ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15377

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 731 del 27/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2017
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2017
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15377
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Venerdì 27 gennaio 2017, seduta n. 731

   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO e TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   per risolvere la procedura di infrazione 2009/2086, per la non conformità alla direttiva 2011/92/UE, nel giugno 2014 è stato pubblicato il decreto-legge n. 91, che all'articolo 15 prevedeva l'emanazione di un opportuno decreto ministeriale rivolto a ridefinire criteri e soglie per l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale;
   il 30 marzo 2015 è stato emanato il decreto ministeriale includente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome che integra i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'all. IV e V del decreto legislativo n. 152 del 2006 è successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire un'uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla «direttiva VIA1»;
   diversi punti del decreto ministeriale richiamano la nuova direttiva 2014/52/UE:
    a) la procedura di screening deve garantire che una valutazione di impatto ambientale sia richiesta solo per i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente; viene quindi introdotto il «monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle linee guida, al fine di predisporre, la loro revisione e il loro aggiornamento per migliorare l'efficienza del procedimento»;
    b) si richiama il tema del cumulo con altri progetti (Par. 4.1) che consente di evitare la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;
    c) si indica nell'allegato del decreto ministeriale 30 marzo 2015, al paragrafo 4.1, «cumuli con altri progetti», che «Sono esclusi dall'applicazione del criterio del “cumulo con altri progetti” i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato», in quanto «la VAS risulta essere il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio»;
    d) il committente deve tenere conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla valutazione di impatto ambientale;
   risulta pertanto poco chiaro agli interroganti come possa lo strumento attuativo, in taluni casi, limitare l'impatto cumulativo sul territorio, dal momento che le indicazioni provenienti dall'allegato del decreto ministeriale 30 marzo 2015 consigliano, senza alcuna specifica qualitativa e quantitativa, l'uso della valutazione ambientale strategica;
   il decreto oltretutto, secondo gli interroganti, disattende la direttiva comunitaria nella misura in cui essa afferma implicitamente che il cumulo degli impatti deve essere calcolato in senso assoluto fra tutte le fonti emissive insistenti in una data area e non solo fra gli impianti della stessa tipologia. Si veda anche la sentenza dell'11 febbraio 2015 della Corte di giustizia europea sul caso C-531/13;
   l'interrogazione n. 4/09836 del 15 luglio 2015 sul tema, a prima firma Zolezzi non ha ricevuto, ad oggi, alcuna risposta –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario assumere tutte le iniziative di competenza necessarie a verificare quali siano le modalità tecniche e scientifiche per calcolare in senso assoluto il cumulo degli impatti tra tutte le differenti fonti emissive insistenti in una data area;
   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative per chiarire specificatamente modalità e limiti degli impatti cumulativi attraverso lo strumento della valutazione ambientale strategica.
(4-15377)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

fonte d'informazione

protezione dell'ambiente