ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14482

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 691 del 12/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIRACI' NICOLA
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 12/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 12/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 03/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14482
presentato da
CIRACÌ Nicola
testo presentato
Mercoledì 12 ottobre 2016
modificato
Venerdì 3 febbraio 2017, seduta n. 735

   CIRACÌ. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   il 7 ottobre 2016 dalle ore 10:00 in poi è stata avviata la vendita su Ticketone.it, il sito leader nella distribuzione di biglietti per i grandi eventi musicali e non solo, dei ticket per assistere al concerto della band britannica denominata «Coldplay» che nel suo prossimo tour farà tappa precisamente a Milano i prossimi 3 e 4 luglio 2017 presso lo stadio «Meazza»;
   come riportato sul sito di Altroconsumo – la più diffusa associazione di consumatori sul territorio nazionale – la vendita dei biglietti per il concerto dei «Coldplay» si è esaurita in appena 22 minuti rendendo dunque impossibile ulteriori acquisti da parte dei fan in attesa dei due grandi eventi della band;
   molti fan in attesa di poter procedere con l'acquisto hanno esposto pubblicamente lamentele sulla pagina ufficiale Facebook del circuito Ticketone.it, chiedendo spiegazioni sull'accaduto e sollecitando il Codacons ad intervenire;
   l'associazione Altroconsumo ha denunciato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) quella che definisce una «pratica scorretta» chiedendo – si cita testualmente parte del testo della denuncia reperibile sul sito dell'associazione – se sia «possibile che 60-70.000 tagliandi per data (questa la capienza dello stadio Meazza) vengano venduti in 20 minuti ?» rilevando come risulti ovvio che l'esaurirsi in poche ore di oltre 60 mila biglietti sia dovuto al « secondary ticketing – termine inglese per indicare il bagarinaggio dei biglietti – ovvero il mercato parallelo fatto di siti non ufficiali che rivendono i biglietti a cifre esorbitanti»;
   è stato rilevato che il costo ufficiale dei ticket era di 46 euro per gli anelli verde e blu, tra i 57 e 98 quelli degli anelli più bassi e per il prato, mentre 109,25 euro costava il posto più ambito, quello dell'anello rosso numerato; sul sito Viagogo – uno dei molti siti avvezzi a tale pratica di compravendita – il prezzo più basso attualmente disponibile risulta essere di 166,82 euro per un biglietto all'anello verde, circa tre volte il prezzo originale, e che si sale vertiginosamente superando i 200, i 300 euro, fino all'assurda cifra di 1.780,94 euro per l'ambito anello rosso, ovvero 16 volte la cifra originale;
   il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla procura di Milano a seguito dei fatti descritti nel primo punto affinché vengano appurate eventuali ipotesi di reato da parte di agenzie esterne che praticano secondary ticketing (o bagarinaggio) e vengano duramente sanzionati tali soprusi;
   la SIAE ha deciso di presentare ricorso d'urgenza al tribunale civile di Roma il 17 gennaio 2017 dopo il presentarsi per l'ennesima volta del fenomeno per la vendita dei biglietti per il concerto degli «U2», che si svolgerà a Roma il prossimo 15 luglio 2017;
   nonostante il Governo abbia presentato in data 11 novembre 2016 alla Camera dei deputati un emendamento alla legge di bilancio per contrastare il fenomeno, lo stesso si è verificato ancora una volta il 2 febbraio 2017 per la messa in vendita dei biglietti per il concerto del cantautore britannico «Ed Sheeran», che ha visto i biglietti esaurirsi nel giro di 15 minuti;
    in un vuoto normativo che non definisce ad oggi l'attività di secondary ticketing come fattispecie di reato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20227 del 16 maggio 2006 ha stabilito che, qualora i biglietti acquistati non abbiano provenienza illecita, non si possa configurare tale ipotesi di reato e, con sentenza n. 10881 del 30 aprile 2008, ha stabilito che chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di intermediazione, neppure atipica –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in premessa e quali iniziative, anche sul piano normativo, intenda intraprendere per porre un freno a questo fenomeno che alimenta un mercato che pesa sempre più sulle tasche dei cittadini e sul loro diritto di partecipare agli eventi ricreativi e culturali che si svolgono sul territorio nazionale. (4-14482)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

attrezzatura sportiva

concorrenza

protezione del consumatore