ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15299

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 727 del 20/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/01/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/01/2017
MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI 15/02/2017
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 27/10/2017
Stato iter:
27/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2017
BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/10/2017

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/10/2017

CONCLUSO IL 27/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15299
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Venerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727

   FRACCARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   con deliberazione consiliare n. 47 del 2013 il comune di Levico Terme ha approvato una variante al piano regolatore generale per l'aggiornamento del piano di tutela degli insediamenti storici sulla base della disciplina urbanistica dettata dall'allora vigente legge della provincia di Trento 1/2008, fissando il termine al 15 dicembre 2013 per osservazioni al piano e inviando gli atti al servizio urbanistica per il parere prescritto dalla citata norma;
   successivamente, la legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015, ha introdotto una nuova disciplina urbanistica per i centri storici, modificando le modalità per l'approvazione di una variante al piano regolatore generale;
   l'articolo 121, comma 12, della suddetta legge prevede che alle varianti in corso di approvazione si applicano le nuove norme e stabilisce un termine perentorio di 120 giorni dalla data di ricevimento del menzionato parere per procedere all'adozione definitiva della variante, pena l'estinzione del procedimento;
   con deliberazione consiliare n. 26 del 2016, il comune di Levico Terme ha approvato la variante in via definitiva accogliendo le osservazioni pervenute, quasi due anni fuori termine e con modalità non conformi alle disposizioni della legge provinciale 15/2015;
   come si apprende dalla risposta all'interrogazione provinciale a risposta scritta, n. 3460 del 2016, la giunta provinciale, posta di fronte a quelle che appaiono palesi irregolarità, non ha approvato nel termine prescritto di 60 giorni la variante in argomento; 
   al fine di sanare le irregolarità è stato quindi approvato un emendamento all'articolo 46 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, che ha modificato l'articolo 121, comma 12-bis, della legge 15/ 2015, in base al quale, la seconda adozione di una variante cui procedimento è stato avviato prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 15/2015 e per la quale l'adozione definitiva è intervenuta oltre il termine perentorio dei 120 giorni dal ricevimento del parere del servizio urbanistica, può essere ritenuta valida come prima adozione della stessa;
   a parere dell'interrogante, la legge provinciale n. 20 del 2016, nel dettare una nuova disciplina della materia, si configura come una legge provvedimento che incide sul procedimento amministrativo in relazione al quale la pubblica amministrazione ha consumato il proprio potere, operando una sorta di rimessione in termini, con il chiaro ed esclusivo intento di convalidare ex post una sequenza provvedimentale che appare illegittima, in palese contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione e con i criteri di ragionevolezza e non arbitrarietà; 
   dall'interrogazione provinciale n. 3893 del 2017, si evince che tale variante risulterebbe affetta da plurimi profili di irregolarità e non sarebbe conforme alla disciplina urbanistica dei centri storici introdotta dalla legge provinciale 15/2015; 
   la Corte costituzionale in più occasioni ha rimarcato che la legittimità delle leggi provvedimento deve essere verificata attraverso uno scrutinio stretto di costituzionalità, condotto alla stregua del principio di ragionevolezza nelle sue molteplici declinazioni di non arbitrarietà, di proporzionalità, di adeguatezza, di congruità anche in considerazione del pericolo di disparità trattamento insito in previsione di tipo particolare o derogatorio (ex plurimis, le sentenze nn. 2 e 153/1997; 288/2008; 270/2010). Ciò anche quando la funzione legislativa è stata attivata al fine di aggirare la sequenza procedimentale prescritta in ordine all'adozione di una determinazione concreta, eludendo l'osservanza della relativa procedura già normativamente prevista (sentenza n. 67/2010) –:
   se il Governo intenda assumere le iniziative di competenza per sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione all'articolo 46, comma 6, della legge della provincia di Trento n. 20 del 2016 con riferimento ai profili in premessa. (4-15299)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 27 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 880
4-15299
presentata da
FRACCARO Riccardo

  Risposta. — La legge della provincia autonoma di Trento n. 20 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 30 dicembre 2016 recante «Legge di stabilità provinciale 2017» è stata oggetto di una complessa istruttoria durante la quale sono pervenuti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, talune osservazioni e rilievi di illegittimità costituzionale, nessuno dei quali, tuttavia, relativi all'articolo 46, comma 6, concernente i procedimenti di adozione di varianti al Piano regolatore generale avviati prima della data di entrata in vigore stessa legge provinciale.
  Premesso che, come noto, ai sensi dell'articolo 8, punto 5, dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino Alto Adige, la provincia autonoma di Trento gode di competenza legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, si segnala che i competenti Ministeri delle infrastrutture e beni e delle attività culturali, pure coinvolti nell'istruttoria sulla legge provinciale, non hanno rilevato alcuna criticità in relazione alla norma oggetto dell'interrogazione.
  Si soggiunge che il Governo, nel Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017 ha deliberato l'impugnativa dell'articolo 10 comma 2, lettera
d), della legge regionale di cui trattasi, in materia di sanzioni carico degli enti locali del sistema territoriale provinciale integrato.
  

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Gianclaudio Bressa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disciplina urbanistica