ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15791

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 752 del 03/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 03/03/2017
Stato iter:
08/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/06/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/03/2017

SOLLECITO IL 30/05/2017

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/06/2017

CONCLUSO IL 08/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15791
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Venerdì 3 marzo 2017, seduta n. 752

   LUIGI DI MAIO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   nel 1992 è avvenuta la riforma più importante della storia dei nautici, con la quale sono stati rivoluzionati i programmi del percorso di studio. In particolare, è stato istituzionalizzato il progetto cosiddetto «nautilus» secondo alcuni lavoratori del settore, che hanno contattato l'interrogante, tali variazioni hanno indebolito la preparazione fornita agli allievi nautici;
   pertanto, prima della riforma il titolo dei diplomi era «aspirante al comando di navi mercantili» e «aspirante alla direzione di navi mercantili», Successivamente, la denominazione della loro, qualifica è cambiata rispettivamente, per i due indirizzi, in «perito per il trasporto marittimo (TM)» con l'indirizzo Orione e «perito per gli apparati e impianti marittimi (AIM)» con l'indirizzo Nautilus;
   così facendo, coloro che erano già in possesso delle posizioni professionali a cui si è fatto riferimento, risultavano non avere un'adeguata preparazione scolastica e professionale. Quindi, sono nate le cosiddette «accademie del mare», istituti che compensavano la mancata preparazione fornita dagli istituti nautici prima delle riforme citate;
   prima delle citate riforme, pertanto, chi conseguiva il diploma, dopo esser stato esaurito da una commissione ministeriale, aveva due alternative: a) intraprendere l'attività professionale marittima (avendo comunque conseguito le competenze necessarie); b) proseguire gli studi accademici, aggiungendo così alla scolarizzazione nautica altre competenze;
   chi intraprendeva la strada professionale marittima, navigava con il ruolo di allievo ufficiale di coperta per un periodo di addestramento pari a 18 mesi, trascorsi i quali – previo superamento di un esame dinanzi ad una commissione con sede in una direzione marittima – potevano conseguire titolo di «capitano di navi mercantili inferiore a 1600 tonnellate di stazza lorda». Invece, chi navigava per quattro anni, di cui uno fuori dagli stretti di Suez e di Gibilterra, poteva sostenere l'esame per conseguire il titolo di «capitano di lungo corso senza limiti di tonnellaggio». Tali soggetti, nel corso della loro carriera, svolgevano numerosi corsi addestramento, per quel che concerne le varie strumentazioni di ausilio navigazione (radar X, radar S, radar ARPA, ECDIS, GMDSS) e per quel che concerne le problematiche in cui si incorre vivendo su di una nave (formazione in materia di medical care, antincendio, sicurezza contro gli attentati ed altri);
   con decreto ministeriale 25 luglio 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto l'obbligatorietà dei corsi per il livello direttivo (settore coperta e macchina) per loro che intendono acquisire o rinnovare i titoli;
   pertanto, chi aveva conseguito titoli prima del luglio 2016 deve partecipare ad un corso direttivo per «comandanti», «direttori e primi Ufficiali di coperta e di macchina», di durata pari a 300 ore di preparazione scolastica per la sezione di coperta (comandante e I ufficiale) e di durata pari a 570 ore per la sezione macchina (direttore e I ufficiale);
   in questo modo, però, non vengono considerati, secondo l'interrogante, le competenze acquisite negli anni da lavoratori con molti anni di esperienza sul campo che vengono paragonati a chi sta iniziando gli studi;
   peraltro, sempre secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, i marittimi di «vecchia preparazione» si debbono adeguare alla normativa entro dicembre 2018 previa perdita dei propri titoli, si parla, quindi, di un numero molto considerevole di posti di lavoro a rischio –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e quali siano i suoi orientamenti in merito;
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno valutare se sussistano i presupposti per disporre, che coloro i quali hanno fino ad ora esercitato le professioni marittime, perché in possesso dei precedenti requisiti, possano continuare ad esercitare tali professioni senza alcuna interruzione. (4-15791)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 giugno 2017
nell'allegato B della seduta n. 811
4-15791
presentata da
DI MAIO Luigi

