ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15249

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 726 del 18/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO ELVIRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 18/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 18/01/2017
Stato iter:
23/03/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2018
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/03/2018

CONCLUSO IL 23/03/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15249
presentato da
SAVINO Elvira
testo di
Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726

   ELVIRA SAVINO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi giorni nel mondo della musica in Italia è tornato in primo piano lo scandalo del cosiddetto secondary ticketing, da molti definito bagarinaggio online, in occasione del concerto della band irlandese U2, previsto per il 15 luglio 2017 a Roma;
   il secondary ticketing (o reticketing) è un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, che si svolge soprattutto su internet;
   sui circuiti del secondary ticketing i biglietti di concerti e altri eventi sono venduti a un prezzo maggiorato, spesso prima che si apra ufficialmente la prevendita e dopo che gli organizzatori abbiano dichiarato il sold-out. Questo costringe molti spettatori a rinunciare ai concerti o a pagare l'ingresso molto più del dovuto;
   sembra siano numerose le aziende che sfruttano il secondary ticketing ma che negano di fare bagarinaggio online, dichiarando di essere semplicemente delle piattaforme che offrono servizi di mediazione per la vendita dei biglietti;
   sull'argomento, in alcune puntate del programma televisivo Le Iene, andate in onda nel novembre 2016, sono stati trasmessi più servizi realizzati dal giornalista Matteo Viviani, che sarebbe riuscito ad entrare in possesso di documenti che provano l'esistenza di un legame tra la più grande azienda che organizza concerti in Italia, la Live Nation Italia, e il sito di bagarinaggio online Viagogo;
   si apprende dalla stampa che il 16 novembre 2016 la Guardia di finanza ha perquisito le sedi di due importanti promoter di concerti, Live Nation Italia e Vivo Concerti. Roberto De Luca, amministratore delegato della società organizzatrice di concerti Live Nation Italia, e Corrado Rizzotto, ex amministratore delegato di Vivo Concerti e ora alla guida di Indipendente Concerti, sarebbero indagati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa; 
   le denunce contro il fenomeno del secondary ticketing vanno avanti già da tempo. Si cita a titolo esemplificativo Claudio Trotta, fondatore della BarleyArts, azienda che si occupa della promozione di concerti di Bruce Springsteen, musicisti italiani e internazionali, che in aprile 2016 ha presentato un esposto penale alla procura di Milano, dopo che tra i 15 mila e i 20 mila biglietti del concerto di Bruce Springsteen a San Siro erano finiti sul mercato secondario, e che in quell'occasione ha, tra l'altro, dichiarato che «il biglietto nominale è un'opzione, ma c’è bisogno di una legge che lo renda obbligatorio e ne regolamenti l'uso. E comunque questi siti non si possono regolamentare. Vanno chiusi»;
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'istruttoria su tale fenomeno e su quattro operatori del mercato secondario per verificare eventuali violazioni del codice del consumo;
   l'istruttoria sarebbe diretta a verificare se:
    siano state predisposte adeguate misure informatiche, previsioni contrattuali e modalità di vendita;
    vi siano informazioni ingannevoli relative alle condizioni di vendita sui siti, che potrebbero rendere non chiara la natura e le caratteristiche del servizio di intermediazione svolto, la tipologia e il prezzo di vendita dei biglietti offerti;
   dal concerto dei Cold Play a quello di Bruce Springsteen e da ultimo quello degli U2, moltissimi appassionati di musica sono stati costretti a rinunciare al concerto –:
   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di propria competenza ed in linea con le iniziative avviate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per arginare definitivamente il fenomeno del secondary ticketing, allo scopo di tutelare i consumatori e tutti gli stakeholder dell'industria dello spettacolo. (4-15249)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 23 marzo 2018
nell'allegato B della seduta n. 1
4-15249
presentata da
SAVINO Elvira

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, nel quale l'interrogante chiede quali iniziative urgenti questo Ministero, per quanto di competenza, intende adottare per arginare definitivamente il fenomeno del secondary ticketing, allo scopo di tutelare i consumatori e tutti gli stakeholder dell'industria dello spettacolo.
  Il fenomeno del
secondary ticketing ha assunto livelli di espansione preoccupanti, alimentando di fatto un mercato parallelo non autorizzato e dannoso sia per gli artisti sia per i consumatori a causa della pesante lievitazione dei prezzi di vendita dei biglietti rispetto ai canali ufficiali.
  Proprio per contrastare tale fenomeno, definito dal Ministro Franceschini «intollerabile», alla legge di bilancio 2017 è stato presentato uno specifico emendamento recepito nella legge n. 232 del 2016, articolo 21, commi 545 e 546.
  Le predette disposizioni normative, sono volte a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti.
  L'adozione delle specifiche e delle regole tecniche volte ad aumentare l'efficacia e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante sistemi di biglietterie automatizzati, è demandata ad un decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), che ad oggi è in fase di definizione.
  In particolare, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di garantire la tutela dei consumatori, si dispone che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai «titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione», è punita con l'inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 180.000 euro.
  In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica è prevista, inoltre, la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l'oscuramento del sito
internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
  Non sono indicati esplicitamente i parametri di gravità delle condotte in quanto i compiti di accertamento e intervento spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e alle altre autorità competenti (quale potrebbe essere, ad esempio, la polizia postale), che agiscono d'ufficio o su segnalazione degli interessati.
  Al riguardo si ricorda, inoltre, che il decreto-legislativo 70 del 2012, di recepimento della direttiva 2009/140/CE e della direttiva 2009/136/CE, modificando il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), ha esplicitato il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche.
  Per quanto concerne, più specificamente, la tutela inibitoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel caso in esame, questa si concreta sostanzialmente, ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2003, nell'imporre all’
internet provider di rimuovere i contenuti relativi alla vendita abusiva dei biglietti o di utilizzare gli accorgimenti tecnici volti ad impedire l'accesso al sito (o alla pagina web).
  Va, inoltre, ricordato che lo stesso decreto legislativo n. 70 del 2003 considera il
provider civilmente responsabile di tali contenuti nei casi in cui, richiesto dall'autorità amministrativa di vigilanza (o dall'autorità giudiziaria), non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.
  Si evidenzia, infine, che il giudice del tribunale di Roma — IX Sezione civile, con ordinanza n. 3568 dell'8 giugno 2017 (promosso dalla Siae con l'intervento
ad adiuvandum di Federconsumatori e Codacons), ha inibito a Live Nation S.r.l., Seatwared ltd, Viagogo AG l'ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti degli U2 del 15 e 16 luglio 2017 fissando una penale di 2000,00 euro per ogni ulteriore biglietto venduto in tal modo ed ha condannato le resistenti a rifondere le spese di giudizio.
  Il tribunale ha riconosciuto immediata efficacia a quanto previsto dall'emendamento alla legge di bilancio 2017, si ricorda, fortemente voluto dal Ministro Franceschini, che ha introdotto appunto la possibilità di inibire la vendita dei biglietti e di infliggere multe a chi assume comportamenti illeciti nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito
web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
  Alla luce di quanto sopra esposto, questo Ministero, per quanto di competenza, non può che esprimere la propria soddisfazione per avere introdotto un intervento legislativo per contrastare il cosiddetto fenomeno del bagarinaggio
online a tutela delle categorie artistiche, nonché per garantire ed assicurare il necessario supporto alle istituzioni direttamente coinvolte nel contrasto a tale fenomeno che causa, tra l'altro, una evasione fiscale totale, data la collocazione prevalentemente in sedi estere compiacenti delle piattaforme online di rivendita secondaria.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo: Antimo Cesaro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

contratto di lavoro

commercializzazione