ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14334

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: LEVA DANILO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 28/09/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14334
presentato da
LEVA Danilo
testo di
Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   LEVA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   con determina dirigenziale 18 giugno 2010, n. 31 dalla Direzione generale II – servizio energia della regione Molise, nel comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) in contrada Cannivieri (zona produttiva di tipo D) è stata autorizzata l'installazione di un impianto a biomassa per produzione energetica da masse legnose della potenza di 1 megawatt di proprietà della società agricola «Il Quadrifoglio» di Grifone Anna Rosa & C. s.n.c. con sede legale in via Argentieri, 181-86036 Montenero di bisaccia (Campobasso);
   l'impianto a biomassa, classificato secondo il decreto ministeriale 2 marzo 1987 «industria inquinante insalubre di prima classe», si è insediato nel 2010 in area produttiva di Tipo D, ricadente in sito di interesse comunitario IT7222212 «Colle Gessaro», in contrasto con le N.T.A. del vigente piano regolatore generale comunale;
   la predetta autorizzazione unica era carente di valutazione di incidenza;
   la provincia di Campobasso con ricorso notificato in data 29 ottobre 2010, ha impugnato davanti al TAR Molise gli atti relativi e la richiamata determina dirigenziale unitamente alla autorizzazione unica;
   il TAR Molise con sentenza n. 637/2014 (depositata in segreteria il 21 novembre 2014) ha accolto il ricorso della provincia ed ha determinato: «La Regione Molise procederà dunque ad eseguire la Valutazione di Incidenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore e, sulla scorta delle risultanze di tale indagine, provvederà, nel medesimo termine, a confermare, modificare, integrare con prescrizioni o annullare il provvedimento di autorizzazione unica, i cui effetti, sino a tale data, restano fermi».
   i 120 giorni di cui al dispositivo della sentenza-TAR Molise sono scaduti a fine marzo 2015 e ad oggi, a distanza di circa 1 anno e 6 mesi, l'amministrazione regionale del Molise ancora non provvede a dare concreta esecuzione alla succitata sentenza-TAR, mentre l'impianto a biomassa continua ad operare indisturbato in totale assenza del fondamentale documento autorizzativo e in quella che appare all'interrogante la irresponsabile indifferenza degli organi preposti al controllo sia del suo ciclo produttivo che delle emissioni in atmosfera;
   la Centrale a biomassa in questione emette polveri sottili (Pm10) in quantità superiori al limite massimo consentito come ha accertato Arpa Molise con i rilievi di ottobre 2015;
   l'area in cui opera la biomassa (IT 1404 secondo la proposta di zonizzazione di cui alla delibera della giunta regionale n. 375/2014) pur essendo classificata come la peggiore del territorio molisano risulta all'interrogante essere totalmente sfornita di centraline fisse per la misurazione delle emissioni così come impone il decreto legislativo n. 155 del 2010;
   questa precaria situazione impedisce di fatto altri adempimenti obbligatori che prevede il precitato decreto come ad esempio: la valutazione della qualità dell'aria-ambiente; l'accertamento dei Pm2,5 e dei Pm1; la presenza degli altri elementi inquinanti; l'attivazione di campagne di controllo delle emissioni quando, come nel nostro caso, si supera la soglia di valutazione superiore; la salvaguardia del «principio di precauzione» (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4227/2013);
   il richiamato decreto legislativo n. 155 del 2010 fa, inoltre, divieto di misurare le emissioni a soggetti diversi che non siano di appartenenza statale (quindi regioni e enti locali);
   nessuna ordinanza sindacale è stata adottata dal sindaco del comune di Montenero di Bisaccia al fine di tutelare la salute dei cittadini e la tutela del territorio –:
   di quanti elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se si intenda promuovere una verifica da parte del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente in relazione allo stato dei luoghi, al livello di inquinamento in atto e ai rischi per la salute e per l'ambiente; quali ulteriori iniziative di competenza il Governo ritenga di poter attivare al riguardo. (4-14334)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

zona protetta

energia rinnovabile