ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14484

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 691 del 12/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: ATTAGUILE ANGELO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 12/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/10/2016
Stato iter:
28/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2017
FEDELI VALERIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/04/2017

CONCLUSO IL 28/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14484
presentato da
ATTAGUILE Angelo
testo di
Mercoledì 12 ottobre 2016, seduta n. 691

   ATTAGUILE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con ordinanza n. 21 (prot. 2414) del 23 febbraio 2009, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto per l'anno scolastico 2008/2009 un concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA statale degli istituti e delle scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali;
   in detta ordinanza, per il profilo professionale dell'Area B di infermiere della categoria «Ausiliari, tecnici e amministrativi (Ata)» è stato previsto, come requisito di accesso la «laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere»;
   il dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, con decreto n. 2691 del 21 marzo 2016 ha indetto il «concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali e per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti relativamente all'anno scolastico 2016/2017, per il profilo professionale di INFERMIERE (area B) nella provincia di UDINE», nel quale è prevista la «laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere quale requisito per la partecipazione al concorso in perfetta aderenza all'ordinanza ministeriale n. 21/2009»;
   l'infermiere dell'Area B del personale Ata fornisce l'assistenza infermieristica negli educandati e/o convitti ai soggetti che hanno un'età compresa tra un anno e 18 anni e, nel caso di ripetenti, sino a 20 anni (per questi ultimi numero esiguo variabile ed incerto);
   il dirigente reggente dell'ufficio VIo – Ambito territoriale per la provincia di Udine, avrebbe escluso una concorrente dal concorso in possesso della laurea in infermieristica pediatrica, con l'apodittica motivazione che: «l'attività dell'infermiere pediatrico è circoscritta all'assistenza infermieristica nei confronti di soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre l'infermiere può prestare la propria assistenza nei confronti di tutta la popolazione senza limiti di età»;
   la laurea in scienze infermieristiche comprende indistintamente i due profili di infermiere di cure generali e di infermiere pediatrico che in forza della classe L/SNT1 prevede attività formative di base comuni per i due profili;
   ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974 «gli infermieri dei convitti e degli educandati provvedono semplicemente alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune, praticano le terapie di carattere generale prescritte dal medico»;
   bisogna evidenziare però che, mentre l'infermiere di cure generali assiste i soggetti maggiorenni, è altrettanto vero che non può assistere i soggetti in età inferiore ai 18 anni, per cui il titolo di infermiere di cure generali non permetterebbe di assistere i soggetti che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovendosi, in questo caso, possedere una laurea infermieristica più master in infermieristica pediatrica ovvero la laurea in infermieristica pediatrica (in base a quanto previsto dalla legge n. 43 del 2006);
   pertanto, risulterebbe irrazionale per l'interrogante l'interpretazione dell'amministrazione scolastica, secondo la quale, un laureato in infermieristica pediatrica non potrebbe assistere i convittori, pochi e variabili nel numero, di età superiore ai 18 anni, mentre un semplice infermiere di cure generali potrebbe assistere i convittori minori di 18 anni –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere allo scopo di porre fine a tale discriminante interpretazione ad evidente danno degli infermieri pediatrici, pesantemente danneggiati da letture della legge basate su motivazioni che appaiono all'interrogante del tutto prive di buon senso, oltre che a dir poco di dubbia legittimità. (4-14484)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 786
4-14484
presentata da
ATTAGUILE Angelo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si ricorda che i titoli di accesso ai profili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e dall'ordinanza ministeriale n. 21 del 2009, Gli atti citati prevedono come titolo di accesso per il profilo di infermiere la laurea in scienze infermieristiche o titoli validi per l'esercizio della professione di infermiere.
  In riferimento a ciò, va precisato che il diploma di laurea in infermeria pediatrica prevede un percorso diverso dalla laurea in scienze infermieristiche, con albi professionali distinti ed un percorso formativo a se stante. Inoltre, le due figure dell'infermiere (precedentemente denominato infermiere professionale) e dell'infermiere pediatrico sono disciplinate da altrettanti decreti dell'allora Ministro della sanità, rispettivamente il n. 739 del 1994 e il n. 70 del 1997, emanati in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
  Dal raffronto dei due decreti si evince come l'attività di infermiere pediatrico sia circoscritta all'assistenza infermieristica nei confronti dei soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre l'infermiere può prestare la propria assistenza nei confronti di tutta la popolazione senza limiti di età.
  In tal senso si sono espressi, con diversi pareri, anche i collegi provinciali degli infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie (IPASVI), presso le cui sedi sono gestiti i relativi albi professionali.
  La non equiparazione tra i due corsi di studio risulta anche dal confronto dei piani di studio dei rispettivi corsi di laurea, i quali non solo presentano materie differenti e tirocini differenziati a seconda dello specifico profilo considerato, ma hanno anche contenuto diverso pur se talvolta e identica la denominazione del corso stesso.
  Ciò posto, l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ha comunicato che sono stati sostenuti due procedimenti contenziosi relativi alle graduatorie compilate dall'ambito territoriale di Udine (unica provincia sede di convitti presso cui viene assegnato il personale ATA del profilo «infermiere»).
  Per uno di essi il giudice del lavoro di Udine, pronunciandosi in sede di ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile con decreto del 30 novembre 2015 ha respinto il gravame condividendo la tesi dell'Amministrazione, per le seguenti motivazioni:
   il diploma universitario di infermiere pediatrico non può ritenersi, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 2009. equipollente alla laurea in scienze infermieristiche;
   differenti sono gli albi professionali dei due profili;
   i convitti sono frequentati anche da studenti maggiorenni i quali resterebbero privi di assistenza qualora fosse in servizio un infermiere pediatrico.

  Il secondo ricorso è stato presentato, invece, al TAR del Friuli Venezia Giulia, il quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza pubblicata in data 22 settembre 2016.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaValeria Fedeli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pediatria

professioni tecniche

personale infermieristico