ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14626

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 698 del 25/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 25/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14626
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Martedì 25 ottobre 2016, seduta n. 698

   MUCCI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   da fonti giornalistiche si apprende la notizia dell'apertura di un'inchiesta della procura di Parma nei confronti del sindaco di Parma Pizzarotti. L'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe dovuta alla vendita di Stu Pasubio, partecipata del comune che, nell'ottobre del 2012, era stata ceduta alla reggiana Remilia, del gruppo Unieco;
   il sindaco, rispondendo con un post sulla sua pagina facebook afferma: «Pur non conoscendo per nulla i dettagli dell'indagine, che non mi sono stati comunicati in modo ufficiale, ma che ho appreso dalla stampa....». Sembra dunque che l'indagato non fosse a conoscenza di nulla per cui ancora una volta si potrebbe essere di fronte ad una «fuga di notizie»;
   si ricorda che l'articolo 2 della Costituzione, che annovera nel diritto positivo i diritti inviolabili dell'uomo, unitamente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, alla legge sulla stampa, alla legge sulla privacy e alla legge sulla professione giornalistica formano un corpo di norme che rendono intangibile la tutela della vita privata e dell'onore dei cittadini. «Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali» è il valore che il decreto legislativo n. 196 del 2003, come afferma l'articolo 2, intende proteggere nel processo di trattamento dei dati personali. Si può dire, quindi, come sostenuto dalla Corte di cassazione (Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 1998, n. 12744), che, nel nostro ordinamento, il diritto di cronaca e di critica, quale esercizio del democratico principio di libertà di manifestazione del pensiero, trova un limite invalicabile nel rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti sanciti dalla costituzione in quanto attinenti alla pari dignità sociale di tutti i cittadini, nonché nella salvaguardia dei diritti inviolabili d'ogni persona, sia come singolo, sia come membro delle più diverse formazioni sociali nelle quali si forma e si sviluppa la personalità d'ognuno, diritti inviolabili tra i quali vanno annoverati, senza alcun dubbio, il diritto all'onore, alla reputazione, al decoro, all'identità personale e alla riservatezza. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 86/1974) l'onore, il decoro e la reputazione sono tra i beni protetti e garantiti dalla carta fondamentale, «in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana»;
   «Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell'esposizione. La condizione della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia; con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà essere utilmente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, restando peraltro escluso che, ove le suddette condizioni non ricorrano, l'equilibrio generale dell'articolo giornalistico escluda la natura diffamatoria dei fatti riferiti, potendo eventualmente comportare una minore gravità della diffamazione ed incidere quindi sulla liquidazione del danno» (Cass. civ. Sez. III 04-07-1997, n. 6041) –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se e quali iniziative concrete, anche di carattere normativo, abbia intenzione di porre in essere affinché i principi del nostro ordinamento e le previsioni sulla divulgazione di notizie relative ad indagini in corso siano scrupolosamente osservati. (4-14626)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

diritti del bambino

diritto dell'individuo