ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15382

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 731 del 27/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO GIANCARLO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15382
presentato da
GIORDANO Giancarlo
testo di
Venerdì 27 gennaio 2017, seduta n. 731

   GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   i richiedenti protezione internazionale che usufruiscono del servizio di accoglienza in strutture governative e in centri di accoglienza straordinaria (cd. C.A.S.), dovrebbero poter beneficiare di tale tutela per tutta la durata del ricorso giudiziale avverso il diniego della competente commissione territoriale;
   talune prefetture asseriscono la sussistenza del beneficio in parola solo per il primo grado in tribunale, ma non anche per i gradi successivi (nello specifico per il grado di appello);
   tale prassi va in contrasto con il dettato della normativa di riferimento nonché con alcune circolari ministeriali e note di U.T.G. (ufficio territoriale di governo), che, pur riconoscendo il diritto in questione presentano vari punti di contraddittorietà, imponendo un ulteriore approfondimento ermeneutico;
   l'ultimo dato legislativo è l'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in tema di «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
   a parere dell'interrogante nel novellato non si rinviene nessuna espressa esclusione per il grado di appello, prevedendosi il beneficio de quo in senso generale per il «ricorso giurisdizionale», inteso quale valutazione giudiziale sulla domanda di asilo politico, valutazione che può dirsi esaurita solo con il passaggio in giudicato dell'accertamento richiesto;
   la garanzia dell'accoglienza durante il giudizio di secondo grado è pure confermata da una nota del servizio centrale del Ministero dell'interno del 7 luglio 2016, anche se con la previsione della necessità di formalizzare istanza di sospensiva alla corte di appello e fino alla decisione sulla stessa, nonché dall'orientamento che si ricava dalla circolare del 30 ottobre 2015 del Ministero dell'interno;
   di contro, si segnala la posizione giurisprudenziale della corte di appello di Napoli che, con recente pronunciamento (v. ordinanza del 13 aprile 2016), richiamando la novella di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, ritiene invece che, in caso di rigetto del tribunale, non occorra alcuna sospensiva ulteriore, in quanto l'effetto sospensivo ex lege è efficace per tutta la fase giudiziale, dal ricorso di primo grado in poi;
   tale questione attiene ai diritti sensibili di soggetti in condizione di immediata vulnerabilità, spesso privi di essenziali mezzi di sussistenza, esposti al rischio di privazione di alloggio e di tutele igienico-sanitarie, che portano a condizioni di vagabondaggio e di abbandono e che possono determinare situazioni di allarme sociale e di pregiudizio anche per la pubblica sicurezza –:
   quali iniziative urgenti di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere, affinché vi sia una chiarificazione ufficiale sulle condizioni e sui tempi dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale. (4-15382)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

applicazione del diritto comunitario