ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14574

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/10/2016
Stato iter:
06/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2016

CONCLUSO IL 06/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14574
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   ZOLEZZI, DE ROSA, BUSTO e MICILLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sta interessando una porzione importante della regione Veneto abitata da oltre 300.000 persone. Lo stabilimento accusato di essere il maggiore responsabile dell'inquinamento è la Miteni di Trissino (Vicenza), che ancora produce le sostanze incriminate, interferenti endocrine e potenzialmente cancerogene. I limiti di legge (regionale) allo scarico in Veneto derivano da una nota inviata alla Regione Veneto dall'Istituto superiore di sanità che ha proposto di «applicare agli scarichi nei corpi idrici, limiti non dissimili ai livelli di performance (obiettivo) già indicati per le acque trattate destinate al consumo umano. Nello specifico: PFOS ≤ 0,03 μg/L, PFOA ≤ 0,5 μg/L, PFBA ≤ 0,5 μg/L e altri PFAS ≤ μg/L», indicazioni che sono state inserite nel decreto del direttore della sezione tutela ambiente della regione Veneto, n. 37 del 29 giugno 2016;
   manca una chiara definizione normativa in merito all'esportazione di rifiuti e prodotti contaminati da PFAS; i fanghi di depurazione per esempio concentrano i PFAS, così come i reflui della concia di pellami impermeabilizzati con PFAS;
   con l'interrogazione presentata dal primo firmatario del presente atto Zolezzi n. 5/07855 del 22 febbraio 2016 era stato chiesto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come intendesse evitare l'estensione dell'inquinamento da PFAS in altre aree;
   in provincia di Mantova alcuni impianti a biogas, come quello della società agricola Curtatone Biogas a Buscoldo di Curtatone, continuano a utilizzare matrici provenienti dal settore conciario veneto, in maniera che appare non conforme alle norme vigenti come si evince dalla risposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'interrogazione presentata dal primo firmatario del presente atto n. 5/02653 e nonostante successivo esposto alla procura di Mantova;
   lo stabilimento Indecast di Castiglione delle Stiviere (Mantova) riceve percolati (5.300 metri cubi nel secondo trimestre del 2016) da trattare provenienti dalla discarica della Pro.geco ambiente di San Martino B/A (Verona); dai dati dell'ARPA Veneto risulta che tali percolati contengono 37.000 ng/L di PFAS, 1910 ng/L di PFOS (il limite agli scarichi in Veneto è 30 ng/L) e non risulta vengano filtrati in alcun modo i PFAS, né è noto dove vengano smaltiti i reflui –:
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non ritengano di assumere ogni iniziativa necessaria, anche normativa, al fine di interrompere l'esportazione interregionale di PFAS in qualsiasi forma, anche nella prospettiva di pervenire alla chiusura della linea produttiva dei PFAS attiva alla Miteni dove lavorano 13 dipendenti;
   se non intendano monitorare l'estensione causata da tale inquinamento e promuovere opportune misure di salvaguardia ambientale atte a bloccare l'inquinamento da PFAS nelle zone di esportazione, come nella provincia di Mantova. (4-14574)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 711
4-14574
presentata da
ZOLEZZI Alberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nella regione Veneto, sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Le sostanze perfluoroalchiliche sono composti formati da una catena alchilica di lunghezza variabile totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale costituito da un acido carbossilico o solfonico. Le sostanze a catena lunga appartenenti a questa famiglia chimica, maggiormente utilizzate in passato sono l'acido perfluorottanoico (PFOA) e l'acido perfluorottansolfonico (PFOS).
  Il PFOA, con il regolamento (UE) n. 317 del 2014, è stato inserito nell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907 del 2006 («regolamento REACH»), che stabilisce restrizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione. Grazie a tali restrizioni, il PFOA non è più immesso sul mercato per la vendita al pubblico come sostanza o come componente di miscele di più sostanze.
  Il PFOS, con il regolamento (UE) n. 757 del 2010, è stato inserito, a causa delle sue proprietà di persistenza nell'ambiente e bioaccumulo, nell'allegato I al regolamento (CE) n. 850 del 2004, che attua la Convenzione internazionale di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. A seguito di tale inserimento, la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del PFOS sono stati vietati in tutti i Paesi dell'Unione europea.
  Infine, con il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che recepisce la direttiva 2013/39/UE per le sostanze prioritarie nel settore delle acque, è stato fissato lo «standard di qualità ambientale» relativo al PFOS.
