ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14967

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 712 del 12/12/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/09362
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/12/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 12/12/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/12/2016
Stato iter:
22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/02/2017
CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/02/2017

CONCLUSO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14967
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Lunedì 12 dicembre 2016, seduta n. 712

   GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   come è noto la liquidazione delle pensioni avviene attraverso procedure informatizzate e non sempre gli operatori dell'Inps delle sedi territoriali possono intervenire direttamente nel processo di liquidazione anche quando si accorgono che il calcolo della pensione derivante dal sistema presenta evidenti incongruenze;
   a titolo di esempio si segnala un caso di liquidazione di pensione ai superstiti che riguarda un minore (M.G. nato il 12 novembre 2004), orfano di un lavoratore, al quale è stata liquidata dall'Inps la pensione di reversibilità (modello TE08 — categoria SO — sede 640000 — certifico 20049217 — richiesta n. 2134576400148);
   la richiesta di pensione di reversibilità è stata avanzata dalla vedova, non correttamente informata, dopo anni dalla morte del lavoratore dante causa (2008) e l'Inps ha proceduto alla pensione di reversibilità con la corretta descrizione degli importi spettanti dal 2008 al 2015;
   detti importi (ratei), annualmente non superano il limite imponibile e come tale non sarebbero tassabili, non possedendo il minore altri redditi; nonostante questo, l'Inps ha operato la trattenuta Irpef sui detti importi, con la precisazione che «si è tenuto conto delle detrazioni fiscali» e secondo l'operatore dell'Inps che ha gestito la pratica, gli importi corrisposti, vengono determinati attraverso procedure informatiche sulle quali l'operatore non ha alcun potere di intervento;
   chiaramente il patronato che segue la pratica di pensione ha proceduto a presentare ricorso e, da parte dell'operatore Inps, si è proceduto almeno per l'anno 2015 a restituire la trattenuta Irpef applicata, mentre per gli anni precedenti ad oggi, nonostante le reiterate richieste, l'istituto non ha ancora provveduto alla restituzione delle trattenute erroneamente operate;
   del suddetto caso è stata anche interessata la sede territoriale dell'Agenzia delle entrate, ma non è chiaro, essendo l'Inps sostituto di imposta, quale sia fra questi due enti, il soggetto che dovei restituire le trattenute erroneamente operate dal 2008 al 2014 –:
   quali iniziative si intendano assumere affinché si pervenga ad una definitiva soluzione del caso segnalato che peraltro riguarda un minore. (4-14967)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017
nell'allegato B della seduta n. 746
4-14967
presentata da
GNECCHI Marialuisa

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare dell'interrogante concernente la restituzione di somme erroneamente trattenute da una pensione liquidata a superstiti, si rappresenta quanto segue.
  Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che l'Inps, espressamente interpellato, ha confermato che il minore M.G., nato il 12 novembre 2004, è titolare di pensione indiretta. La madre, infatti, ha avanzato domanda di pensione all'Istituto previdenziale il 9 luglio 2015 anche se il diritto era già sorto con la morte del dante causa, avvenuta l'11 ottobre 2008.
  In merito alle richieste di chiarimento dell'interrogante, relative alle trattenute fiscali applicate sulla pensione, l'Inps ha fatto presente che le procedure informatiche di liquidazione in uso all'Istituto applicano autonomamente l'imposizione fiscale spettante, mentre all'operatore di sede è consentito l'inserimento delle detrazioni personali che, nel caso in esame, avrebbero azzerato l'imposta lorda per l'anno corrente.
  Qualora dette detrazioni non vengano inserite, è possibile recuperare – in sede di conguaglio fiscale annuale – l'importo delle ritenute non dovute; ciò si è verificato anche nel caso specifico, atteso che l'imposta lorda 2015 è stata ricalcolata e riaccreditata al titolare della pensione con il cedolino di marzo 2016. Per quanto riguarda gli anni precedenti al 2015, assoggettati a tassazione separata, l'Inps ha fatto presente che l'operatore di sede può inserire l'importo delle detrazioni soggettive purché le stesse siano state oggetto di espressa richiesta, accompagnata da apposita autocertificazione attestante la non già avvenuta fruizione delle detrazioni. In questo caso la procedura calcola esattamente la prestazione con le detrazioni spettanti.
  Nel caso in esame, dalla domanda presentata all'Inps, risulta che l'istante ha dichiarato di aver diritto alle detrazioni d'imposta solo dal 1o gennaio 2015, conseguentemente la procedura di liquidazione del trattamento pensionistico ha correttamente previsto l'assoggettamento della pensione alla tassazione separata, determinando la decurtazione dell'assegno spettante dell'importo pari alle ritenute fiscali che sono state successivamente versate all'Erario. Ad ogni modo, al line del rimborso delle imposte non dovute dal percettore della pensione, soccorrono le procedure previste dalla competente agenzia delle entrate.
  Qualora si tratti, infatti, di somme da assoggettare a tassazione separata, l'articolo 21, comma 4, del testo unico delle Imposte sui Redditi prevede che «Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 13 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono
  L'agenzia delle entrate, espressamente interpellata al riguardo, ha rappresentato che laddove l'Inps non abbia provveduto a riconoscere le detrazioni eventualmente spettanti, il contribuente minore, rappresentato dalla madre, può presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui l'istanza di rimborso «può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata». Il recupero del versamento non dovuto può avvenire, secondo quanto comunicato dall'Inps, anche utilizzando il modello 730. In questo modo, il minore può ottenere il rimborso direttamente dall'Ente pensionistico, a valere sul trattamento in godimento. Per completezza, infine, si segnala che non risulta presentato, secondo l'Inps, alcun ricorso gerarchico per il tramite dell'Ente di patronato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiMassimo Cassano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

imposta sul reddito

imposta sulle persone fisiche