ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15683

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 746 del 22/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: FAENZI MONICA
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 22/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI delegato in data 28/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15683
presentato da
FAENZI Monica
testo di
Mercoledì 22 febbraio 2017, seduta n. 746

   FAENZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali . — Per sapere – premesso che:
   il consiglio regionale della Toscana ha approvato la legge 20 dicembre 2016, n. 86, recante «Testo unico del sistema turistico regionale» con la quale viene, tra l'altro, disciplinato il sistema del turismo della regione medesima, le strutture turistico-ricettive, le imprese e le professioni del turismo;
   l'articolo 70 della citata legge dà una definizione di «locazioni turistiche» e di attività svolta «in forma imprenditoriale», parificando inoltre «gli alloggi locati per finalità turistiche» alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia d'imposta di soggiorno, ponendo obblighi d'informazione a carico del gestore e prevedendo pesanti sanzioni per «coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione alle disposizioni» di cui all'articolo 70, per coloro che «esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza di requisiti», nonché per chi gestisce una di queste strutture senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), superando la capacità recettiva consentita, violando gli obblighi di cui al capo II della legge;
   viene imposto, inoltre, l'ottenimento di un nulla osta al comune per l'uso occasionale d'immobili da parte di soggetti che operano senza scopo di lucro e si prevede, altresì, il potere del comune d'imporre al privato di conformare la sua attività alla normativa vigente;
   a parere dell'interrogante, la legge regionale in questione si pone in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto il legislatore statale ha la competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile» che, per pacifica giurisprudenza, si identifica con la disciplina dei rapporti tra privati la quale si pone come limite al legislatore regionale fondato sull'esigenza di garantirne l'uniformità sul territorio nazionale, in ossequio anche al principio costituzionale di eguaglianza (ex multis, Corte costituzionale sentenze n. 1 del 2016 e n. 131 del 2013);
   la legge regionale in questione si pone, a parere dell'interrogante, in contrasto con i principi fondamentali, ricavabili dalla legislazione statale –:
   se il Governo intenda valutare la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione alla legge della regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86. (4-15683)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

turismo