ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14543

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 693 del 17/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2016
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2016
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2016
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 17/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/10/2016
Stato iter:
22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/02/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/02/2017

CONCLUSO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14543
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Lunedì 17 ottobre 2016, seduta n. 693

   BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, COZZOLINO, BUSINAROLO, DE ROSA, ZOLEZZI e SPESSOTTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», consente, a determinate condizioni, e per talune tipologie di impianti di utilizzare il combustibile solido secondario (CSS);
   l'articolo 15 di tale decreto istituisce un Comitato di vigilanza e controllo quale organo per monitorare la produzione, le caratteristiche e l'utilizzo del CSS combustibile e per l'applicazione uniforme del citato regolamento sul territorio nazionale;
   tuttavia si sono registrati ostacoli nell'applicazione uniforme del regolamento su tutto il territorio nazionale, come nel caso esemplificativo della Cementeria di Monselice s.p.a., che il 22 luglio 2016 ha depositato presso il settore ambiente della provincia di Padova la richiesta per effettuare un intervento di «parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per l'impianto di cottura del clinker (pet-coke e carbone fossile) con combustibile solido secondario (Css) “non rifiuto”» esclusivamente con specifica comunicazione di modifica «non sostanziale» dell'autorizzazione;
   va detto che il suddetto impianto, che risulta attualmente autorizzato con provvedimento A.i.a. n. 223/IPPC/2013 del 13 settembre 2013, la cui validità è estesa fino al 31 agosto 2021, giace in territorio compreso all'interno del parco regionale dei Colli Euganei, noto per le sue peculiarità paesaggistiche, ed è situato a poche decine di metri dal centro storico di Monselice, in pieno centro abitato e a ridosso di alcune scuole, oltre che in un'area già fortemente satura di inquinanti, anche per la presenza fino a pochi anni fa di altri due impianti simili in un raggio di pochi chilometri; inoltre, tale impianto gode di limiti di emissioni per diversi inquinanti molto più permissivi di quelli di un inceneritore. Ad esempio, ad una linea del vicino termovalorizzatore di Camin (Pd) è imposto un limite d'emissione giornaliera di 80 mg/Nm3 di Nox (ossidi di azoto), mentre al cementificio in questione è imposto un limite di emissione giornaliera di 700 mg/Nm3 per lo stesso inquinante –:
   con riferimento alle attività di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, quali iniziative normative intenda assumere al fine di ridurre la discrezionalità degli enti preposti alle autorizzazioni nella valutazione delle modifiche sottese alla sostituzione del combustibile tradizionale con CSS-combustibile, valutando di prescrivere un nuovo procedimento autorizzatorio di valutazione di impatto ambientale;
   se, in relazione alle verifiche e ai controlli di cui sopra, ritenga di assumere iniziative normative nella direzione di introdurre ulteriori condizioni per l'utilizzo di CSS-combustibile negli impianti localizzati in specifiche aree ad alta vulnerabilità del Paese caratterizzate da una mortalità della popolazione superiore rispetto agli standard nazionali (come la Pianura padana), contestualmente tenendo in considerazione il parametro della vicinanza dei predetti impianti con centri abitati, scuole, luoghi pubblici (come nel caso descritto in premessa della cementeria a Monselice) e valutando di modificare i limiti di emissione giornaliera di tutti gli impianti insalubri di prima classe (come le cementerie) sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013. (4-14543)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017
nell'allegato B della seduta n. 746
4-14543
presentata da
BENEDETTI Silvia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che il progetto presentato dalla Cementeria di Monselice s.p.a. nel 2013, riguardante il riutilizzo di rifiuti in sostituzione di materie prime per la formazione del clinker, autorizzata con provvedimento A.I.A., di esclusiva competenza regionale, valido fino al 2021, è stato sottoposto a procedimento di valutazione di impatto ambientale.
  In merito a tale provvedimento, questo Ministero non ha, pertanto, dirette possibilità di intervento.
