ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14581

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 696 del 21/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 20/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/10/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/10/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/10/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 20/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/10/2016
Stato iter:
31/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/03/2017

CONCLUSO IL 31/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14581
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Venerdì 21 ottobre 2016, seduta n. 696

   ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il 6 ottobre è stato pubblicato il rapporto della CEPEJ per l'anno 2014, relativo all'analisi dei dati quantitativi e qualitativi raccolti nei 45 Stati del Consiglio d'Europa e Israele, sui bilanci dei sistemi giudiziari, professionisti della giustizia, sull'organizzazione dei sistemi giudiziari e sull'efficienza e sulla qualità del servizio pubblico della giustizia;
   i dati trasmessi dal Governo italiano, relativi ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale sono errati, quelli sui vice procuratori onorari incompleti: diversi da quelli predisposti nel 2014 dal Ministero della giustizia;
   alla Commissione, che distingue tra giudici professionali, a tempo parziale, a tempo pieno e occasionale, e giudici non professionali, il Governo ha fornito dati errati:
    1) classificando i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale come giudici non professionali;
    2) indicando un numero dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale inferiore a quello esistente: 3.068 contro i 4.029;
    3) omettendo di comunicare il numero degli altri giudici non di ruolo in servizio (esperti di sorveglianza, componenti degli organi giudiziari per i minorenni in primo e secondo grado – oltre 1.500 nel 2014, secondo il Consiglio superiore della magistratura – e i giudici delle commissioni tributarie);
   tale errata rappresentazione di fatto ha occultato l'esistenza di una magistratura precaria, priva di tutela sociale e sottopagata, e ha di conseguenza impedito alla Cepej di valutare anche il grado di indipendenza dei giudici falsamente etichettati come onorari, in base al loro trattamento economico (valutazione che la Cepej non opera sui magistrati non professionali, in quanto non svolgono in via prevalente le funzioni di giudice e traggono il proprio reddito da altri lavori);
   il Governo ha omesso di comunicare che nel 2014 i vice procuratori onorari erano 1.776 (come indicato nella stessa relazione al disegno di legge per la legge n. 57 del 2016), e che essi sono impiegati in rappresentanza del pubblico ministero nell'80 per cento dei processi penali di primo grado davanti al tribunale e nel 100 per cento dei processi penali davanti al giudice di pace, impedendo alla Cepej di misurare l'impatto del loro impiego sul carico di lavoro particolarmente oneroso dei pubblici ministeri di carriera (2.108, nel 2014 – dati CSM), di fatto nuovamente omettendo di rappresentare la natura precaria di una parte di magistrati professionali;
   il Movimento Sei Luglio ricorda che la violazione dei diritti dei magistrati onorari è oggetto di procedimenti in corso alla Commissione europea e al Comitato europeo dei diritti sociali e all'esame del Parlamento europeo. Per contrastare l'invio errato del Governo, Movimento Sei Luglio sta mettendo a punto denunce integrative per consentire agli organi europei di vigilare correttamente e ammonire l'Italia, affinché applichi la normativa europea –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e se non ritenga opportuno intervenire affinché venga inviata tempestivamente alla Cepej la documentazione corretta predisposta dal Ministero della giustizia;
   se non consideri urgente assumere iniziative affinché sia applicata compiutamente la normativa europea relativa all'impiego della magistratura cosiddetta onoraria estendendo a questa categoria gli stessi diritti e le stesse garanzie dei magistrati di ruolo. (4-14581)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 marzo 2017
nell'allegato B della seduta n. 771
4-14581
presentata da
MAESTRI Andrea

