ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14481

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 691 del 12/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 12/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 12/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 19/01/2017

SOLLECITO IL 30/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14481
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Mercoledì 12 ottobre 2016, seduta n. 691

   PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 130 del 30 marzo 2001 ha introdotto nuove disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
   l'articolo 2 comma 1, stabilisce che non costituisca reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile «sulla base di espressa volontà del defunto (...)»;
   l'articolo 3 prevede la possibilità di affidarsi ai familiari per l'autorizzazione alla cremazione e per la conservazione delle ceneri. In assenza della volontà espressa dal defunto, la cremazione è autorizzata dal coniuge o dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, «dalla maggioranza assoluta di essi (..)»; viene prevista, inoltre, la possibilità di indicare la località dove disperdere le ceneri che, «nel rispetto della volontà del defunto» è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate. Viene disciplinata anche la possibilità di iscrizione, in vita, ad associazioni cremazioniste. La mancata adozione del regolamento di modifica del regolamento di polizia mortuaria, previsto dall'articolo 3, ha causato numerosi dubbi interpretativi;
   le regioni, alle quali la riforma del Titolo V ha riconosciuto la potestà legislativa anche in materia di polizia mortuaria, hanno regolamentato attraverso proprie leggi l'argomento;
   nella regione Veneto, la legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010, all'articolo 46, comma 1, riprende la legge nazionale in merito all'autorizzazione alla cremazione e, relativamente alla volontà del defunto di disperdere le ceneri, l'articolo 47, comma 1, rimanda all'articolo 3 della legge n. 130 del 2001;
   il «Regolamento comunale di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti», approvato con delibera 42/2011 dal comune di Venezia, dispone che «la dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta (...) resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo (...).» Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri, può, quindi, venire espressa anche dal coniuge o dai congiunti diretti;
   il regolamento prevede, infatti, la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale i parenti più prossimi dichiarano all'unanimità di essere a conoscenza che il de cuius aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero disperse nonché il luogo di dispersione delle stesse;
   le norme in materia funeraria in Friuli Venezia Giulia sono disciplinate dalla legge regionale n. 12 del 2011;
   nello specifico, mentre vengono lasciate inalterate le disposizioni previste dalla legge nazionale sugli aspetti relativi alla cremazione e all'affidamento delle ceneri, per quanto riguarda la volontà di dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione, la legge dispone che debbano essere manifestate «mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza» o dichiarazione depositate presso associazioni cremazioniste;
   il comune di Trieste, pertanto, in attuazione della legge regionale n. 12 del 2011, preclude la possibilità che possano essere il coniuge o i parenti più prossimi, attraverso una specifica dichiarazione, a poter esprimere la volontà del defunto di disperdere le ceneri, diversamente, come evidenziato, da quanto previsto dal regolamento di Venezia;
   appare evidente come l'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 sia stato interpretato dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia in maniera difforme, creando evidenti disparità di trattamento della popolazione delle due regioni –:
   se i Ministri interrogati intendano chiarire le tempistiche necessarie per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 130 del 30 marzo 2001;
   se intendano assumere iniziative per chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 in relazione alla possibilità di scelta da parte dei parenti diretti sulla volontà di dispersione delle ceneri dei defunti, così evitando le disparità di trattamento emerse in Veneto e Friuli Venezia Giulia. (4-14481)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

morte

concorrenza