  Per quanto riguarda le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, non sono state attivate dalla Commissione europea procedure per l'adozione di restrizioni in relazione a specifiche caratteristiche di pericolosità ambientale o sanitaria. La Norvegia ha recentemente avviato un'attività di valutazione per stabilire se una di queste sostanze (PFBS, numero CAS 375-73-5) risponda ai criteri stabiliti dal regolamento REACH per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Al termine di tale processo di valutazione, tuttora in corso, l'agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e gli stati membri dell'Unione europea stabiliranno se per questa sostanza perfluoroalchilica a catena corta occorra adottare specifiche misure di gestione del rischio o particolari restrizioni.
  Maggiori informazioni sulla eventuale pericolosità delle sostanze attualmente utilizzate, comprese le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, potranno essere messe a disposizione delle autorità nazionali e della Commissione europea, oltre che dell'ECHA, non appena sarà completata la fase di registrazione delle sostanze chimiche presenti sul mercato, la cui conclusione è prevista, ai sensi del regolamento REACH, entro il 31 maggio 2018.
  In relazione agli aspetti relativi alla definizione dei valori soglia concernenti i PFAS per le acque sotterranee, riportati nel decreto ministeriale del 6 luglio 2016, si precisa quanto segue.
  Il decreto ministeriale 6 luglio 2016 (pubblicato in gazzetta il 16 luglio 2016) con cui sono stati fissati i valori soglia (VS) che definiscono il buono stato chimico delle acque sotterranee, costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2014/80/UE per la protezione delle acque sotterranee e fa seguito ad un'attività già avviata da anni dal Ministero dell'ambiente e che ha portato nell'ottobre del 2015 alla formalizzazione del citato decreto legislativo n. 172 del 2015 che, in attuazione della direttiva 2013/39/UE, definisce altresì gli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.
  Tali provvedimenti sono il frutto di un lavoro intenso portato avanti nell'ambito di un gruppo tecnico di lavoro appositamente costituito nel 2013 e coordinato dal Ministero dell'ambiente, di cui fanno parte esperti dei principali istituti scientifici nazionali (ISPRA, CNR-IRSA, ISS).
  Nella fissazione di tali valori il gruppo tecnico ha applicato le procedure rigorose disciplinate a livello europeo nell'ambito della direttiva quadro 2000/60/CE, facendo riferimento in particolare alle linee guida emanate dalla Commissione europea, « Guidance on groundwater status and trend assessment» n. 18 del 2009 e « Technical Guidance for deriving environmental quality standards» (TGD-EQS) n. 27 del 2011.
  L'intera procedura è della massima trasparenza e tutti i dati utilizzati e i calcoli effettuati sono stati pubblicati in una rivista internazionale sottoposta a referaggio internazionale indipendente (Valsecchi et al; 2016) e sono disponibili sul sito (https://www.researchgate.net/publication/301743024 Deriving environmental quality standard sfor perfluorooctanoic acid PFOA and related short chain perfluorinated alkvl acids ?ev=prf pub e https://www.researchgate.net/publication/302961889 Dossiers for EPS PFAS-SupplMaterial JHM ?ev=prf pub).
  Per ciascuna sostanza presa in esame sono stati calcolati standard di qualità (QS) per ciascuno degli obiettivi di protezione previsti dalla TGD-EQS, purché risultino disponibili dati di quantità e qualità sufficiente alla definizione degli stessi secondo i requisiti della TGD-EQS stessa. Una volta stabiliti gli standard di qualità per ciascuno degli obiettivi di protezione, inclusa la protezione della salute umana per il consumo di acqua potabile, il valore più protettivo tra tutti questi è stato adottato come standard di qualità ambientale (SQA) per quella sostanza.
  Si evidenzia che l'applicazione della suddetta procedura di derivazione dei VS e degli SQA richiede ovviamente la disponibilità dei dati di monitoraggio, ragion per cui è stato possibile definire i suddetti parametri solo per alcuni PFAS.
  Successivamente, allorché a seguito dell'attuazione dei programmi di monitoraggio previsti nei piani di gestione relativi al sessennio 2015-2021 aumenterà la disponibilità di dati, sarà possibile inserire, nella valutazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei altri composti appartenenti alla famiglia dei PFAS.
  È inoltre necessario evidenziare che il gruppo di lavoro, tenendo conto della metodologia prevista dalla direttiva 2000/60/CE, ha deciso di derivare valori per sostanze singole e non per sommatorie di sostanze per le quali l'incertezza valutativa e analitica risulta maggiore.
