ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14362

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 683 del 30/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/09/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14362
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Venerdì 30 settembre 2016, seduta n. 683

   FRACCARO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni ha previsto il trasferimento o la delega delle funzioni amministrative, organizzative e di supporto inerenti alla magistratura ordinaria, tributaria ed amministrativa e dei relativi oneri finanziari alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
   dalla predetta delega sono esclusi i magistrati e i dirigenti amministrativi, così come prospettato nell'ultima versione di schema di norma di attuazione del 28 giugno 2016 approvata dalla Commissione paritetica dei dodici ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e attualmente al vaglio dei Ministeri competenti per i previsti pareri definitivi;
   il citato schema di norma di attuazione prevederebbe l'entrata in vigore della delega in materia di giustizia il 1o gennaio 2017, mediante delega diretta delle funzioni dapprima alla regione e, successivamente, con possibilità di subdelega alle province autonome di Trento e di Bolzano;
   il decreto legislativo n. 240 del 2006 distingue il titolare dell'ufficio giudiziario, magistrato capo che organizza e gestisce l'attività giurisdizionale ed il personale di magistratura, dal dirigente amministrativo che organizza, gestisce il personale amministrativo, esercita il potere disciplinare e dipende funzionalmente dal magistrato capo dell'ufficio giudiziario;
   l'articolo 1, comma 6, del citato schema di norma di attuazione prevede invece una commissione mista, alla quale affidare il potere disciplinare sul personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari determinando, ad avviso dell'interrogante, una criticità istituzionale nella gestione del personale amministrativo in riferimento all'esercizio del potere disciplinare, considerato che il personale medesimo è soggetto da una parte alla dipendenza funzionale dal capo dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo, e contemporaneamente, dall'altra, come stabilito dall'articolo 1, comma 2), lettera a), e comma 5), del medesimo schema, all'organizzazione amministrativa e gestionale della regione;
   il personale interessato alle variazioni di inquadramento amministrativo e gestionale è stimato in circa 400 dipendenti per l'intera regione;
   l'articolo 1, comma 8, dello schema riconosce il diritto di opzione a permanere nel ruolo statale per il personale non interessato al trasferimento nel ruolo regionale senza tuttavia delineare specifiche procedure per restare nell'ufficio o nell'amministrazione statale della giustizia o eventualmente in altri uffici statali provinciali, anche in soprannumero. Delinea, invece, l'avvio di una sorta di mobilità forzata mediante un limitato e teorico diritto di precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilità attivati sul territorio nazionale dal Ministero della giustizia;
   lo schema della norma di attuazione non prevede disposizioni per la riqualificazione professionale del personale che transiterebbe nei ruoli regionali;
   le incertezze determinate dal passaggio delle deleghe sono acuite dall'articolo 1, comma 9, del citato schema che prevede che al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e continuative, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza. Tale ipotesi presenta pertanto aspetti limitativi e d'incertezza per il riconoscimento delle attuali mansioni e specifiche professionalità con l'aggravante che, pare, alcuni istituti del contratto regionale ad esempio la RIA) non possano nemmeno essere applicati –:
   in base a quali modalità e secondo quali principi verrà effettuato il controllo politico ed istituzionale sulla corretta attuazione della delega, con specifico riferimento al rispetto ed alla piena tutela e garanzia dei diritti acquisiti dal personale interessato, in particolar modo per la garanzia di un reale diritto di opzione, per un corretto inquadramento e la salvaguardia del trattamento economico complessivo spettante, nonché per l'uniforme e non discriminante applicazione delle procedure di riqualificazione professionale già avviate a livello nazionale e non previste nello schema di norma di attuazione, come peraltro già positivamente avvenuto in precedenti processi di delega delle funzioni statali alla regione Trentino Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. (4-14362)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione del personale

organizzazione amministrativa

retribuzione del lavoro