ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15262

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 727 del 20/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 19/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 19/01/2017
Stato iter:
24/01/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 24/01/2017

CONCLUSO IL 24/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15262
presentato da
CAPELLI Roberto
testo di
Venerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727

   CAPELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, stabilisce nella misura massima di 154.937 euro la retribuzione del direttore generale di un'azienda sanitaria, sommando, eventualmente, fino a 5.165 euro per iniziative alle quali debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio, ed un bonus, nella misura massima del 20 per cento, in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati;
   la legge regionale della Sardegna n. 17 del 2016, all'articolo 17, stabilisce che «il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore, ed è graduato in relazione a parametri relativi al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti, per tipologia di azienda sanitaria, e può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2006, (...) nel rispetto del limite massimo al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 (...)»;
   il parere della ragioneria generale dello Stato relativo al citato articolo segnala che «l'assenza di riferimento al rispetto di quanto previsto in materia dal DPCM 502/1995 (...), le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile determinare oneri non quantificati e non coperti, quindi in contrasto con gli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione»;
   l'Ufficio legislativo del Ministero della salute, anche dopo i chiarimenti forniti dal presidente della regione Sardegna, continua a rimarcare che «l'abrogazione operata dal legislatore regionale appare foriera di un'ampia discrezionalità in capo alla regione poiché svincolata dai parametri stabiliti a livello nazionale nella determinazione dei compensi attraverso il DPCM 19 luglio 1995, n. 502 (...)»;
   appaiono all'interrogante insoddisfacenti e con un debole fondamento giuridico, le controdeduzioni fornite in merito dalla regione Sardegna, in quanto i pronunciamenti della Corte Costituzionale a cui si fa riferimento (in particolar modo, la sentenza n. 341 del 30 dicembre 2009) mai parlano espressamente del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 n. 1995;
   in particolare, con la sentenza n. 341 si dichiarano inapplicabili alla provincia autonoma di Trento i contenuti dei commi 14 e 15, primo periodo, dell'articolo 61 della legge n. 133 del 2008, con cui si riducono del 20 per cento i compensi dei direttori generali delle asl, applicati, invece, dalla regione Sardegna fino alla citata legge regionale;
   il presidente della regione Sardegna impegnava la giunta regionale a proporre al consiglio regionale le modifiche normative richieste dal Ministero della salute, ma in realtà a tutt'oggi questo non è mai avvenuto;
   il decreto-legge n. 66 del 2014, stabilisce che «sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo»;
   al contrario, la retribuzione del direttore generale dell'azienda per la tutela della salute è stato fissato nella misura di 200.000 euro, prevedendo un massimale di 240.000 euro, ben al di sopra dei limiti imposti dalla normativa vigente;
   lo stesso dicasi per il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, di Cagliari e dell'azienda ospedaliera «Brotzu» di Cagliari, e per i direttori sanitari ed amministrativi di tutte le aziende sanitarie citate –:
   se il Governo non ritenga opportuno promuovere un approfondimento su quanto esposto in premessa, e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche nelle competenti sedi di concertazione con le regioni, in relazione alla problematica sopra esposta. (4-15262)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

diritto alla salute

salario minimo