ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15057

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 717 del 21/12/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCUVERA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/12/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/12/2016
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15057
presentato da
SCUVERA Chiara
testo di
Mercoledì 21 dicembre 2016, seduta n. 717

   SCUVERA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la realizzazione della discarica monodedicata di cemento-amianto in località Ferrera Erbognone, ad opera della società ACTA s.r.l., approvata dalla legione Lombardia nel marzo 2014, presenta varie criticità per la popolazione locale e per il territorio;
   la vicinanza alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (in cui si ricorda essersi verificato un incidente il 1o dicembre nella zona Est 2, essendo divampato un incendio con conseguente rischio per la popolazione) e al centro abitato di Sannazzaro fanno del sito individuato per la discarica un luogo non idoneo ad implementare un impianto di trattamento di rifiuti anche pericolosi;
   la presenza, vicino alla discarica, di gasdotti e oleodotti ne amplifica la pericolosità;
   l'altissima vocazione agricola della zona (i cui prodotti sono riso, mais ed ortaggi) lascia profilare un alto rischio di danno ecologico;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è già espresso in occasione di ampliamenti di attività già presenti nell'area imponendo interventi di mitigazione/compensazione ambientale al fine di proteggere il territorio da una ulteriore grave compromissione dello stesso da parte di attività antropiche, anche in considerazione della vicinanza della discarica, a meno di trecento metri, a colture risicole;
   la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065(INI) «invita la Commissione a promuovere in tutto il territorio dell'Unione la realizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento in discarica di questi rifiuti»;
   al punto 33 la citata risoluzione invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i controlli necessari per imporre a tutte le parti interessate, in particolare ai soggetti coinvolti nel trattamento dei rifiuti di amianto nelle discariche, il rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute di cui alla direttiva 2009/148/CE, e a garantire che qualsiasi rifiuto contenente amianto, indipendentemente dal contenuto di fibre, sia classificato come rifiuto pericoloso ai sensi della decisione 2000/532/CE aggiornata; sottolinea inoltre che tali rifiuti devono essere smaltiti esclusivamente in specifiche discariche per rifiuti pericolosi, in conformità della direttiva 1999/31/CE, o, previa autorizzazione, essere trattati in appositi impianti, estati e sicuri, di trattamento e inertizzazione, e che la popolazione interessata deve essere informata al riguardo;
   nella popolazione locale si è manifestata forte contrarietà alla realizzazione dell'impianto, ed è in corso anche una petizione popolare in merito –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo, anche in relazione all'esigenza di ottemperare agli impegni derivanti dall'adesione all'Unione europea in materia di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e di scongiurare rischi ambientali e sanitari. (4-15057)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 782
4-15057
presentata da
SCUVERA Chiara

  Risposta. — Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, fermo restando che le funzioni e i poteri in ordine al procedimento di autorizzazione dell'impianto in questione rientrano tra le competenze della regione (articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006), sulla base delle informazioni acquisite, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si rende noto che le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica sono disciplinate dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che costituisce attuazione della direttiva europea 1999/31/CE, con la quale vengono fornite le norme tecniche che regolano la gestione e la realizzazione degli impianti di discarica. Per quanto concerne la garanzia che i rifiuti contenenti amianto siano classificati e smaltiti in conformità alle disposizioni comunitarie, si sottolinea che tali attività sono regolate da tassativi requisiti di ammissibilità il cui rispetto deve essere garantito dalle attività di controllo, prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali poste a carico delle province (articoli 197 e 262 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Per quanto riguarda la realizzazione della discarica in questione, si rende noto che la regione Lombardia ha chiesto specifico parere consultivo circa la compatibilità territoriale/urbanistica del progetto con l'impianto «Eni Est» di Sannazzaro de’ Burgondi al Ministero dell'interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, direzione regionale Lombardia).
  Il Ministero dell'interno ha espresso il relativo parere secondo il quale «... l'area in progetto è interessata dagli effetti relativi a lesioni reversibili... Tali effetti... sono compatibili, per il decreto ministeriale 9 maggio 2001, con le categorie territoriali di tipo ABCDEF. Pertanto, si ritiene soddisfatto il criterio di compatibilità territoriale...».
  Tale parere di compatibilità territoriale risulta richiamato al paragrafo 2.1 «Contesto territoriale, quadro programmatico e sistema dei vincoli» della Relazione istruttoria assentita dalla Commissione istruttoria regionale per la VIA (seduta del 12 marzo 2014) e allegata al giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con decreto regionale n. 2258 del 17 marzo 2014.
  Nell'ambito del successivo procedimento per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale (Aia) si sottolinea, inoltre, che sono stati introdotti elementi di precauzione: l'area di accettazione dei rifiuti è stata posta nella porzione più distante dalle attività a rischio di incidente rilevante ed è stato previsto che i primi settori di coltivazione ad essere chiusi siano quelli più vicini a dette attività; la ditta ha aggiornato il Piano di emergenza ed evacuazione recependo le indicazioni contenute nel «Piano di emergenza esterno (Pee)» della raffineria Eni.
  In particolare, nel procedimento per il rilascio di Autorizzazione integrata ambientale (Aia), conclusosi con decreto regionale n. 3291 del 27 aprile 2015, sono stati introdotti i seguenti elementi di precauzione:
   l'area di accettazione dei rifiuti è stata posta nella porzione più distante dalle attività a rischio di incidente rilevante (Rir) ed è stato previsto che i primi settori di coltivazione ad essere chiusi siano quelli più vicini alle attività Rir;
   la ditta, nel novembre 2014, ha aggiornato il Piano di emergenza ed evacuazione recependo le indicazioni contenute nel «Piano di emergenza esterno (Pee)» della raffineria Eni. In particolare (paragrafo 7.5) sono stati analizzati i rischi connessi all'attività svolta dalla raffineria Eni, evidenziando i 4 scenari incidentali che potrebbero coinvolgere il personale e le strutture interne della discarica Acta. Al paragrafo 12 è riportato il «Piano attuativo dei comportamenti in caso di emergenza esterna», contenente le azioni volte alla messa in sicurezza dell'impianto di discarica in caso di incidente presso l'adiacente raffineria. Nel decreto Aia è stato poi chiesto ad Acta di aggiornare il proprio Piano di emergenza ed evacuazione a seguito della realizzazione dell'impianto Eni Est.

