ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15369

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 731 del 27/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15369
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Venerdì 27 gennaio 2017, seduta n. 731

   D'INCÀ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il signor T.M., viene assunto a giugno 2015, col ruolo di «pilota commerciale di Prima» dalla società StarWorkSky s.a.s., società che fornisce servizi di antincendio boschivo del Corpo forestale e vigilanza ambientale alla regione Sardegna, presso la base stagionale in località Lanusei (OG);
   alle ore 11:45 del giorno 21 agosto 2016, mentre prestava servizio, decollava per spegnere un incendio nelle vicinanze della base, nell'adiacente comune di Arzana. Per cause tecniche ancora da accertare (attualmente è in corso l'indagine preliminare sull'accaduto dalla questura di Nuoro), ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nella zona montuosa poco distante dal luogo dell'incendio, cui è seguito un incidente (il velivolo si è schiantato al suolo da un'altezza di circa 50 metri) a seguito del quale è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Nuoro e operato, a causa di fratture multiple alla colonna vertebrale che hanno determinato la paralisi degli arti inferiori, costringendolo all'utilizzo della sedia a rotelle ed alle necessarie cure fisioterapiche con relativa assistenza giornaliera per poter effettuare gli atti quotidiani, nonché ad uno stato d'inabilità temporanea assoluta al lavoro che a tutt'oggi perdura;
   nella stessa giornata del 21 agosto 2016 la società comunica tempestivamente agli uffici dell'Inail competenti l'avvenuto incidente ed inoltra la richiesta del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, protocollata con il n. 514032647;
   in data 21 ottobre 2015 l'ufficio dell'Inail, sede di Belluno, da riscontro alla richiesta suindicata specificando che al signor T.M., per il tipo di attività svolta, «non spetta alcuna indennità, in quanto l'interessato non rientra tra i soggetti previsti dalle norme sulla assicurazione infortuni (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965)». Nella stessa decisione si precisa che «sono in corso accertamenti in merito alla sussistenza dell'obbligo assicurativo», ma ad oggi tale riserva non risulta essere sciolta;
   se è vero che ai sensi dell'articolo 34 del regio decreto-legge n. 2207 del 1923 l'attività di pilotaggio dell'elicottero non è compresa tra quelle assicurate ed elencate all'articolo 1 del Testo unico n. 1124 del 1965 e conseguentemente il datore di lavoro, che esercita questa attività, non assicura obbligatoriamente i lavoratori perché non esercitano un'attività assicurata, è altrettanto vero che i piloti espletano, obbligatoriamente e regolarmente, anche operazioni a terra, sussidiarie e complementari rispetto alla navigazione aerea, per la loro attività di pilotaggio, e che pertanto sono da considerarsi soggetti assicurati all'Inail ai sensi dell'articolo 4 del già citato Testo unico;
   nel caso di specie, si evidenzia che il signor T.M. (così come riportato dalle dichiarazioni testimoniali, rilasciate dai colleghi di lavoro, ed allegate al ricorso presentato in data 22 giugno 2016 alla sede Inail di Belluno) abbia svolto, nel corso della sua prestazione lavorativa, in modo abituale e sistematico, tutte quelle attività complementari e sussidiarie, di cui si elencano solo alcune a mero titolo esemplificativo e consistenti in: installazione/rimozione blocco ruote; effettuazione spurghi di carburante; ispezione giornaliera dell'elicottero; lavaggio dell'elicottero; installazione del sistema bambi bucket; utilizzo del pc aziendale per lo scarico dei dati di volo, registri presenze base, quaderni tecnici di bordo e altro; utilizzo dei mezzi di trasporto aziendali per spostamenti vari; assistenza a terra, organizzazione e aggancio/sgancio carichi al gancio;
   peraltro, si evidenzia che secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario in merito al rischio generico aggravato, cui l'Inail ha aderito con la circolare n. 28/2003, l'articolo 1 del Testo unico, nell'individuare le attività protette, definisce i confini dell'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria, ma non delimita la tutela degli eventi professionali. Infatti, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti i rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, in base al principio che qualunque rischio debba ritenersi aggravato dal lavoro, quindi assicurativamente coperto, se affrontato necessariamente per finalità lavorative ed indipendentemente dal tipo di attività lavorativa svolta;
   a parere dell'interrogante, la decisione del mancato riconoscimento dell'evento quale infortunio sul lavoro e la mancata corresponsione dell'indennizzo del danno per menomazione dell'integrità psicofisica, così come nel caso del signor T.M. quanto in casi simili, lasciano emergere elementi di criticità in fatto di uguaglianza nel trattamento dei lavoratori –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, al fine di comprendere le attività svolte dai piloti tra quelle soggette ad assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4 del Testo unico n. 1124 del 1965. (4-15369)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

assicurazione contro gli infortuni

assistenza a terra