ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15968

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 762 del 20/03/2017
Trasformazioni
Trasformato il 30/03/2017 in 5/11010
Firmatari
Primo firmatario: BERRETTA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/03/2017
Stato iter:
30/03/2017
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 30/03/2017

TRASFORMA IL 30/03/2017

TRASFORMATO IL 30/03/2017

CONCLUSO IL 30/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15968
presentato da
BERRETTA Giuseppe
testo presentato
Lunedì 20 marzo 2017
modificato
Giovedì 30 marzo 2017, seduta n. 770

   BERRETTA, GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, ai commi 118-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2015, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico «dei datori di lavoro privati»;
   l'Università «Kore» di Enna ha richiesto il codice 6Y – necessario per poter beneficiare dell'esonero contributivo – con esclusivo riferimento al proprio personale amministrativo;
   il 29 giugno del 2016 l'Inps ha revocato nei confronti dell'Università «Kore» di Enna il codice 6Y ritenendo che, sulla base della circolare Inps n. 17 del 2015, le «Università non statali legalmente riconosciute debbano considerarsi enti pubblici non economici»;
   il legislatore ha utilizzato un'espressione generale, quella di «datore di lavoro privato», nell'individuazione della categoria dei soggetti beneficiari;
   l'Inps, con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha fornito una interpretazione che si rivela, per l'interrogante, immotivatamente restrittiva, ritenendo che «nel novero degli enti che non possono fruire dell'esonero contributivo triennale rientrano anche le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria»;
   tale circolare contrasta, a giudizio dell'interrogante, con la lettera e la ratio della legge, oltre che essere in contraddizione con i più recenti orientamenti della giurisprudenza richiamata dall'Inps;
   le università non statali legalmente riconosciute rientrano tra le istituzioni previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 2 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 oltre che dagli articoli 198 e successivi del medesimo testo legislativo, grazie al quale è stata prevista la possibilità di istituire università non statali sottoponendole al riconoscimento legale da parte del competente Ministero;
   tali enti agiscono come soggetto privato nello svolgimento dell'attività amministrativa e, dunque, anche con riferimento al rapporto di lavoro del personale amministrativo;
   esse quindi, sono secondo l'interrogante datori di lavoro privati, che agiscono come soggetti pubblici nel reclutamento di professori e ricercatori di ruolo, e ovviamente nel procedimento che porta al rilascio di titoli accademici aventi valore legale;
   le università non statali legalmente riconosciute possiedono dunque, secondo le più recenti statuizioni del Consiglio di Stato, un doppio canale di funzionamento: uno privatistico (la gestione amministrativa ed organizzativa) ed uno pubblicistico (la funzione accademica) (sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2660 del 3 febbraio 2015, si veda altresì, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043);
   le università non statali, secondo la prevalente giurisprudenza civile ed amministrativa, non rientrano tra gli enti pubblici e, dunque, non possono esser assoggettate alla disciplina pubblicistica (Cass. Civ. sez. lavoro n. 14129/1999, Tar Lazio sez. III n. 351/2005, Tar Lazio, sez. II, n. 3971/2013 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2660/2015);
   la giurisprudenza amministrativa, intervenuta di recente sul tema, valorizzando l'articolo 33 della Costituzione, ha escluso che il riconoscimento del potere di rilasciare titoli aventi valore legale incida sulla natura privatistica delle università (TAR del Lazio sent. n. 8374 del 2015, Consiglio di Stato, n. 3034 del 2016) –:
   quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire la riconducibilità delle università non statali legalmente riconosciute tra i soggetti beneficiari dell'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, con particolare riferimento al personale amministrativo in servizio. (4-15968)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

contratto di lavoro

personale