ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14584

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 696 del 21/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 21/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 21/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14584
presentato da
GUIDESI Guido
testo di
Venerdì 21 ottobre 2016, seduta n. 696

   GUIDESI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   per incentivare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009, stabilisce che i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possano usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza del punto di immissione e del punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete;
   il Gestore dei servizi energetici (GSE) è incaricato di predispone i criteri di calcolo per l'applicazione del servizio di scambio sul posto altrove, secondo quanto stabilito nell'allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr;
   i criteri di calcolo applicati dal GSE non determinano, tuttavia, per gli utenti che scelgono di usufruire del servizio di scambio sul posto altrove alcun vantaggio economico, posto che la regola di calcolo del contributo parte dal presupposto matematico di completa indifferenza economica tra i benefici di servizio di cambio sul posto e quelli di servizio di scambio sul posto altrove;
   stando allo spirito della legge è necessario che una convenzione di scambio sul posto ed una di scambio sul posto altrove, a parità di potenza installata ed energia prodotta e scambiata, eroghino corrispettivi equivalenti –:
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di riconoscere al servizio di scambio sul posto altrove un beneficio economico equivalente a quello di scambio sul posto in favore dei comuni con popolazione fino a 20.000 residenti che scelgono di avvalersi del servizio dello scambio sul posto altrove, ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009. (4-14584)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica comunitaria dell'ambiente

energia elettrica

energia rinnovabile