ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14455

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 690 del 11/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: ATTAGUILE ANGELO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/10/2016
Stato iter:
26/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/05/2017

CONCLUSO IL 26/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14455
presentato da
ATTAGUILE Angelo
testo di
Martedì 11 ottobre 2016, seduta n. 690

   ATTAGUILE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   in attesa dell'adeguamento delle linee secondarie pugliesi alle nuove forme di sicurezza, che secondo le previsioni richiederà non meno di 2 anni e una somma compresa fra i 200 e i 300 milioni di euro, dal 1o ottobre 2016 le tratte ferroviarie non dotate di sistema SMCT devono essere percorse ad una velocità di 50 chilometri orari;
   il problema del trasporto ferroviario pugliese non consiste solo nel completare l'installazione del sistema di controllo della marcia sui treni, quanto soprattutto nell'eliminazione dei passaggi a livello privati: 400 sulle Sud-est e 30 su FerGargano, oltre alle complicazioni causate dal passaggio di competenze fra Ufficio speciale a impianti fissi e Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che sembra aver bloccato tutto per i prossimi 6 mesi;
   i rallentamenti, che arrivano anche a registrare maggiorazioni di 10 minuti su ogni tratta, stanno inevitabilmente dirottando la domanda verso i servizi su gomma, con il conseguente sovraffollamento degli utenti nelle tratte e negli orari in cui viaggiano i pendolari;
   l'integrazione annunciata dei trasporti a favore degli utenti della tratta Barletta-Bari, è stata disattesa e nella stazione di Corato, ad eccezione di un paio di casi, tra l'arrivo dell'autobus e la partenza del treno si attendono mediamente 20 minuti;
   è inaccettabile che per collegare due capoluoghi di provincia distanti appena 50 chilometri si impieghino circa 90 minuti, pagando, fra l'altro, un biglietto o un abbonamento che non è stato minimamente ridotto –:
   se non ritenga opportuno farsi promotore, per quanto di competenza, dell'istituzione di un tavolo di concertazione che coinvolga tutti i soggetti interessati, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa che tuteli il diritto alla mobilità degli abitanti pugliesi che si servono dei treni nella tratta Barletta-Bari per recarsi regolarmente a scuola o lavoro. (4-14455)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 26 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 804
4-14455
presentata da
ATTAGUILE Angelo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni assunte presso la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf).
  Va premesso che le funzioni ed i compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari regionali sono stati conferiti alle regioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, rimanendo esclusi i soli compiti riguardo la sicurezza ferroviaria.
  Riguardo questo ultimo aspetto, si evidenzia che, dal 15 settembre 2016, con l'entrata in vigore del decreto per l'individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, firmato il 5 agosto 2016 da questo Ministero, sono state trasferite le competenze in materia di sicurezza ferroviaria all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf), riguardo le ferrovie di cui all'elenco allegato al citato decreto, in cui è ricompresa anche la tratta richiamata dall'interrogante.
  Inoltre, si fa presente che Ansf nella nota n. 9956/2016 del 26 settembre 2016, (https://www.ansf.it/documents/19/804616/0099562016_260916.pdf), ha individuato 11 requisiti che le ferrovie di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2016 devono soddisfare con urgenza, fermo restando per esse l'obbligo di mettere in atto tutti gli adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
  Con la stessa nota n. 9956/2016, Ansf ha disposto che le aziende, rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 112 del 2015, trasmettano il programma dei provvedimenti che devono attuare per soddisfare i requisiti e le misure adottate nell'immediato.
  A seguito di tale nota tutte le aziende ferroviarie hanno inviato le loro risposte ad Ansf, che le sta analizzando.