  A valle della descrizione del percorso seguito per la definizione dei valori soglia per le acque sotterranee, si sottolinea che tali valori concorrono a stabilire il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei e discendono da metodologie di derivazione e scopi diversi dai limiti sanitari delle acque potabili. Essi sono comunque ricavati tenendo conto di tutti i dati di tossicologia umana ed ambientale presenti nella letteratura scientifica, come previsto dalla linea guida CIS (Common Implementation Strategy) n.18 « Groundwater status and trend assessment» e dalla direttiva europea per la protezione delle acque sotterranee (2006/118/CE).
  Bisogna altresì ricordare che la maggior parte delle acque, anche se estratte da pozzi che attingono a falde sotterranee, vengono sottoposte a trattamento di abbattimento degli inquinanti e disinfezione, per cui non vi è nessuna controindicazione al fatto che i valori soglia per le acque sotterranee o anche gli SQA per le acque superficiali siano superiori ai limiti di potabilità, pur tenendo conto che è necessario minimizzare al massimo i trattamenti di potabilizzazione, come prevede la direttiva quadro sulle acque.
  I limiti per le acque potabili proposti dall'istituto superiore di sanità (ISS) si basano prioritariamente su criteri sanitari, nonostante le incertezze sugli aspetti tossicologici che emergono dalla letteratura più recente, affermando contestualmente la necessità che tali sostanze siano «assenti» e per tale ragione si indicano dei limiti di performance, basati sulle BAT (Best Available Techniques – migliori tecniche disponibili) di rimozione dei contaminanti.
  I limiti definiti per i PFAS nelle acque destinate al consumo perseguono l'obiettivo di raggiungere, anche attraverso trattamenti di potabilizzazione delle acque captate basati sulle migliori tecnologie, la «virtuale assenza» dei composti prima del consumo. Tale aspetto si inquadra nei criteri espressi al considerando (8) della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano secondo cui «per consentire alle imprese erogatrici di rispettare le norme di qualità per l'acqua potabile, occorre garantire – grazie a idonee misure di protezione delle acque – la purezza delle acque di superficie e sotterranee; che lo stesso scopo si può raggiungere applicando opportune misure di trattamento delle acque prima dell'erogazione». I valori parametrici per le acque potabili possono essere definiti anche ampiamente al di sotto di soglie di sicurezza basate su criteri tossicologici e tale approccio ha ispirato la fissazione dei limiti sulle acque potabili in Veneto considerando la natura antropogenica dei PFAS che non dovrebbero essere presenti nelle acque destinate al consumo umano.
  Inoltre, l'Istituto superiore di sanità, nel luglio 2016, ha comunicato che a seguito di incontri con le competenti autorità della regione Veneto, sono stati definiti gli obiettivi del monitoraggio, e il relativo piano di campionamento e analisi. Tali attività interesseranno i campioni più rappresentativi delle produzioni locali, sia vegetali che animali e si svilupperanno a decorrere dal mese di settembre 2016 per terminare a gennaio 2017.
  Sempre con riferimento alle questioni riguardanti l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella regione Veneto, si evidenzia che il Ministero dell'ambiente ha coinvolto gli enti territoriali competenti per l'esecuzione degli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze e l'attivazione delle misure a tutela dei corpi idrici. In particolare, sono state assunte una serie di iniziative tra cui la stipula nel 2011 di una convenzione con l'istituto di ricerca sulle acque del CNR per la realizzazione di uno studio del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani.
  Nel corso del 2013 lo stesso Ministero, rendendo noti all'ARPA Veneto i risultati dello studio compiuto dall'istituto di ricerca sulle acque dai quali era emersa in particolare la presenza anomala di PFAS in diversi corpi idrici superficiali e nei punti di erogazioni pubblici delle acque della provincia di Vicenza e comuni limitrofi, sollecitava gli accertamenti necessari ad individuare la fonte di immissione delle sostanze e delle conseguenti iniziative di tutela delle acque. L'ARPAV, a seguito di un'ampia attività di monitoraggio, anche sulle possibili sorgenti secondarie, confermando la contaminazione da PFAS, presente nelle acque superficiali e sotterranee di alcuni comuni delle province di Vicenza, Verona e Padova, provvedeva a delimitare l'area coinvolta, delineando il plume di contaminazione delle acque sotterranee, individuando i corsi d'acqua maggiormente interessati.
  Sempre l'ARPAV, definita la sorgente principale di contaminazione da PFAS, avviate le procedure di bonifica del sito e di contenimento del contaminante, a partire dal 2014, oltre alle province, ritenne di estendere il monitoraggio in ambito regionale.
  Tra le iniziative adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare occorre evidenziare che è stato inoltre istituito un gruppo tecnico di lavoro, tra gli esperti degli istituti scientifici nazionali (CNR IRSA, ISS e ISPRA) per la fissazione di standard di qualità ambientale (SQA) per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali e di valori soglia (VS) per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee al fine di effettuare i relativi adeguamenti della normativa tecnica vigente.
