Legislatura: 17Seduta di annuncio: 726 del 18/01/2017
Primo firmatario: TACCONI ALESSIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 23/01/2017 GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 23/01/2017 LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 23/01/2017 PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 23/01/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/01/2017
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/01/2017
TACCONI, FEDI, GARAVINI, LA MARCA, PORTA. —
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
a decorrere dall'anno 2016 il canone per l'abbonamento ai servizi radiotelevisivi è automaticamente addebitato nella bolletta elettrica;
la nuova modalità di pagamento, senza nulla innovare rispetto a quanto prevede l'articolo 1 del regio decreto n. 238 del 1938, introduce un'ulteriore presunzione di possesso di un apparecchio radiotelevisivo, vale a dire la titolarità di un contratto di utenza elettrica nel luogo di residenza;
il modello fornito dall'Agenzia delle entrate per la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi radiotelevisivi, secondo il quale il canone non deve essere addebitato in quanto già imputato ad un'utenza intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, contempla esclusivamente i titolari di utenza elettrica domestica residenziale, nulla prevedendo per i titolari di utenze domestiche non residenziali, nella presunzione che su tali utenze non venga addebitato il canone;
sono stati, al contrario, segnalati casi di addebito in bolletta anche per utenze domestiche non residenziali, quali sono generalmente quelle degli italiani residenti all'estero, senza che questi abbiano potuto presentare la dichiarazione sostitutiva in parola;
i contribuenti che non sono abilitati ad inviare la dichiarazione sostitutiva per via telematica devono farlo con plico raccomandato senza busta il cui costo di quasi 12 euro non solo vanifica la riduzione del canone, ma introduce un odioso balzello annuale a carico di chi, invece, ne sarebbe esente –:
se non si intendano promuovere modifiche alla normativa vigente intese a prevedere l'autocertificazione di non detenzione di apparecchi radiotelevisivi anche per titolari di utenze domestiche non residenziali che ricevano l'addebito in bolletta, stabilendo altresì che l'autocertificazione in questione sia valida fino a quando non cambino le condizioni che l'hanno determinata.
(4-15252)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):parafiscalita'
revisione della legge
residenza