ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14887

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 709 del 25/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIGONI ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/11/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2016
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
MORANDO ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14887
presentato da
RIGONI Andrea
testo di
Venerdì 25 novembre 2016, seduta n. 709

   RIGONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   secondo la documentazione in possesso dell'interrogante, le ragionerie territoriali dello Stato sarebbero in ritardo nell'erogazione dei rimborsi delle somme versate a titolo di oblazione per rinuncia alla richiesta di conseguimento del titolo ablativo edilizio in sanatoria, ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326;
   la mancanza di fondi che lamentano le Ragionerie Territoriali necessari per eseguire i rimborsi accordati a seguito della procedura avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze comporterebbe un ritardo nell'evasione delle pratiche che sarebbero ferme al 2014 –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quale iniziative urgenti intenda intraprendere al fine di addivenire alla conclusione della procedura, provvedendo al più presto alla restituzione delle somme che i contribuenti hanno versato.
(4-14887)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 782
4-14887
presentata da
RIGONI Andrea

  Risposta. — Con l'interrogazione n. 4-14887, nel denunciare ritardi delle ragionerie territoriali connessi ai rimborsi di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dello Stato, in relazione ai versamenti a titolo di oblazione per rinuncia alla richiesta di conseguimento del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, si chiede di intraprendere le necessarie iniziative per addivenire ad una rapida conclusione delle relative procedure.
  Occorre evidenziare, preliminarmente ed in linea generale, che l'erogazione di detti rimborsi è soggetta, caso per caso, ad una complessa istruttoria, a causa dell'ampia gamma di situazioni concrete sottese alle singole procedure, che postulano una serie di doverosi accertamenti ed a causa della pluralità delle amministrazioni coinvolte.
  Ed è stato proprio a seguito di talune criticità riscontrate in merito alle richiamate attività, che il dipartimento della ragioneria generale dello Stato, già nell'agosto 2016, ha fornito alle ragionerie territoriali dello Stato – in seguito RTS – nuove indicazioni, mirate alla razionalizzazione dei processi ed alla corretta gestione delle risorse, così come di seguito esposte.
  Si precisa, preliminarmente, che i rimborsi competono alle amministrazioni titolari del pertinente capitolo di entrata, ove nel proprio stato di previsione sia presente il corrispettivo capitolo di spesa. Pertanto, compete alle amministrazioni interessate effettuare la relativa istruttoria e provvedere all'emissione del titolo di pagamento.
  E ciò ai sensi dell'articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, che prevede, infatti, che «Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato».
  Ovviamente, ove le amministrazioni competenti, verificata la sussistenza dei presupposti per procedere al rimborso, riscontrassero una carenza o una insufficienza di disponibilità sul pertinente capitolo di spesa, provvederanno a richiedere, con l'ordinaria procedura, l'integrazione dello stanziamento del capitolo, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  La predetta richiesta dovrà essere adeguatamente motivata con la puntuale indicazione degli importi da rimborsare, delle ragioni del rimborso e dei beneficiari.
  Solo nell'ipotesi in cui le amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione il corrispondente capitolo di spesa, vi provvedono le Ragionerie territoriali dello Stato, come disposto dal successivo comma 3, dell'articolo 68 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato («La DPSV è competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del Mef (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa»), a valere sulle risorse del cap. 2130 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante la denominazione «restituzione delle somme erroneamente versate alle Tesorerie dello Stato», assegnate dal dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione dei servizi del tesoro.
  Anche in tal caso le amministrazioni dovranno comunque provvedere alla relativa istruttoria, trasmettendo alle ragionerie territoriali dello Stato, unitamente alla documentazione a corredo della richiesta di rimborso, specifica attestazione recante l'indicazione degli importi da rimborsare, delle ragioni del rimborso e dei beneficiari, corredata del «nulla osta a pagare», dando altresì atto dell'inesistenza di apposito capitolo di spesa nel proprio stato di previsione.
  Si evidenzia ulteriormente, per maggiore precisione, che, in considerazione del nuovo assetto introdotto dal decreto ministeriale 3 settembre 2015, l'attività relativa ai rimborsi di somme versate al capo X e ad altri capi, (nel caso in cui le amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa) è attribuita alle ragionerie territoriali dello Stato con sede nel capoluogo di regione, cui sono equiparate quelle di Trento e Bolzano.
  Riscontrate con esito positivo le istanze di restituzione o rimborso pervenute, le ragionerie territoriali inoltrano le stesse, corredate di tutta la documentazione di cui sopra, alla direzione dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, che, a sua volta, richiederà l'integrazione dello stanziamento sul capitolo 2130 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  E, nel caso in cui sia già stata effettuata la relativa istruttoria e siano già stati richiesti i fondi da parte di una ragioneria territoriale non operante nel capoluogo di regione, sarà cura di quest'ultima trasmettere la documentazione alla ragioneria territoriale dello Stato attualmente competente, per i successivi adempimenti.
  Anche eventuali pagamenti in conto residui saranno effettuati dalla ragioneria territoriale dello Stato del capoluogo di Regione.
  Le integrazioni degli stanziamenti sui capitoli sono disposte con decreto ministeriale, soggetto alla registrazione della Corte dei conti.
  Dal dettaglio delle descritte istruzioni si evince una rigorosa volontà di fare fronte alla specificità delle molteplici fattispecie nel modo più condiviso e razionale possibile, dovendo, altresì, calibrare e valutare, di volta in volta, in base alle contingenti disponibilità di bilancio, le richieste di integrazione degli stanziamenti, per restituire quanto prima possibile il dovuto ai contribuenti.
Il Viceministro dell'economia e delle finanzeEnrico Morando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

rimborso