  Anche nella procedura Via è stata debitamente tenuta in considerazione la presenza dell'impianto «Eni Est» precisandosi che le opere previste dal progetto di discarica Acta non interferiranno con quanto prescritto ad Eni.
  In particolare, per quanto riguarda le compensazioni ambientali, nella procedura Via è stata debitamente tenuta in considerazione la presenza dell'impianto «Eni Est», come documentato al paragrafo 3.7 «Compensazioni ambientali» della relazione istruttoria allegata al decreto regionale n. 2258 del 17 marzo 2014, dove si precisa che le opere previste dal progetto di discarica Acta non interferiranno con quanto prescritto ad Eni con decreto ministeriale Dva–Dec–2010–1014 del 31 dicembre 2010 ed, in particolare, con le opere di compensazione ambientale.
  Relativamente alla presenza di gasdotti e oleodotti, il sito di intervento risulta parzialmente interessato da vincoli derivanti dalla presenza di infrastrutture esistenti per i quali il Proponente ha richiesto specifici pareri di compatibilità/deroghe, ed in particolare:
   fascia di rispetto stradale della S.P. 28 «Gallia-Sannazzaro», per la quale il settore viabilità della provincia di Pavia ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
   fascia di rispetto del metanodotto Snam rete gas s.p.a., per la quale la ditta Acta ha richiesto un avvicinamento per operazioni di scavo di 20 metri lineari misurati in senso orizzontale dal ciglio superiore della scarpata di scavo al tracciato del metanodotto. Snam rete gas ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
   fascia di rispetto dell'elettrodotto Enel s.p.a. per la quale il soggetto gestore ha rilasciato parere favorevole all'interramento della linea ed all'avvicinamento del ciglio superiore della scarpata di 10 metri lineari misurati in senso orizzontale;
   fascia di rispetto dell'ossigenodotto Air liquide Italia s.r.l., per la quale la ditta Acta ha richiesto un avvicinamento per operazioni di scavo di 10 metri lineari misurati in senso orizzontale dal ciglio superiore della scarpata di scavo al tracciato dell'ossigenodotto. Air liquide s.r.l. ha rilasciato parere favorevole;
   fasce di rispetto degli oleodotti PraOil S.p.a. ed Eni s.p.a., per le quali la ditta Acta ha richiesto un avvicinamento per operazioni di scavo di 10 metri lineari misurati in senso orizzontale dal ciglio superiore della scarpata di scavo al tracciato dell'oleodotto più prossimo. Eni S.p.a. ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni.

