ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15940

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 760 del 15/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZANIN GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 15/03/2017
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15940
presentato da
ZANIN Giorgio
testo di
Mercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 760

   ZANIN. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   il documento di viaggio provvisorio (chiamato anche ETD – Emergency Travel Document) è un documento rilasciato dalle rappresentanze consolari italiane nel caso di smarrimento o furto dei documenti dei cittadini italiani, valido solo per il rientro in Italia, o verso lo Stato membro in cui il richiedente ha la residenza permanente comprovata dall'iscrizione in Aire oppure, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
   in materia di periodo di validità, la Decisione 96/409/PESC, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio dispone che «per consentire ai cittadini di fare ritorno in un dato luogo, il DVP dovrebbe essere valido per un periodo di poco più lungo del tempo minimo necessario per effettuare il viaggio per il quale è rilasciato. Per il calcolo di tale periodo, occorre tenere conto delle soste notturne e del tempo richiesto per le coincidenze di trasporto»;
   l'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), disciplina l'ETD, ma nulla dispone in tema di durata della validità dell'ETD;
   sui siti di alcuni consolati italiani, come, ad esempio, quello di Londra o Parigi, si evince che tale documento ha una validità massima di 5 giorni dalla data di rilascio;
   interpellato sulla questione, l'Ufficio rapporti con il Parlamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è espresso, confermando che la validità temporale dell'ETD è limitata al tempo strettamente necessario per raggiungere la destinazione del viaggio, ha risposto che «Ogni valutazione in tal senso, infatti, è rimessa all'Ufficio consolare, chiamato a contemperare l'esigenza dei connazionali con l'interesse di ordine pubblico di evitare un uso improprio del documento di emergenza. Sul sito web istituzionale di alcuni consolati italiani è indicata una validità temporale di 5 giorni dalla data di rilascio del predetto documento di viaggio perché tale è il tempo ritenuto generalmente sufficiente al rientro del connazionale richiedente. Le assicuro tuttavia che tale indicazione rappresenta solo un'informazione di massima e che, in ogni caso, l'interesse del connazionale è tenuto in debito conto e la validità del documento viene decisa in base alle circostanze del caso singolo»;
   il termine di 5 giorni nelle apposite sezioni dei siti consolari relative al documento di viaggio provvisorio – ETD potrebbe viceversa trarre in inganno e costituire una indicazione, oltre che una informazione sbagliata per i cittadini italiani che, trovandosi in situazione di emergenza a causa del furto o smarrimento dei propri documenti, decidano per tale motivo di anticipare il proprio rientro e di non usufruire del titolo di viaggio già in loro possesso, subendo così un danno anche economico;
   inoltre, si ritiene che ci sia il rischio che, indipendentemente dal titolo di viaggio posseduto, il termine di validità temporale possa essere interpretato come termine perentorio da parte di singoli funzionari dei consolati e pertanto il nostro connazionale si troverebbe costretto a dover anticipare il proprio rientro –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario emanare una nota di precisazioni per informare i consolati italiani all'estero sulla natura ordinatoria del termine di validità di 5 giorni del documento viaggio provvisorio, specificando che il termine debba rispettare il diritto del cittadino di usufruire del titolo di viaggio già in suo possesso;
   se il Ministero interrogato non ritenga utile richiedere ai consolati esteri italiani di aggiornare i propri siti, eliminando l'indicazione del termine di validità di 5 giorni al fine di dare una corretta informazione ai soggetti interessati.
(4-15940)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 782
4-15940
presentata da
ZANIN Giorgio

  Risposta. — Si conferma quanto già comunicato da questa amministrazione circa la validità temporanea dell’emergency travel document-ETD. Si tratta di documento di viaggio di natura meramente provvisoria rilasciato dalle rappresentanze consolari italiane nel caso smarrimento o furto di documenti a cittadini italiani. Infatti, l'Etd costituisce unicamente un titolo utilizzabile per il viaggio di rientro in Italia o al luogo di abituale residenza, non ha funzione di documento di riconoscimento e non è valido titolo di permanenza nel Paese straniero.
  La discrezionalità che le sedi consolari hanno di valutare il termine temporale di validità dell'Etd a partire dalla data di rilascio è data in relazione alla specificità di possibili casi per i quali occorra un tempo maggiore per fare rientro in Italia o nella sede di residenza.
  Del resto, l'indicazione di cinque giorni quale validità media – fornita da alcuni uffici consolari in relazione appunto alla distanza dall'Italia – costituisce per l'utenza un parametro utile perché questa si rivolga all'ufficio consolare in prossimità del previsto rientro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleVincenzo Amendola.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consolato

conseguenza economica

diritto dell'individuo