ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15620

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 743 del 16/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIULIETTI GIAMPIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/02/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15620
presentato da
GIULIETTI Giampiero
testo di
Giovedì 16 febbraio 2017, seduta n. 743

   GIULIETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 74 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, intitolato «Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro», è stata normativamente definita l'attività prestata a titolo occasionale in agricoltura, prevedendo che non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori;
   in precedenza le prestazioni in esame erano state disciplinate dal legislatore attraverso l'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), e l'articolo 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ma si trattava di norme sperimentali ad efficacia temporale limitata;
   con il sopracitato articolo 74 il legislatore ha individuato una nuova definizione di prestazioni occasionali attraverso una disciplina che, a differenza delle precedenti norme, è diretta, cioè non richiede provvedimenti attuativi ed è altresì priva di precostituiti limiti di efficacia temporale;
   secondo molteplici fonti, l'articolo 74 deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di cui trattasi devono provenire da parenti ed affini entro il terzo grado di coltivatori diretti e che qualsiasi attività definibile agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile può essere oggetto di una prestazione occasionale;
   le prestazioni devono avere tre caratteri fondamentali e cioè: devono essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo; devono essere svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto e obbligazione morale; devono essere gratuite, ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori;
   la peculiarità di tali prestazioni sono l'occasionalità e la stagionalità delle stesse e le prestazioni occasionali permetterebbero il presidio del territorio, in maniera particolare nella fascia olivata, anche in previsione del riconoscimento Unesco –:
   se si intendano assumere iniziative per normare le prestazioni occasionali e ricorrenti, svolte per brevi periodi, senza corresponsione di compensi, a mero titolo di aiuto all'agricoltore, inteso come scambio di manodopera o piccole attività, anche con mezzi agricoli, tra gli stessi agricoltori. (4-15620)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sostegno agricolo

manodopera agricola

veicolo agricolo