ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14789

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 706 del 15/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 15/11/2016
MINISTERO DELL'INTERNO 15/11/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/12/2016
Stato iter:
19/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/09/2017

CONCLUSO IL 19/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14789
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Martedì 15 novembre 2016, seduta n. 706

   GALLINELLA e CIPRINI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   risulta agli interroganti che, nel comune di Corciano, sono state riscontrate delle irregolarità in merito alla costituzione di un fondo premi di produttività di parte variabile, previsto dal regolamento comunale e costituito sulla base dei requisiti e delle regole dettate dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro: dalla verifica dei bilanci comunali, infatti, sembrerebbe che il recupero dell'evasione tributaria sia stato inserito, anno per anno, tra gli obiettivi prestabiliti al fine di legittimare l'erogazione di questi emolumenti premianti;
   in particolare, la situazione patrimoniale del comune, relativa al recupero dell'evasione Ici (e Imu) risulta poco chiara: nonostante tra il recupero stimato e quello reale ci sia sempre stato uno scarto elevato (non superando mai il 2 per cento), la quota destinata al fondo di produttività suddetto si è mantenuta, in percentuale, costante nonché molto al di sopra di quanto previsto nel succitato regolamento (inizialmente, nel 2005, la quota era fissata al 2 per cento, successivamente, dopo il 2010 al 10 per cento dei recuperi reali effettuati);
   si può anzi affermare che il fondo premi di produttività sia cresciuto progressivamente;
   anche nel 2010, quando il Governo ha voluto porre un tetto agli stipendi accessori all'interno del programma di revisione della spesa previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 122 del 2010, il comune di Corciano ha stabilito la quota di parte valibile del fondo di produttività a circa 70.000 euro, pur non essendo stato rispettato il patto di stabilità nel 2006 (conditio sine qua non per poter procedere all'incremento del fondo – articolo 4, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali che stabilisce che tra i requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa debba esserci il rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2008);
   nel 2016 con la determina n. 367 del 15 aprile 2016, nel comune di Corciano non è stata costituita per la prima volta la parte variabile del Fondo, perché non si ritenevano soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 2008-2009, ma successivamente, con la determina n. 983 del 22 settembre 2016 lo stesso si costituisce per la cifra di 88.000 euro; cifra inserita nel bilancio durante l'esercizio, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, con l'assenso dei revisori dei conti (protocollo comunale n. 30439 del 22 settembre 2016);
   secondo quanto richiamato dalla deliberazione n. 263/2016 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, gli adempimenti a cui le amministrazioni locali devono attenersi in sede di appostamento delle risorse del Fondo, soprattutto nell'ambito della determinazione della quota variabile, sono molto rigidi, avendo quest'ultima parte un «carattere occasionale o essendo soggette a variazioni anno per anno»: la parte variabile non può quindi consolidarsi nei fondi, ma trovare applicazione «solo nell'anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anni per anno, indicate nel CCNL di riferimento» –:
   se i Ministri, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano di assumere iniziative per approfondire i fatti esposti in premessa, eventualmente promuovendo una verifica da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della ragioneria generale dello Stato e dell'ispettorato per la funzione pubblica presso il comune di Corciano per escludere ogni dubbio circa il pieno rispetto della normativa vigente. (4-14789)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 settembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 853
4-14789
presentata da
GALLINELLA Filippo

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione in esame, con la quale, nel segnalare alcune questioni relative alle spese di personale del comune di Corciano, in provincia di Perugia, viene richiesto anche l'intervento dei, servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato per una verifica sul pieno rispetto della normativa vigente in materia.
  Nell'interrogazione si fa uno specifico riferimento:
  a) all'appostamento di una quota di parte variabile del fondo di produttività nell'anno 2010 pari a circa 70.000 euro «pur non essendo stato rispettato il patto di stabilità nel 2006»;
  b) al fatto che, nel 2016, la parte variabile del fondo «si costituisce per la cifra di 88.000 euro... cifra inserita nel bilancio durante l'esercizio, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, con l'assenso dei revisori dei conti».
  Al riguardo si rammenta, preliminarmente, che la facoltà di utilizzare risorse aggiuntive, finalizzate alla contrattazione integrativa, è disciplinata dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, al comma 3-
quinquies, prevede che «...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa».
  In più occasioni la Corte dei conti ha individuato il rispetto del patto di stabilità quale condizione indispensabile per l'appostamento delle risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa (vedasi sezione Veneto delibera n. 37/2010/PAR; sezione Lombardia delibera n. 972/2010/PAR; sezione Piemonte delibera n. 29/2012/PAR: sezione Lombardia delibera n. 36012012/PRSE).
  Tuttavia, con riferimento all'arco temporale degli effetti di tale mancato rispetto, esso viene considerato, al più, con riferimento "all'esercizio finanziario venturo o in corso" (cfr. in particolare deliberazione sezione regionale di controllo della regione Lombardia 250/2013/PAR).
  La violazione del patto di stabilità in uno specifico anno – il 2006 nel caso in esame – non precluderebbe, quindi, la possibilità dell'utilizzo di risorse aggiuntive per il periodo segnalato dall'interrogazione.
  Ciò premesso – e più specificamente con riferimento al punto a) sopra descritto — si ritiene ulteriormente opportuno precisare che la normativa richiamata dall'interrogazione, puntualmente identificabile nell'articolo 9, comma 2-
bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pone precisi limiti alla crescita dei fondi per la contrattazione integrativa «a decorrere dal 1° gennaio 2011». Si tratterebbe, quindi, di una previsione ricadente in tempi successivi e quindi non rilevante in relazione ai fatti esposti, con riferimento al fondo del 2010.
  Anche la quantificazione richiamata con riferimento agli atti del 2016, secondo quanto esposto nell'interrogazione non può, di per se, essere indicata quale violazione di legge, in quanto l'appostamento di euro 88.000, quale quota di parte variabile del fondo, rientra nelle facoltà dell'amministrazione, purché effettuato nel rispetto delle regole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro nonché delle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa di personale.
  Per tutto quanto sopra esposto, con riferimento, infine, ad un eventuale approfondimento dei fatti richiamati nell'interrogazione, anche prevedendo una mirata verifica ispettiva, si ritiene doveroso precisare che i Servizi ispettivi di finanza pubblica della ragioneria generale dello Stato, a norma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante le norme di contabilità e finanza pubblica, «in relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica», effettuano periodiche verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni pubbliche, sulla base di una complessiva programmazione annuale.
  Tale programmazione viene redatta valutando sia le tematiche da approfondire secondo l'incidenza della stesse sulla finanza pubblica, sia selezionando gli atti con parametri oggettivi, estrapolati dalle banche dati utilizzate dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
  Al fine di corrispondere, quindi, alle richieste dell'interrogante, nelle descritte programmazioni verranno valutate le problematiche segnalate, al fine di un eventuale inserimento nei piani ispettivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Pier Paolo Baretta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

restrizione quantitativa

contratto collettivo

reddito complementare