ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14613

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 697 del 24/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14613
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Lunedì 24 ottobre 2016, seduta n. 697

   FRACCARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito delle vendite giudiziarie, il decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, all'articolo 16, comma 2-bis, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2016, ha previsto talune agevolazioni fiscali ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti di proprietà o di diritti reali su beni immobili a favore di soggetti che non svolgono attività di impresa, consistenti in una tassazione agevolata (e temporanea) in capo all'acquirente in misura fissa per ciascun singolo tributo;
   quale presupposto per l'applicazione dell'agevolazione, il citato articolo 16, comma 2-bis prevede che «in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;
   la normativa da ultimo citata – che, a differenza del decreto-legge n. 18 del 2016, non riveste carattere temporaneo – prevede una serie di condizioni oggettive e soggettive al ricorrere delle quali il soggetto che acquista un determinato immobile residenziale quale «prima casa» beneficia di una tassazione agevolata. Tale agevolazione peraltro non trova applicazione per gli immobili che appartengono ad alcune categorie catastali, tra cui la categoria A/8 relativa agli immobili in villa, per effetto di quanto previsto dalla Tabella A, parte II, n. 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   a decorrere dal 1o gennaio 2015, come precisato anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014 n. 31/E, « l'applicazione dell'agevolazione IVA “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”»;
   il decreto-legge n. 18 del 2016 non esclude dal proprio ambito di applicazione la categoria A/8, relativa agli immobili in villa, con ciò ingenerando per l'interrogante la possibilità di una interpretazione dubbia, in materia di agevolazioni fiscali, nonché contrastante con la normativa di carattere permanente esistente in materia e con l'interpretazione della Agenzia delle entrate –:
   se il Governo intenda assumere eventuali iniziative di competenza per chiarire se un soggetto privato non imprenditore possa beneficiare delle agevolazioni fiscali temporanee di cui all'articolo 16, comma 2-bis, decreto-legge n. 18 del 2016, anche per i trasferimenti di proprietà o di diritti reali su beni immobili appartenenti alla categoria A/8, da adibire a prima casa.
(4-14613)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

imposta di registro

prezzo ridotto