  Inoltre, secondo quanto riferito dalla provincia di Padova, il 22 luglio 2016 la stessa ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 29-nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per rimpianto di cottura del clinker (pet coke e carbone fossile) con combustibile solido secondario non rifiuto (CSS).
  La comunicazione è stata portata all'esame della Commissione provinciale per la valutazione di impatto ambientale che, nella seduta del 2 agosto 2016 ha espresso il parere di esclusione della predetta modifica dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale con prescrizione e raccomandazione.
  Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità e ai fini dell'espressione del parere citato, la predetta Commissione ha valutato anche la collocazione della stessa all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei.
  In data 21 settembre 2016, il progetto di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS è stato sottoposto anche al parere della Commissione tecnica provinciale Ambiente, la quale ha espresso parere favorevole sulla non sostanzialità del progetto, con prescrizioni, approvando uno schema di autorizzazione integrata ambientale modificata contenente le condizioni di utilizzo del CSS.
  Le predette Commissioni hanno svolto la valutazione degli eventuali impatti sulle varie matrici ambientali ed hanno tenuto conto che il progetto in questione prevede una percentuale massima dell'1 per cento in cloro nei CSS usati, così come previsto dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2013 n. 22.
  L'impatto più significativo derivante dall'utilizzo del CSS riguarda le emissioni in atmosfera. Pertanto, con il proprio parere, la Commissione tecnica provinciale ambiente ha fissato dei limiti alle emissioni in atmosfera, alcuni dei quali conformi a quelli già applicati nella vigente autorizzazione integrata ambientale ed altri più restrittivi. Quindi, con riferimento ai limiti autorizzativi, l'impatto sulle emissioni in atmosfera derivante dall'utilizzo di CSS in sostituzione del pet-coke risulta uguale per alcuni parametri e migliorativo per altri.
  Inoltre, il parere della commissione tecnica provinciale ambiente prevede per la fase di utilizzo del CSS un periodo di osservazione di almeno un anno con controlli ripetuti da parte della ditta sul materiale in entrata e sulle emissioni, a cui saranno affiancati analoghi controlli dell'ARPA Veneto, sia nelle condizioni di utilizzo di solo pet-coke sia nel periodo di parziale utilizzo del CSS con combustibili tradizionali.
  Al termine di ciascun quadrimestre è previsto un esame dei dati raccolti per un confronto tra il livello di inquinanti emessi al camino del forno con le due tipologie di combustione: qualora le emissioni in atmosfera prodotte in concomitanza con l'utilizzo del CSS combustibile siano superiori agli stessi inquinanti emessi durante il periodo di utilizzo dei combustibili tradizionali, è prevista la revoca della parte dell'autorizzazione integrata ambientale riguardante l'utilizzo di questo combustibile.
  Questo criterio, che impone alla Cementeria di Monselice s.p.a., non solo il rispetto dei limiti di legge ma anche il mantenimento o miglioramento delle emissioni attualmente di fatto registrate con l'utilizzo di combustibili tradizionali, è conseguenza del principio contenuto nell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale quando soddisfa una serie di condizioni. Tra le altre, quella che prevede che «l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana». La Provincia di Padova ha fatto presente di aver tenuto conto di tali aspetti nel procedimento autorizzativo.
  Occorre, peraltro, segnalare che la stessa provincia, nell'applicazione del principio di precauzione in materia ambientale, non ha ancora rilasciato il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale ed ha avviato i necessari approfondimenti per una previsione, il più possibile supportata dal punto di vista tecnico-scientifico, delle emissioni conseguenti all'utilizzo di CSS.
  Ad ogni modo, fermo restando quanto evidenziato, si fa presente che per categorie di progetti analoghi, che comportano cioè la sostituzione totale o parziale di combustibile, in ambito statale è prassi avviare il procedimento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per garantire la partecipazione dei cittadini interessati e contestualmente permettere la necessaria diffusione delle informazioni, attraverso gli avvisi al pubblico del procedimento.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà comunque a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riduzione delle emissioni gassose

impatto ambientale

agglomerato