ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15921

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 760 del 15/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARBONE ERNESTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2017
AIELLO FERDINANDO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2017
BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/03/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15921
presentato da
CARBONE Ernesto
testo di
Mercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 760

   CARBONE, BOCCADUTRI, AIELLO e BARBANTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con decreto legislativo n. 6 del 2016, il Governo ha recepito la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;
   il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 6 del 2016 stabilisce inoltre che al momento della notifica di un prodotto del tabacco di nuova generazione i fabbricanti e gli importatori forniscono altresì studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza, sull'attrattività del prodotto e di tutte le altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti, tra l'altro, un'analisi rischi-benefici del prodotto, dei suoi effetti attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, dei suoi effetti attesi in termini di iniziazione al consumo di tabacco e anticipazioni della percezione da parte del consumatore;
   tale provvedimento ha inoltre previsto, al comma 4 dell'articolo 20, l'emanazione di un decreto attuativo che recita testualmente «con Decreto del Ministro della salute e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi a partire dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalità attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, nonché le relative modalità di etichettatura»;
   ad oggi molte informazioni relative agli impatti sulla salute derivanti dall'utilizzo dei prodotti del tabacco di nuova generazioni o di sigarette elettroniche si rincorrono. Riteniamo che sarebbe molto importante fornire ai fumatori le informazioni adeguate sui diversi profili di rischio dei prodotti alternativi a quelli da fumo tradizionali, come le sigarette. Informazioni verificate e validate dalle autorità competenti. Questo permetterebbe ai fumatori di fare una scelta consapevole, fornendo un beneficio tangibile alla società in ottica di riduzione dei danni provocati dal fumo –:
   in quali tempi il Governo intenda adottare il decreto attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 20 i cui termini sono scaduti lo scorso 20 novembre;
   quali azioni il Governo intenda intraprendere, per colmare il vuoto normativo al fine di permettere, da un lato, a tutti fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione di richiedere il riconoscimento della ridotta tossicità ovvero del rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione e, dall'altro lato, ai fumatori, di accedere ad informazioni scientificamente validate sui prodotti in questione. (4-15921)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria del tabacco

ravvicinamento delle legislazioni

tabagismo