ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14907

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 710 del 28/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: ATTAGUILE ANGELO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 28/11/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/11/2016
Stato iter:
28/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/04/2017

CONCLUSO IL 28/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14907
presentato da
ATTAGUILE Angelo
testo di
Lunedì 28 novembre 2016, seduta n. 710

   ATTAGUILE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   rimane ancora vivo il ricordo del tragico incidente ferroviario avvenuto nel luglio 2016 nel territorio di Andria, in località Boccareto, ai confini con Corato;
   per il corretto recepimento della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio unico ferroviario europeo, per esigenze di chiarezza del quadro normativo, appare indifferibile l'assunzione di iniziative per rivedere integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 2003, al fine di uniformarle a quanto previsto dalla direttiva, procedendo alla emanazione di un nuovo provvedimento che sostituisca ed abroghi le disposizioni del suddetto decreto legislativo;
   la direttiva andrà applicata a tutte le ferrovie interconnesse regionali, cioè a tutte quelle ferrovie che si connettono con la rete ferroviaria delle Ferrovie dello Stato;
   è estremamente importante la richiesta del passaggio, in materia di regolamentazione sulla sicurezza delle stesse, delle competenze dagli Ustif (Uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi, facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) all'Ansf – Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria si obbligano tutti i gestori delle ferrovie interconnesse regionali, ad adottare il sistema di sicurezza SCMT, stesso sistema adottato su tutta la tratta nazionale italiana, come vuole la direttiva europea;
   tale passaggio è avvenuto dopo il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, con l'obbligo per i gestori di portare il limite di velocità dei treni a 50 km/h, ove non esistano sistemi di sicurezza adeguati. Si ricorda che il 12 luglio 2016 nella strage in Puglia sono morte 23 persone, vi sono stati 50 feriti, per l'assenza di sistemi di sicurezza tali da correggere un errore umano;
   a tutt'oggi non è chiaro se la Ferrotramviaria Spa abbia i requisiti di sicurezza richiesti dall'Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria, e per l'interrogante andrebbe pertanto bloccato il traffico fino al termine dei lavori della messa in sicurezza del binario unico Corato-Barletta;
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e se non intenda intervenire, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 112 del 2015, che reca disposizioni in materia di validità della licenza, predisponendo verifiche e controlli, al fine di garantire appieno la sicurezza degli utenti che quotidianamente usano la linea ferroviaria Bari Barletta. (4-14907)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 786
4-14907
presentata da
ATTAGUILE Angelo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni assunte presso la direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf).
  Va premesso che le funzioni ed i compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari regionali sono stati conferiti alle regioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, rimanendo esclusi i soli compiti riguardo la sicurezza ferroviaria.
  Riguardo questo ultimo aspetto, si evidenzia che dal 15 settembre 2016, con l'entrata in vigore del decreto per l’«individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione», firmato il 5 agosto 2016 da questo Ministero, sono state trasferite le competenze in materia di sicurezza ferroviaria all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie (Ansf), riguardo le ferrovie di cui all'elenco allegato al citato decreto, in cui è ricompresa anche la tratta richiamata dall'interrogante.
  L'Ansf informa, di aver disposto (nota n. 9956 del 2016 del 26 settembre 2016), che le aziende, rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, trasmettano il programma dei provvedimenti che devono attuare per soddisfare i requisiti e le misure adottate nell'immediato.
  A seguito di tale nota le reti ferroviarie hanno inviato le loro risposte ad Ansf che sta analizzando.
  L'Ansf precisa che le aziende possono attuare misure minime alternative a quelle dettate dalla stessa Ansf purché dimostrino che siano almeno altrettanto efficaci per la sicurezza della circolazione.
  La stessa Ansf è disponibile per qualsiasi chiarimento anche attraverso un tavolo di discussione che coinvolga tutti i soggetti interessati, tenendo altresì presente che la materia, in conformità al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51 /CE», è di propria esclusiva competenza e non può essere oggetto di concertazione.
  Infatti l'Ansf ha programmato con le aziende ferroviarie degli incontri bilaterali al fine di fornire nei tempi più rapidi possibili il supporto necessario alle aziende medesime per uniformarsi agli adempimenti tecnico-organizzativi e procedurali a cui le stesse sono obbligate dal contesto normativo delineata dal citato decreto legislativo n. 162 del 2007 e dalle correlate norme europee e nazionali e dagli atti emanati dalla stessa Ansf.
  Infine, relativamente ai passaggi a livello, l'Ansf è dell'avviso che la soluzione migliore sarebbe quella di sopprimerli, soluzione questa che, tuttavia, risulta essere onerosa e non sempre attuabile. Tenuto conto di ciò, tra i requisiti urgenti da rispettare, l'Ansf ha stabilito che i passaggi a livello devono essere muniti di dispositivi che, al passaggio del treno, inibiscano il transito lato strada (barriere, semi barriere, segnali luminosi e acustici e altro), mentre i passaggi a livello in consegna agli utenti devono essere attrezzati con dispositivi tecnologici di apertura a richiesta che garantiscano l'assenza di circolazione ferroviaria durante l'attraversamento dei passaggi a livello medesimi da parte degli utenti.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasportiRiccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

direttiva comunitaria

trasporto ferroviario