ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14821

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 708 del 23/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: MISTO-FARE!-PRI
Data firma: 18/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGANTINI MATTEO MISTO-FARE!-PRI 18/11/2016
CAON ROBERTO MISTO-FARE!-PRI 18/11/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/11/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14821
presentato da
PRATAVIERA Emanuele
testo di
Mercoledì 23 novembre 2016, seduta n. 708

   PRATAVIERA, MATTEO BRAGANTINI e CAON. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», prevede la soppressione degli uffici del giudice di pace di cui alla tabella allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari;
   lo stesso decreto legislativo aveva anche stabilito che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione: «gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sede», incluso anche il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione degli enti medesimi;
   si è proceduto, dunque, con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, alla determinazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali;
   il termine di cui sopra è stato differito, dal decreto-legge n. 192 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni, nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;
   con successivo decreto del Ministro della giustizia del 27 maggio 2016 è stato disposto non solo il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ma anche la data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati: il 2 gennaio 2017;
   a tutt'oggi, però, diversi enti locali, che non hanno chiesto il mantenimento degli uffici di cui sopra, potrebbero manifestare un interesse ad eventuali accorpamenti per richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi –:
   se il Ministro interrogato intenda valutare la possibilità di assumere iniziative normative affinché siano riaperti i termini per chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace per consentire a tutti quei comuni che non hanno ancora proceduto ad una manifestazione di interesse, di potersi esprimere in merito. (4-14821)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

giudice

spese di funzionamento