ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15339

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 730 del 25/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: VEZZALI MARIA VALENTINA
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 25/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15339
presentato da
VEZZALI Maria Valentina
testo di
Mercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 730

   VEZZALI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la figura del massofisioterapista fu istituita con legge n. 570 del 5 luglio 1961, successivamente regolamentata con la legge n. 403 del 19 maggio 1971, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 30 giugno 1971 ad oggi in vigore;
   il decreto ministeriale 7 settembre 1976, (ad oggi in vigore), sancisce quanto segue: «Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego negli enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitari o ausiliario e di terapista della riabilitazione»;
   con la legge 19 novembre 1990, n. 341, viene riformato l'ordinamento didattico universitario, ma non il corso di massofisioterapia in quanto formazione professionale. Questa legge differenzia i percorsi di formazione universitaria da quelli di formazione professionale;
   il decreto ministeriale n. 105 del 1997, dimostra che i corsi di massofisioterapia non rientrano tra quelli soppressi per legge;
   il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 conferma che le regioni, a norma della legge-quadro sulla formazione professionale (articolo 8, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845), sono chiamate a curare la formazione professionale di coloro che siano in possesso di un titolo di studio non universitario, ai fini del rilascio di un attestato di qualifica (o patente di mestiere), diploma di qualifica superiore o credito formativo;
   il decreto ministeriale 10 luglio 1998, riconosce la specificità del massofisioterapista;
   il decreto ministeriale 27 luglio 2000 dice che il massofisioterapista in possesso di un corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 971, n. 403) ha un titolo che è equipollente al percorso di laurea in fisioterapia;
   allo stato, e sino a che non venga disposto altrimenti, la figura del massaggiatore-massofisioterapista rientra fra quelle conservate nel vecchio ordinamento;
   la stessa normativa comunitaria consentirebbe un pieno riconoscimento della figura del massofisioterapista;
   il parere, pubblicato in data 30 giugno 2010, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato-direzione generale per la tutela del consumatore ha verificato che i titoli conseguiti al termine di corsi di massaggiatori-massofisioterapisti di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano all'esercizio della relativa professione;
   la direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della salute in data 27 aprile 2016, risponde a una diffida del Comitato europeo dei massofisioterapisti, introducendo il concetto di «riordino» della professione anche se nella diffida nessuno lo cita o lo chiede perché è tutto già stabilito nel decreto legislativo n. 112 in vigore dal 1998;
   questa figura, che per quanto stabilito nella legislazione vigente può operare in regime di lavoro dipendente o autonomo, dovrebbe essere iscritta nei profili professionali inseriti nel decreto ministeriale 17 maggio 2002, recante «l'individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'Iva», perché possa rilasciare la propria certificazione fiscale al paziente con l'esenzione Iva riservata alle prestazioni sanitarie erogate dagli esercenti le professioni sanitarie e le arti ausiliarie –:
   se non si intendano assumere iniziative per definire una disciplina specifica per i massofisioterapisti in linea con quanto disposto dalla disciplina comunitaria;
   se non si intendano assumere iniziative per prevedere, per le prestazioni del massofisioterapista, l'esenzione va al pari di altre professioni assimilabili;
   se non si intendano assumere iniziative per superare la disparità tra massofisioterapisti in possesso di un diploma di formazione triennale conseguito prima del 19 marzo 1999 per i quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e massofisioterapisti che hanno conseguito un diploma di formazione triennale successivamente a quella data (disparità ritenuta priva fondamento anche dalla sentenza n. 1105/2015 del Consiglio di Stato). (4-15339)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

libera prestazione di servizi

professioni paramediche