ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15257

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 726 del 18/01/2017
Trasformazioni
Trasformato il 25/01/2017 in 5/10398
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2017
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2017
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 18/01/2017
Stato iter:
25/01/2017
Fasi iter:

TRASFORMA IL 25/01/2017

TRASFORMATO IL 25/01/2017

CONCLUSO IL 25/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15257
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726

   GAGNARLI, COMINARDI, ALBERTI e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   a seguito di alcune sollecitazioni da parte del presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, il Ministro interrogato ha confermato la propria disponibilità alla convocazione di un tavolo tecnico per l'applicazione del regime di prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992;
   tale tavolo – che sarebbe supportato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (Ispra) e dal dipartimento delle politiche comunitarie, e la cui prima fase è prevista per il 24 gennaio 2017, con una riunione per le fasi di avvio dello stesso – dovrebbe allargare la discussione, secondo quanto si apprende dallo scambio di missive tra Conferenza delle regioni e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche alla definizione della cosiddetta «piccola quantità» autorizzata al prelievo in deroga;
   il fine, secondo lo stesso Bonaccini, sarebbe quello di superare la difficoltà riscontrata negli ultimi anni dal mondo venatorio di reperire i dati necessari a tale definizione che sarebbero dovuti pervenire dall'Ispra, secondo quanto previsto dall'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, che non ha assolto, sempre a parere del Presidente della conferenza Stato-Regioni ai propri compiti istituzionali;
   l'accusa di Bonaccini all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale è evidente, ma l'istituto ha più volte dichiarato il proprio parere sfavorevole alla caccia a storno, fringuello e peppola (le specie per le quali sono stati richiesti i dati dalle regioni interessate) e di conseguenza l'impossibilità di applicare il concetto di «piccole quantità» a quanto previsto dalla direttiva «uccelli selvatici»;
   con già diverse interrogazioni presentate al Parlamento europeo, tra l'altro, è stata sollevata tale problematica; e stato risposto dalla Commissione europea che «per quanto concerne il ruolo svolto dall'Istituto scientifico nazionale italiano (Ispra), la sua guida scientifica e i suoi pareri alle autorità italiane, la Commissione ritiene che ciò sia pienamente conforme ai principi e alle prescrizioni della direttiva «uccelli selvatici»;
   la Commissione europea nel rispondere a tali atti, ha inoltre ricordato che l'Italia è l'unico Stato membro che si è avvalso della deroga per consentire la continuazione della caccia ricreativa di specie protette non elencate nell'allegato II della direttiva. Ciò ha portato a varie sentenze della Corte di giustizia europea che hanno dichiarato il mancato ottemperamento da parte dell'Italia di tale obbligo della direttiva «uccelli selvatici»;
   l'apertura del Ministro interrogato alla possibile definizione, all'interno del tavolo tecnico, della cosiddetta «piccola quantità», autorizzata al prelievo in deroga, potrebbe esporre al rischio, a parere dell'interrogante di «bypassare» il ruolo fondamentale e di garanzia del rispetto della direttiva europea dell'Ispra in questo ambito, esponendo così ad una possibile nuova condanna il nostro Paese;
   se in base a quanto esposto in premessa non si ritenga urgente richiedere all'Ispra) una documentazione completa circa i dati sulle «piccole quantità» cacciabili in deroga, e chiarimenti circa i motivi per i quali tale istituto si sia trovato fino ad oggi nell'impossibilità di fornire tali dati;
   considerato il parere vincolante dell'Ispra su questo aspetto, in quale fase del procedimento si dovrebbe quindi inserire la convocazione del tavolo tecnico di cui in premessa per definire le «piccole quantità»;
   se non ritenga opportuno porre in essere tutte le iniziative utili, per quanto di competenza, affinché l'Italia non venga esposta al rischio di una nuova condanna da parte dell'Europa in materia di deroghe di caccia;
   se, anziché riaprire la questione «deroghe di caccia», per le quali lo Stato italiano è stato già condannato dalla Corte di giustizia europea, non ritenga opportuno procedere senza alcuno indugio all'adozione di un efficace piano nazionale contro il bracconaggio, considerato che sull'Italia grava una procedura Pilot relativa proprio a questo fenomeno.
   (4-15257)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

Corte di giustizia CE

direttiva comunitaria