  Il suddetto gruppo di lavoro, a conclusione della propria attività, nel novembre 2014, ha inviato al Ministero dell'ambiente una proposta tecnica relativa alla definizione dei suddetti standard di qualità e valori soglia e lo stesso Ministero ha avviato il relativo iter per l'adeguamento normativo. Per quanto riguarda le acque superficiali, gli standard di qualità ambientale sono stati inseriti nel decreto legislativo n. 172 del 2015, con cui è stata recepita la direttiva 2013/39/UE sulle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Nel citato decreto è stato altresì inserito l'obbligo per le regioni e le province autonome nel cui territorio è stata evidenziata la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli standard di qualità ambientale, di elaborare uno specifico programma di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, da inserire nel piano di gestione. Per quanto riguarda, invece, i valori soglia nelle acque sotterranee, l'istituto superiore di sanità ha provveduto nel 2015 a definire le concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.), valori che sono stati successivamente definiti nel decreto ministeriale di luglio 2016 di recepimento della direttiva 2014/80/UE, sulla protezione delle acque sotterranee.
  Parallelamente, sempre prima della pausa estiva del 2016, in materia di contaminazione da PFAS è stato messo a punto dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno schema di accordo novativo finalizzato all'aggiornamento dell’«Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone (...)». Tra le finalità dell'accordo, che dovrebbe essere sottoscritto a breve, con riferimento ai PFAS, è stata prevista tra l'altro, la riduzione dell'utilizzo e dello scarico delle sostanze perfluoro-alchiliche, la progressiva riduzione delle concentrazioni dei composti perfluoro-alchilici nelle acque superficiali e sotterranee, l'individuazione delle condizioni operative e degli interventi necessari atti a garantire la fornitura di acqua potabile di qualità nel perseguimento dell'obiettivo di tutela della salute pubblica. Per il perseguimento delle finalità dell'accordo novativo, è prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati di uno specifico accordo di programma attuativo.
  Da ultimo, si segnala che recentemente il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto del Presidente della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n.133 convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (trasmesso per la firma del Presidente della Repubblica).
  Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
  Il testo unico sulle terre e rocce da scavo è una novità legislativa, un valore aggiunto per l'ambiente, l'economia circolare e la competitività del nostro sistema paese che introduce una nuova disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
  Il testo unico inoltre consentirà di migliorare la tutela delle risorse naturali e allo stesso tempo di perseguire obiettivi di competitività del sistema, quali l'abbassamento dei costi connessi all'approvvigionamento di materia prima dovuta al maggiore utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, la riduzione dell'utilizzo di materiale di cava, un minore ricorso allo smaltimento in discarica, la previsione di tempi certi e celeri per l'avvio dei lavori nei cantieri.
  Tra gli elementi più rilevanti di semplificazione si segnala che il nuovo decreto prevede che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le agenzie regionali e provinciali per le verifiche preliminari istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge.
  Con riferimento alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche delle matrici ambientali, con particolare riferimento alle acque interne superficiali e di falda, nel Veneto, in special modo nell'ambito delle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo, ed il rapporto della presenza di questi composti con il progetto dell'alta velocità-alta capacità Verona-Padova – primo lotto Verona Porta Nuova-Bivio Vicenza, ed agli usi di acque e terre e rocce da scavo connessi con la realizzazione delle opere progettuali previste, si rappresenta, infine, che il progetto «Linea Ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Verona Padova – I lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza» è attualmente all'esame della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.   
  A seguito di un'approfondita istruttoria tecnica, nel mese di aprile 2016, la commissione ha ravvisato la necessità di acquisire documentazione integrativa e di approfondimento. Tale richiesta di elementi integrativi ha interessato anche le tematiche evidenziate nell'interrogazione in questione. Ad oggi sono in corso di svolgimento le attività istruttorie della commissione che terranno in debita considerazione, nella redazione degli atti istruttori.
  Per quanto utile, si rappresenta, infine, che tutta la documentazione progettuale presentata nel corso dell'istruttoria, insieme con le osservazioni ed i pareri degli enti locali pervenuti nel corso dei procedimento di valutazione ambientale, sono disponibili sul portale delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'indirizzo http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/33.
  Sulla questione sono comunque interessate altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori ed utili elementi, si provvederà ad un aggiornamento.
  In ogni caso, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continuerà a monitorare costantemente le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumo alimentare

protezione dell'ambiente

controllo dell'inquinamento