ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14872

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 709 del 25/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 24/11/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14872
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Venerdì 25 novembre 2016, seduta n. 709

   LOMBARDI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il regolamento dell'Unione europea del 26 giugno 2013, n. 603, istituisce e disciplina l'Eurodac, European Dactyloscopie: si tratta del database europeo, con sede in Lussemburgo, delle impronte digitali dei richiedenti asilo politico e dei cittadini di Paesi terzi o apolidi con più di 14 anni entrati clandestinamente nel territorio dell'Unione europea e fermati dalle forze di polizia nazionali;
   una volta che le competenti autorità di controllo procedono all'identificazione e all'acquisizione delle impronte del soggetto (entro 72 ore dal fermo), esse inviano il materiale raccolto all'unità centrale gestita dalla Commissione europea, la quale effettua in tempo reale i confronti nella base dati, al fine di individuare se al suo interno sono custodite le medesime impronte;
   questo controllo veloce e automatizzato scongiura:
    il pericolo che un soggetto possa chiedere in più Paesi l'asilo politico, o che lo richieda in un altro a seguito di diniego;
    il pericolo che i clandestini possano spostarsi liberamente nel territorio dell'Unione poiché i loro dati sono custoditi in un unico archivio europeo e non in tanti archivi nazionali;
   tale sistema agevola l'applicazione del regolamento di Dublino (che si applica anche in Islanda, Norvegia e Svizzera), il che permette di determinare quale Paese dell'Unione europea (UE) sia competente per l'esame di una domanda d'asilo;
   per i richiedenti asilo, i dati sono conservati per dieci anni, salvo che l'interessato ottenga la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea in tal caso, i dati che lo riguardano devono essere immediatamente cancellati non appena ottenuta la cittadinanza;
   per i cittadini stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i dati sono invece conservati per due anni a decorrere dalla data in cui le impronte digitali sono state rilevate. Essi vengono invece cancellati immediatamente, prima dello scadere dei due anni, se lo straniero:
    ottiene un permesso di soggiorno;
    ha lasciato il territorio dell'Unione;
    ha acquisito la cittadinanza di un paese dell'Unione europea;
   per quanto riguarda la protezione dei dati a carattere personale, i Paesi dell'Unione europea inviano dati a Eurodac devono garantire che le impronte siano rilevate nel rispetto della legalità e che, sempre nel rispetto della legalità, avvengano tutte le operazioni relative al trattamento, la trasmissione, la conservazione o la cancellazione dei dati stessi;
   il regolamento (UE) n. 603 del 2013, all'articolo 3, paragrafo 5, delega agli Stati membri la disciplina della procedura di rilevamento delle impronte digitali;
   a dicembre 2015 la Commissione europea aveva inviato all'Italia una lettera di messa in mora, primo passo della procedura di infrazione europea, in merito alle carenze rilevate nella registrazione dei migranti arrivati sul proprio territorio, esortando l'Italia, dunque, ad attuare correttamente il regolamento Eurodac;
   la stessa Unione, a seguito degli attentati degli ultimi mesi, ha imposto agli Stati membri di procedere ad un inquadramento legislativo dell'attività degli hot spot, con particolare riguardo alla raccolta delle impronte digitali e delle foto-segnalazioni;
   tuttavia, ad oggi, in Italia, la procedura suddetta non è disciplinata da alcuna previsione normativa, il che pone un problema, specie nei confronti degli immigrati che oppongono resistenza;
   la questione è stata affrontata solo da una circolare interna con cui a marzo 2016 gli agenti di polizia sono stati esortati e non autorizzati in base a specifiche disposizioni legislative a utilizzare la forza, ove necessario, esponendoli con ciò ad enormi rischi, anche dal punto di vista legale –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, al fine di rispettare le disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia e consentire agli agenti di polizia di procedere al foto-segnalamento e all'identificazione puntuale di tutti gli immigrati che varcano illegalmente i confini marittimi e terrestri italiani, prevedendo tutele precise nei confronti delle forze dell'ordine che adempiono a tale attività. (4-14872)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

diritto d'asilo

migrazione illegale