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli interroganti lamentano la incompletezza e la erroneità dei dati forniti dal Governo italiano ai fini della redazione del rapporto CEPEJ per l'anno 2014, relativo all'analisi dei flussi quantitativi e qualitativi raccolti nei 45 Stati del Consiglio d'Europa e Israele, sui bilanci dei sistemi giudiziari, sui professionisti della giustizia, sull'organizzazione dei sistemi giudiziari e sull'efficienza e sulla qualità del servizio pubblico della giustizia.
  In particolare, secondo gli interroganti, le anomalie avrebbero ad oggetto le statistiche relative ai magistrati onorari in servizio (giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari, giudici di pace) e la erronea classificazione dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale come giudici non professionali.
  Tale errata rappresentazione di fatto avrebbe comportato – secondo la prospettazione offerta – l'occultamento della esistenza di una magistratura precaria, priva di tutela sociale e sottopagata, con conseguente ostacolo frapposto alla esatta comprensione, da parte della Commissione europea, del grado di indipendenza dei giudici onorari, anche in base al loro trattamento economico.
  Si evidenzia, al riguardo, come la violazione dei diritti dei magistrati onorari sia oggetto di procedimenti in corso dinanzi alla Commissione europea ed al comitato europeo dei diritti sociali e sia, altresì, all'esame del Parlamento europeo.
  Chiedono, pertanto, se il Governo non intenda emendare i rappresentati errori di trasmissione e se non consideri urgente intervenire al fine di estendere ai magistrati onorari «gli stessi diritti e le stesse garanzie dei magistrati di ruolo».
  La questione della magistratura onoraria è all'attenzione prioritaria del mio Dicastero, in considerazione del fondamentale e prezioso apporto che essa assicura al funzionamento degli uffici e, in generale, all'amministrazione della giustizia.
  L'esigenza di rafforzamento delle tutele e delle garanzie della magistratura onoraria è da tempo avvertita dal Governo e, proprio al fine di rispondere adeguatamente a tale esigenza, è stata emanata la legge delega n. 57 del 2016.
  Le direttrici fondamentali ivi declinate sono le seguenti: statuto unico della magistratura onoraria; rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, anche delegabili dal magistrato professionale; regolamentazione dei compensi; articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorari età dell'incarico; disciplina di un regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma apportata con i provvedimenti delegati; previsione dell'intrinseca temporaneità dell'incarico, che costituisce elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell'ufficio.
  La legge delega intende, inoltre, assicurare alla magistratura onoraria un complesso di tutele atto a garantire il rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, salvaguardando effetto utile delle direttive europee sul lavoro a tempo parziale e determinato, sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro.
  In particolare, la legge delega fa carico al legislatore delegato di predisporre una disciplina transitoria «per i magistrati onorari in servizio al momento di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega».
  In considerazione dei delicati profili, anche di rilievo costituzionale, che l'esercizio della delega comporta, ho recentemente rivolto la seguente richiesta di parere al Consiglio di Stato: «se, in sede di attuazione dei citati criteri di delega in materia di disciplina transitoria, si possano predisporre – quanto meno relativamente a coloro che alla scadenza dei quattro quadrienni previsti dal citato comma 17 dell'articolo 2 raggiungeranno un'età effettivamente incompatibile con un nuovo inserimento nel mercato del lavoro – misure di stabilizzazione con attribuzione dello statuto del pubblico impiegato».
  Si tratta, dunque, di comprendere se siffatte misure siano, per un verso, compatibili con le finalità e la ratio della legge delega e, per l'altro, se e in quali limiti siano conciliabili con il complessivo assetto dell'ordinamento interno, delineato, in primo luogo, dai principi costituzionali di cui agli articoli 106, primo comma, e 97, ultimo comma, Costituzione.
  È stata, inoltre, avviata una interlocuzione con la Commissione europea, finalizzata a verificare, anche in quella sede, tutti i profili di compatibilità delle soluzioni normative praticabili con Passetto sovranazionale.
  Il 15 febbraio 2017, raccogliendone le istanze, ho incontrato una delegazione di procuratori della Repubblica, alla presenza di rappresentanti del Consiglio superiore della Magistratura e dell'Associazione nazionale magistrati, al fine di ricevere contributi e proposte, finalizzate all'adozione di misure che tengano in considerazione sia le aspettative dei magistrati onorari attualmente in servizio, sia le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.
  In quella sede, ho rappresentato la più ampia apertura del Governo ad esplorare la possibilità di stabilizzazione dei magistrati onorari, che da tempo prestano il loro servizio in favore dello Stato, invitando anche l'A.N.M. ad esprimere le proprie valutazioni sulle soluzioni prospettate.
  Il Governo, pertanto, è impegnato nel definire uno statuto adeguato per la magistratura onoraria, in attuazione della legge delega n. 57 del 2016, ma non trascurando la valutazione delle esigenze di quanti, tra i magistrati onorari, prestano servizio da lungo tempo, in forza delle ripetute proroghe di legge sinora succedutesi.
  Con riferimento, infine, alla congruenza dei dati relativi alla magistratura onoraria, trasmessi dal Governo ai fini della predisposizione del rapporto Cepej per l'anno 2014, la competente articolazione del mio Dicastero ha evidenziato come gli stessi siano stati forniti nel rispetto delle istruzioni della Commissione europea che, alla domanda n. 49 del questionario, prescrivono di qualificare « non-professional judge» tutte le tipologie di magistrati che non rientrano strettamente nel ruolo della magistratura ordinaria.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

giudice

applicazione del diritto comunitario