ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15980

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 763 del 21/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 21/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/03/2017
Stato iter:
26/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/05/2017

CONCLUSO IL 26/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15980
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Martedì 21 marzo 2017, seduta n. 763

   FEDRIGA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la fabbricazione di autovetture costituisce, nel panorama industriale del nostro Paese, una delle componenti più significative e di maggiore impatto, sia dal punto di vista economico che occupazionale;
   per assicurare la competitività dell'industria automobilistica nazionale si sono, nel tempo, sperimentate e attuate una serie di innovazioni logistiche, tutte connesse all'esigenza di diminuire i tempi di allestimento delle vetture, ridurre le immobilizzazioni in materiali ed i tempi di approvvigionamento, evitare scarti e difetti intervenendo alla base del processo, coinvolgendo le imprese della filiera logistica;
   per quanto concerne il montaggio delle ruote sulle autovetture, di solito si procede con approvvigionamenti di componenti premontati, ovvero di pneumatici già montati su cerchioni e personalizzati sia nella scelta dei cerchi (pressofusi, in lamiera, in lega, e altro) che delle marche e delle tipologie degli pneumatici di prima installazione;
   queste ruote personalizzate vengono trasportate in gabbie costituite da quattro elementi, e viaggiano su vettore stradale in carichi che comprendono obbligatoriamente fino ad un massimo di 152 gabbie, fra loro sovrapposte, per giungere allo stabilimento solo in concomitanza dell'assemblaggio della vettura a cui sono destinate, al fine di evitare inutili periodi di stoccaggio o carichi e scarichi delle gabbie;
   la particolare conformazione delle gabbie e l'esigenza di trasportare le ruote in posizione verticale, fa sì che l'altezza del veicolo, comprensiva delle gabbie, superi l'altezza massima prevista dall'articolo 61, comma 1, lettera b) del Codice della strada, che fissa in 4 metri l'altezza standard del veicolo stradale e del suo carico;
   per tenere conto di particolari esigenze industriali, l'articolo 10 del Codice della strada, ha previsto delle eccezioni per alcuni particolari tipologie di trasporti e alcuni particolari veicoli, ad esempio quelli il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
   tali veicoli sono legittimati a circolare senza essere considerati trasporti eccezionali e quindi non necessitano di tutte le autorizzazioni necessarie all'effettuazione dei trasporti eccezionali –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative normative al fine di parificare, ai fini della circolazione, il trattamento dei trasporti stradali di componenti industriali costituiti da pneumatici premontati su cerchioni, destinati all'allestimento di autovetture presso stabilimenti automobilistici che lavorino a ciclo continuo, trasportati in gabbie sovrapposte collegate tra loro, con il trattamento previsto per i trasporti di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (4-15980)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 26 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 804
4-15980
presentata da
FEDRIGA Massimiliano

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni pervenute dalla direzione generale per la sicurezza stradale di questo Ministero.
  Occorre premettere che il trasporto in condizioni di eccezionalità è ammesso solo per le cose indivisibili, ossia per quelle cose di cui non è possibile ridurre le dimensioni o le masse senza comprometterne la funzionalità o pregiudicare la sicurezza del trasporto.
  Tale concetto, esplicitato dall'articolo 10, comma 4, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), è ripreso dal medesimo articolo 10, comma 3, lettera e), che riconosce la qualifica di trasporto in condizioni di eccezionalità ai veicoli, isolati o costituenti complessi veicolari, adibiti al trasporto esclusivo di contenitori o casse mobili unificate.
  Tali fattispecie sono utilizzate nel trasporto combinato e intermodale, e considerate come cose indivisibili che comportano il superamento del limite di altezza di 4,00 metri stabilito dall'articolo 61, comma 1, lettera b), del suddetto codice.
  Ciò premesso, si osserva che quanto richiesto dall'interrogante non può trovare accoglimento; il trasporto di pneumatici non è infatti riconducibile a quello di cose indivisibili, giacché è sempre possibile ridurne il numero in modo da rientrare nei limiti dimensionali fissati dall'articolo 61; viene meno, pertanto, il requisito che giustificherebbe l'eccedenza dei limiti.
  Si osserva, inoltre, che l'esenzione dall'autorizzazione per i veicoli il cui carico indivisibile sporge posteriormente per più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso sussiste per il trasporto esclusivo di contenitori e casse mobili unificate, purché l'altezza sia contenuta entro i 4,30 metri, non vengano superati gli altri limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice della strada, e alle ulteriori condizioni stabilite dall'articolo 10, comma 6, lettera b-bis).
  Ciò stante, si ritiene di non dover assumere alcuna iniziativa normativa anche per non innescare richieste similari che sconvolgerebbero il settore dell'autotrasporto.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasportiRiccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria automobilistica

conseguenza economica

codice della strada