ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15493

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 738 del 08/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 08/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 08/02/2017
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 08/02/2017
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 08/02/2017
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 08/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 08/02/2017
Stato iter:
23/03/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2018
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/03/2018

CONCLUSO IL 23/03/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15493
presentato da
BRIGNONE Beatrice
testo di
Mercoledì 8 febbraio 2017, seduta n. 738

   BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con la legge di bilancio – approvata nel mese di dicembre 2016 – è stata introdotta su iniziativa del Ministro interrogato una disposizione per combattere il fenomeno del secondary ticketing;
   la norma prevede «sanzioni amministrative pecuniarie, da 5.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata» e, «nei casi più gravi», «l'oscuramento del sito Web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere», pur lasciando spazio a «qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata in nodo occasionale, purché senza fini commerciali»;
   il provvedimento si ritiene fondamentale per il settore della musica, al fine di contrastare in modo efficace il fenomeno inaccettabile del bagarinaggio online;
   tuttavia, perché il provvedimento diventi effettivo, sarà necessario attendere il decreto attuativo che stabilirà le regole tecniche –:
   se il Governo non ritenga urgente – soprattutto alla luce di casi balzati alla cronaca negli ultimi mesi, in cui i biglietti dei concerti erano esauriti in pochi minuti per poi riapparire su mercati secondari a prezzi gonfiati – assumere iniziative per la tempestiva adozione del decreto attuativo volto a disciplinare il mercato di vendita dei biglietti per spettacoli e concerti per l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite stesse a vantaggio e a tutela degli utenti. (4-15493)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 23 marzo 2018
nell'allegato B della seduta n. 1
4-15493
presentata da
BRIGNONE Beatrice

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, nel quale l'interrogante chiede quali iniziative urgenti questo Ministero, per quanto di competenza, intende adottare per arginare definitivamente il fenomeno del secondary ticketing, allo scopo di tutelare i consumatori e tutti gli stakeholder dell'industria dello spettacolo.
  Il fenomeno del
secondary ticketing ha assunto livelli di espansione preoccupanti, alimentando di fatto un mercato parallelo non autorizzato e dannoso sia per gli artisti sia per i consumatori a causa della pesante lievitazione dei prezzi di vendita dei biglietti rispetto ai canali ufficiali.
  Proprio per contrastare tale fenomeno, definito dal Ministro Franceschini «intollerabile», alla legge di bilancio 2017, è stato presentato uno specifico emendamento recepito nella legge n. 232 del 2916, articolo 1, commi 545 e 546.
  Le predette disposizioni normative, sono volte a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti.
  L'adozione delle specifiche e delle regole tecniche volte ad aumentare l'efficacia e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante sistemi di biglietterie automatizzati, è demandata ad un decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), che ad oggi è in fase di definizione.
  In particolare, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di garantire la tutela dei consumatori, si dispone che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai «titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione», è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 180.000 euro.
  In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista, inoltre, la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
  Non sono indicati esplicitamente i parametri di gravità delle condotte in quanto i compiti di accertamento e intervento spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e alle altre autorità competenti (quale potrebbe essere, ad esempio, la polizia postale), che agiscono d'ufficio o su segnalazione degli interessati.
  Al riguardo, si ricorda, inoltre, che il decreto legislativo n. 70 del 2012, di recepimento della direttiva 2009/140/CE e della direttiva 2009/136/CE, modificando il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003), ha esplicitato il ruolo dell'Agcom come autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche.
  Per quanto concerne, più specificamente, la tutela inibitoria da parte dell'Agcom, nel caso in esame, questa si concreta sostanzialmente, ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2003, nell'imporre all’
Internet provider di rimuovere i contenuti relativi alla vendita abusiva dei biglietti o di utilizzare gli accorgimenti tecnici volti ad impedire l'accesso al sito (o alla pagina web).
  Va, inoltre, ricordato che lo stesso decreto legislativo n. 70 del 2003 considera il
provider civilmente responsabile di tali contenuti nei casi in cui, richiesto dall'autorità amministrativa di vigilanza (o dall'autorità giudiziaria), non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.
  Si evidenzia, infine, che il giudice del tribunale di Roma — IX sezione civile, con ordinanza n. 3568 dell'8 giugno 2017 (promosso dalla Siae con l'intervento
ad adiuvandum di Federconsumatori e Codacons), ha inibito a Live nation srl, Seatware Ltd, Viagogo AG l'ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti degli U2 del 15 e 16 luglio 2017 fissando una penale di euro 2000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in tal modo ed ha condannato le resistenti a rifondere le spese di giudizio.
  Il tribunale ha riconosciuto immediata efficacia a quanto previsto dall'emendamento alla legge di bilancio 2017, si ricorda, fortemente voluto dal Ministro Franceschini, che ha introdotto appunto la possibilità di inibire la vendita dei biglietti e di infliggere multe a chi assume comportamenti illeciti, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito
web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
  Alla luce di quanto sopra esposto, questo Ministero, per quanto di competenza, non può che esprimere la propria soddisfazione per avere introdotto un intervento legislativo per contrastare il cosiddetto fenomeno del bagarinaggio
online a tutela delle categorie artistiche, nonché per garantire ed assicurare il necessario supporto alle istituzioni direttamente coinvolte nel contrasto a tale fenomeno che causa, tra l'altro, una evasione fiscale totale, data la collocazione prevalentemente in sedi estere compiacenti delle piattaforme online di rivendita secondaria.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo: Antimo Cesaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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