  Le aziende, come stabilito da Ansf, possono attuare misure minime alternative a quelle dettate dalla stessa Ansf purché dimostrino che siano almeno altrettanto efficaci per la sicurezza della circolazione.
  La stessa Ansf si è peraltro dichiarata disponibile per qualsiasi chiarimento, anche attraverso un tavolo di discussione che coinvolga tutti i soggetti interessati, tenendo altresì presente che la materia, in conformità al decreto legislativo n. 162 del 2007, è di propria esclusiva competenza e non può essere oggetto di concertazione.
  Infatti, Ansf ha programmato con le aziende ferroviarie degli incontri bilaterali al fine di fornire nei tempi più rapidi possibili il supporto necessario alle aziende medesime per uniformarsi agli adempimenti tecnico-organizzativi e procedurali a cui le stesse sono obbligate dal contesto normativo delineato dal decreto legislativo n. 162 del 2007 e dalle correlate norme europee e nazionali e dagli atti emanati dalla stessa Ansf.
  Per completezza d'informazione, l'Ansf comunica che la società Ferrotranviaria, con nota del 25 ottobre 2016, ha trasmesso alla medesima agenzia il programma dei provvedimenti da attuare per soddisfare i requisiti urgenti da rispettare e le misure minime da adottate immediatamente nelle more dell'adeguamento.
  L'Ansf riferisce, altresì, che relativamente al sistema di protezione della marcia dei treni, la direzione dell'esercizio di Ferrotramviaria, con un ordine di servizio n. 95 del 30 settembre 2016, ha disposto nelle tratte che ne sono sprovviste la velocità massima di 50 km/h sia nelle tratta a semplice binario sia nella tratta a doppio binario, in conformità alla misura minima prescritta.
  L'Ansf segnala che in conformità al decreto legislativo n. 162 del 2007 condurrà le ispezioni e le indagini per verificare l'esistenza dei requisiti di sicurezza e delle misure minime adottate dall'impresa ferroviaria Ferrotramviaria.
  In tal modo, detta l'agenzia riferisce di aver agito in conformità al decreto ministeriale 5 agosto 2016 articolo 3, comma 3 nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 112 del 2015, che impone all'agenzia di garantire la continuità del servizio ferroviario in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle autorità ed amministrazioni competenti pro tempore per le reti individuate dal sopraccitato decreto.
  Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 5 agosto 2016, l'azienda Ferrotramviaria ha presentato istanza ad Ansf per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. La relativa documentazione è tuttora al vaglio dei competenti uffici di questo Ministero.
  Ad oggi, Ferrotramviaria risulta aver soddisfatto i requisiti di cui ai punti 1, 2, 7 ed 11, ha adottato per i punti 4, 5, 9 e 10 le misure minime da adottate immediatamente nelle more dell'adeguamento proposte da Ansf e descritte nella nota; inoltre, per quanto concerne il punto 3, in relazione all'impianto di Fresca S. Girolamo, ha adottato una misura alternativa alla misura minima proposta da Ansf e, pertanto, dovrà produrre una apposita analisi del rischio, mentre, in relazione all'impianto di Bari centrale, ha adottato la misura minima proposta da Ansf. Per quanto concerne i requisiti ai punti 6 ed 8, gli stessi non risultano applicabili alla rete ferroviaria in gestione a Ferrotramviaria.
  Inoltre, Ansf ha chiesto a Ferrotramviaria di trasmettere il programma dei provvedimenti finalizzati a soddisfare definitivamente i requisiti di cui ai punti 5 e 10.
  Infine, relativamente ai passaggi a livello, Ansf è dell'avviso che la soluzione migliore sarebbe quella di sopprimerli, soluzione questa che, tuttavia, risulta essere onerosa e non sempre attuabile. Tenuto conto di ciò, si fa presente che, tra i requisiti urgenti da rispettare, Ansf ha stabilito che i passaggi a livello devono essere muniti di dispositivi che, al passaggio del treno, inibiscano il transito lato strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici, e altre, mentre i passaggi a livello in consegna agli utenti devono essere attrezzati con dispositivi tecnologici di apertura a richiesta che garantiscano l'assenza di circolazione ferroviaria durante l'attraversamento dei passaggi a livello medesimi da parte degli utenti.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasportiRiccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto ferroviario

sicurezza dei trasporti

veicolo su rotaie