ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15460

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 736 del 06/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 06/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 06/02/2017
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 06/02/2017
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 06/02/2017
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 06/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/02/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15460
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Lunedì 6 febbraio 2017, seduta n. 736

   TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e SEGONI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in un articolo apparso sul Resto del Carlino dell'11 maggio 2016 si citava l'odissea di una madre a cui il servizio sociale della ASP di Ferrara ex articolo 403 c.c. aveva tolto due bambini nel dicembre 2015;
   in particolare, il tribunale civile di Ferrara, dopo una separazione coniugale il 15 luglio 2013 disponeva con un'ordinanza del presidente l'allontanamento del padre dalla casa coniugale e l'affidamento esclusivo alla mamma dei figli;
   dapprima, la madre relazionandosi con l'assistente sociale competente in un clima di collaborazione massima, sembra avere relazioni con i figli molto positive, poi, nel luglio 2015, le relazioni cominciano inspiegabilmente ad essere negative finché, nel novembre 2015, la nuova assistente sociale richiede al tribunale dei minorenni di Bologna l'allontanamento di casa dei minori;
   a seguito dell'inerzia del tribunale, nel dicembre 2015 il servizio sociale effettua un allontanamento forzato ex articolo 403 c.c. motivandolo in maniera generica: «Visto che la situazione famigliare presenta caratteristiche che fanno presupporre elementi di forte pregiudizio.»;
   per l'allontanamento dovrebbero invece rilevare elementi di certezza assoluta e lo stesso ordine nazionale degli assistenti sociali considera l'allontanamento di un minore dalla famiglia solo come elemento residuale dopo aver espletato tutti i tentativi per evitarlo, cosa che, a quanto risulta agli interroganti, non è stata fatta;
   il tribunale dei minorenni di Bologna, pochi giorni dopo, con decreto, ha stabilito comunque l'allontanamento dei bambini dalla mamma con l'unica motivazione che la donna è: «una persona emotivamente fragile ed in difficoltà», nonostante alla signora in questione, il 10 giugno 2016, in sede di controllo psicodiagnostico presso la ASL di Ferrara, fosse stata fornita la seguente diagnosi: «(...) allo stato non emerge una configurazione psicopatologica. Le risorse interne disponibili nei confronti di problemi psicologici e relazionali appaiono nel complesso abbastanza efficaci (...)»;
   il tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo ai servizi sociali, collocando minori dalla zia del marito, e stabilendo che i servizi sociali dovessero «regolamentare i rapporti con entrambi i genitori secondo tempi e modalità rispondenti all'interesse dei minori, con facoltà di non avviare gli incontri o di sospenderli se disturbanti» contrariamente alla legge n. 184 del 1983 emendata dal decreto legislativo n. 149 del 2001, articolo 4, comma 3, che impone al tribunale: «Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate (...) le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore»;
   tale inosservanza del tribunale autorizza il servizio sociale ad impedire alla mamma di vedere la figlia ormai da marzo del 2016 consentendo visite all'altro bambino con cadenze quindicinali e lasciando l'arbitrarietà all'assistente sociale che di fatto si sostituisce al tribunale;
   il 10 febbraio 2016 l'avvocato della madre avvisa il tribunale dei minori che è incompetente ex articolo 38 disp. att. c.c. e la procura presso il tribunale dei minorenni di Bologna sapeva già dal 19 aprile 2013 che non lo era, in quanto in altra occasione aveva avvisato lo stesso tribunale ordinario di determinazioni di competenza sullo stesso caso; tuttavia il tribunale dei minori non risponde e, a firma fra l'altro dello stesso giudice relatore, ammette la sua incompetenza solamente ben 9 mesi dopo;
   la conseguenza è stata che i bambini, dopo più di un anno, fuori casa solamente grazie ad un allontanamento ex articolo 403 c.c. mai convalidato da alcun tribunale con probabili futuri gravi danni per gli stessi; ciò evidenzia che tutti questi comportamenti non sono stati assunti nella piena consapevolezza della tutela dei diritti e della salute dei minori ed emergono certamente seri dubbi sulla regolarità procedurale nel caso in questione –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere iniziative ispettive presso il tribunale dei minorenni di Bologna ai fini dell'esercizio di tutti i poteri di competenza in merito ai fatti di cui sopra. (4-15460)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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