ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15715

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 748 del 24/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: VALENTE VALERIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/02/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/07/2017

SOLLECITO IL 15/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15715
presentato da
VALENTE Valeria
testo di
Venerdì 24 febbraio 2017, seduta n. 748

   VALERIA VALENTE. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il regime di liberalizzazioni sulle professioni, introdotto con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha disposto in merito alle tariffe professionali prima l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi, e in un successivo momento, con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la soppressione delle tariffe anche come semplice riferimento, prevedendo in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale per la determinazione del compenso;
   questo percorso di liberalizzazione dei compensi ha prodotto una forma incontrollata di deregulation, con effetti critici per il rapporto tra libero professionista e grande committenza (banche, assicurazioni, grandi imprese) tramite l'imposizione all'avvocato di clausole contrattuali «capestro» o la previsione di compensi non misurati e di clausole vessatorie;
   la riforma dell'ordinamento forense, introdotta con legge n. 247 del 2012, intervenendo nuovamente sulla materia dei compensi, prevede ai sensi dell'articolo 13, comma 2, che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, dovendosi ritenere che l'inciso «di regola» sia riferito tanto alla forma quanto al contenuto dell'incarico. Si prevede, poi, una libera pattuizione del compenso, vietando patti con i quali l'avvocato percepisca, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Al comma 6, in caso di mancata pattuizione scritta del compenso, di liquidazione giudiziale del compenso, o quando la prestazione sia resa nell'interesse di terzi o nell'adempimento di doveri d'ufficio, è prevista la possibilità di applicare, per la determinazione del compenso, i parametri stabiliti ogni due anni dal Ministro della giustizia;
   quello vigente rimane un sistema privo di copertura minima, nel caso in cui il compenso sia pattuito, potendo esso andare al ribasso senza alcuna previsione di garanzie rispetto a clausole anche palesemente vessatorie;
   da questa condizione derivano le criticità, segnalate anche dal Consiglio nazionale forense, di convenzioni che presentano un eccessivo squilibrio contrattuale in favore del committente e non rispettose della proporzione tra compenso pattuito e qualità e quantità del lavoro svolto dal legale su mandato –:
   se, sulla base di quanto riportato in premessa, il Governo abbia avuto modo, attraverso l'interlocuzione con il Consiglio nazionale forense, di approfondire la conoscenza delle molteplici convenzioni che, dirette a disciplinare i rapporti economici tra «clienti forti» e avvocati, presentano clausole con profilo vessatorio per i legali e se, al fine di evitare situazioni di abuso economico nei confronti dei professionisti, non ritenga urgente un'iniziativa atta a tutelare l'equo compenso dell'avvocato nei rapporti contrattuali con altri operatori economici, tra cui in particolare grandi imprese e società tra professionisti ed enti pubblici;
   quali siano gli orientamenti del Governo in merito agli strumenti giuridici da utilizzare al fine di garantire una misura del compenso adeguata alla qualità e alla quantità dell'assistenza legale pattuita e offerta, oltre che all'importanza dell'opera e al decoro della professione forense nel rispetto del principio già contenuto nell'articolo 2233 del codice civile;
   se il Governo intenda assumere iniziative normative che, individuando come vessatorie le clausole che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente, possa ristabilire la sostenibilità della attività forense, sottraendola alla posizione di forza di alcune specifiche tipologie di clienti e al soggettivo apprezzamento dei giudici.
(4-15715)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

grande impresa

clausola contrattuale

ente pubblico