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, circa l'opportunità di dispensare i marittimi già in possesso di certificati di competenza a livello direttivo di effettuare il corso direttivo di cui al decreto direttoriale 3 dicembre 2013, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne ha comunicato che il corso direttivo è stato istituito al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2012/2210, aperta dalla Commissione europea a seguito dell'Audit di implementazione della direttiva 2008/106/EC effettuato dall'Emsa nel novembre 2007.
  Nel corso del suddetto Audit, l'Emsa rilevò che i programmi degli istituti nautici (progetti Orione e Nautilus) non garantivano tutte le competenze richieste dalla convenzione Stcw'78, come emendata.
  Inoltre, il conseguimento del diploma degli ex Istituti tecnici nautici (oggi Istituti tecnici logistica e trasporti) consentiva solamente l'iscrizione nelle matricole della gente di mare con la qualifica «allievo ufficiale di coperta o di macchina» che è il primo gradino della carriera marittima.
  Pertanto, dopo l'acquisizione di tale qualifica, il marittimo doveva (e ancora deve effettuare un periodo di navigazione a bordo (12 mesi) e sostenere un esame presso la direzione marittima al fine di ottenere il certificato di competenza da ufficiale, di coperta o di macchina.
  Una volta ottenuto il suddetto certificato da ufficiale, che consente all'ufficiale di esercitare le proprie funzioni a livello operativo, deve effettuare un ulteriore periodo di navigazione e sostenere un ulteriore esame al fine di ottenere un certificato che lo abilita alle funzioni di I ufficiale, di coperta e di macchina a livello direttivo.
  Con il decreto ministeriale 30 novembre 2011, l'amministrazione aveva considerato come acquisita la competenza a livello direttivo, semplicemente con il periodo di navigazione. Tale disposizione, però non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione europea che ha aperto la procedura di infrazione succitata.
  Con il decreto dirigenziale a firma del comandante generale del corpo delle capitanerie di porto del 4 dicembre 2013 no 1365 recante: Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina, venivano definiti i programmi per l'acquisizione delle competenze direttive come previste dalla regola II/2 e III/2 della convenzione Stcw nella sua versione aggiornata.
  La Commissione europea riteneva, quindi, soddisfacente per quanto attiene il gap di formazione l'emanazione del decreto sopra citato, entrato in vigore in Italia in data 14 gennaio 2014; da tale data tutti gli ufficiali di navigazione e di macchina accedono al «corso» al fine di conseguire l'abilitazione di livello direttivo e, quindi, essere arruolati con la qualifica di primo ufficiale (coperta e macchina).
  Successivamente, alla luce di una rilevata incertezza circa l'obbligatorietà della frequenza ed al fine di dare compiuta risposta ai quesiti posti dalle associazioni sindacali e dal cluster marittimo, il comando generale del corpo delle capitanerie di porto – 6o reparto – formulava specifico quesito alla Commissione europea che in data 6 marzo 2017, comunicava quanto segue:
   la non conformità evidenziata da Emsa si riferisce al rilascio della certificazione di competenza di livello direttivo senza che i candidati avessero completato il relativo programma di formazione (quindi il periodo di imbarco non può sostituire la formazione);
   né l'Emsa né la Commissione hanno raccomandato un'applicazione retroattiva per il conseguimento dei requisiti del livello direttivo (il termine «retroattiva» è inteso come applicazione prima dell'entrata in vigore degli emendamenti 95 alla convenzione Stcw);
   i marittimi provenienti da altri Stati membri sono stati sottoposti ai requisiti di formazione e certificazione rilevanti molti anni fa (a far data infatti dalla data di entrata in vigore degli emendamenti 95 alla convenzione Stcw);
   i marittimi europei subiscono uno svantaggio concorrenziale sleale rispetto ai loro colleghi italiani.

  Il comando generale delle capitanerie di porto fa presente che dallo scambio di email con la Commissione appare chiaro che la formazione del personale marittimo con ruoli dirigenziali avrebbe dovuto coinvolgere gli stessi dalla entrata in vigore degli emendamenti 95 entrati in vigore a livello internazionale nel 1997. L'Italia, invece, avvalendosi della regola transitoria 1/15 della convenzione Stcw/95, ha posticipato l'entrata in vigore dei citati emendamenti al 2 febbraio 2002.
  Pertanto, con la circolare titolo: personale marittimo – serie: formazione no 033 del comando generale del corpo delle capitanerie di porto non si è estesa l'applicazione in modo retroattivo ma si è esclusivamente colmata la mancata formazione dei marittimi che hanno conseguito il titolo tra il 2 febbraio 2002 (data a partire dalla quale tutti i marittimi avrebbero dovuto conformarsi agli emendamenti Stcw del ’95) e fino alla sessione estiva di esami dell'anno 2014 per il conseguimento delle abilitazioni di cui sopra.
  Pertanto sono esclusi, sia dalla frequenza del percorso formativo che dall'esame finale, coloro i quali hanno conseguito la certificazione prima del 2 febbraio 2002.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasportiRiccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale di bordo

nave

trasporto marittimo