  In merito alla vocazione agricola della zona, a supporto della scelta localizzativa, la regione Lombardia riferisce che la ditta Acta ha effettuato una verifica puntuale dei criteri localizzativi previsti dalle disposizioni regionali, nonché dal Piano di gestione rifiuti della provincia di Pavia.
  In tal senso, non sono stati rilevati criteri «escludenti» alla localizzazione della specifica tipologia di discarica in progetto mentre sono stati rilevati unicamente vincoli residui di tipo «penalizzante» che consentono la realizzazione dell'impianto « ...dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso in virtù delle sensibilità ambientali rilevate...». Inoltre, per quanto riguarda il consumo di suolo agricolo, l'impianto viene realizzato in un contesto agricolo caratterizzato da un basso valore naturalistico, data l'adiacenza alla raffineria ed il recupero del sito prevede una destinazione finale a verde/agricola non destinata alle produzioni alimentari, umane o zootecniche. Si segnala, inoltre, che l'esercizio previsto per la discarica è di 10 anni, tra scavi e conferimenti, al termine dei quali verrà realizzata una copertura finale di spessore complessivo di 1,8 metri compreso lo strato vegetale superficiale, favorendo con compost di qualità l'inerbimento della superficie e la progressiva piantumazione di specie arbustive autoctone con apparati radicali poco profondi che non compromettano la sigillatura finale.
  Relativamente alla distanza dal centro abitato di Sannazzaro, regione Lombardia evidenzia come gli aspetti di natura sanitaria siano stati affrontati valutando specificatamente le massime ricadute derivanti da una situazione emergenziale presso la discarica e rilevando l'assenza di recettori sensibili potenzialmente impattati.
  A maggior ragione il centro abitato, posto ad una distanza maggiore di quella prevista per le massime ricadute, non è stato considerato impattato.
  In corso di istruttoria sono state comunque richieste opere di tipo mitigativo/compensativo e sono state escluse anche potenziali interferenze con le opere compensative prescritte da questo Ministero nell'ambito della procedura di Via relativa alla realizzazione dell'ampliamento dell'insediamento Eni con la prevista realizzazione dell'impianto Eni Est.
  In merito all'informazione della popolazione interessata dalla localizzazione di un impianto di smaltimento dell'amianto, la regione evidenzia che i medesimi obblighi sono espressamente previsti dal legislatore nazionale per i procedimenti di Via [pubblicazione quotidiano, pubblicazione sul sito dell'autorità competente ecc.], tutti obblighi adempiuti nell'ambito del procedimento ambientale in questione.
  Si comunica, inoltre, che la regione Lombardia è in fase di interlocuzione con il Comitato tecnico regionale per verificare l'attualità delle valutazioni inerenti la compatibilità territoriale tra l'impianto Eni Est e la discarica Acta, anche a seguito dell'incidente del 1o dicembre 2016, e provvederà a svolgere ulteriori ricognizioni sulle prescrizioni degli atti ministeriali concernenti eventuali modifiche all'autorizzazione dell'impianto Eni Est influenti sulla discarica di cemento amianto della ditta Acta.
  Si ricorda, infine, che il decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003 regolamenta la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
  In particolare, l'articolo 1 di tale decreto ha affidato alle regioni e alle province autonome il compito di procedere all'effettuazione della mappatura e di comunicarne i risultati al Ministero dell'ambiente entro il 30 giugno di ogni anno.
  Le modalità di esecuzione della mappatura sono state concordate e definite a livello nazionale con le stesse regioni e province autonome che hanno creato un apposito gruppo interregionale sanità ed ambiente. Ai fini della mappatura è stata altresì predisposta dall'Inail, su apposita convenzione con questo Ministero, una banca dati amianto, in cui rientrano circa 34.000 sui interessati dalla presenza di amianto in 19 regioni.
  Allo scopo di garantire la congruenza dei dati censiti con le informazioni ad oggi disponibili, derivanti da rilevazioni aerofotogrammetriche effettuate per l'identificazione delle coperture in amianto in alcune regioni, questo Ministero sta verificando e aggiornando i dati contenuti nella banca dati amianto. All'esito della verifica dei dati, sarà possibile identificare i siti a maggiore rischio e assicurare una programmazione dei necessari interventi.
  Sono diverse, inoltre, le iniziative di finanziamento che questo Ministero ha di recente attivato in merito alla rimozione dell'amianto. In particolare si segnala che:
   con decreto ministeriale del 21 settembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016) è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente il fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica su edifici e strutture pubbliche;
   con decreto ministeriale del 15 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016) è stato istituito un «Credito d'imposta amianto per imprese» che prevede la concessione, a favore delle imprese, di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive, effettuati e conclusi nel 2016. Il finanziamento complessivo è pari a 17 milioni di euro, e l'agevolazione non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 20 mila euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e nelle condizioni del regolamento europeo che prevede che il finanziamento pubblico alle imprese uniche non possa superare, nel triennio, 100 mila euro per le imprese di trasporto merci per conto terzi, e 200 mila euro per le altre.

  Da ultimo, si segnala che in data 29 novembre 2016 è stato presentato al Senato un disegno di legge per riordinare ed aggiornare la normativa in materia di amianto in un Testo unico, facendo un passo avanti nella semplificazione di una disciplina che, al momento, risulta troppo frammentaria e di difficile consultazione.
  La vicenda interessa comunque diversi profili di competenza ed ambiti amministrativi, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori e utili elementi informativi si provvederà a fornire un aggiornamento.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dall'interrogante sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, nonché a svolgere un'attività di monitoraggio e a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

gestione dei rifiuti

sostanza pericolosa