ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14513

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 692 del 14/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'ALIA GIANPIERO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 13/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 13/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14513
presentato da
D'ALIA Gianpiero
testo di
Venerdì 14 ottobre 2016, seduta n. 692

   D'ALIA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   con la liquidazione dell'IRI, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha agevolato per tutte le società operanti sul territorio nazionale il passaggio del personale in altri enti pubblici, siglando per tali finalità protocolli d'intesa tra le parti sociali;
   il personale della «Italter», già gruppo I.R.I. operante in Sicilia, in base alla legge regionale della regione siciliana 1o settembre 1993, n. 25, articolo 76, è transitato – a differenza delle altre ex società del gruppo – senza soluzione di continuità nell'amministrazione regionale siciliana con contratto a tempo determinato di durata biennale, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro edile, compensando i debiti che la regione aveva maturato con la società;
   la regione siciliana, così come disposto dalla sopracitata legge regionale, ha utilizzato costantemente il personale ex I.R.I.;
   nel 2001, regione siciliana e lo Stato intervenivano con due provvedimenti legislativi finalizzati ad una completa normalizzazione del rapporto di lavoro;
   la regione siciliana, con legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 48, rendeva omogeneo il trattamento economico con quello dei dipendenti regionali, sottolineando ai fini della « ratio legis», che il calcolo dell'anzianità di servizio del personale in questione dovesse essere effettuato sommando l'anzianità posseduta nell'amministrazione regionale nei periodi di effettivo servizio a quella già conseguita nella società di provenienza in quanto società a capitale interamente pubblico;
   lo Stato, con legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 20, ha posto le condizioni per stabilizzare il personale precario siciliano, facendo gravare gli oneri sui fondi della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che la regione siciliana ha rimodulato più volte, escludendo proprio la stabilizzazione del personale e disattendendo altresì le disposizioni legislative dalla stessa emanate – legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 115;
   lo Stato, riconosciuta la disparità di trattamento intervenuta tra colleghi dipendenti di società ex I.R.I. – tutti transitati in enti pubblici ad esclusione dei soli siciliani – con legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 553, ha autorizzato la regione siciliana a trasformare in contratti a tempo indeterminato i vigenti contratti stipulati per il personale individuato dalla legge regionale 1o settembre 1993, n. 25, articolo 76;
   ad oggi, però, la regione siciliana non ha ancora provveduto a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti del personale di cui sopra –:
   se il Governo intenda promuovere, per quanto di competenza, nuove iniziative, anche di natura normativa, al fine di prevedere una stabilizzazione del personale di cui in premessa. (4-14513)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

retribuzione del lavoro

amministrazione regionale