ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14303

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 679 del 26/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 26/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/09/2016
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/09/2016
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/09/2016
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/09/2016
NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/09/2016
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/09/2016
GALLI CARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/09/2016
DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/09/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14303
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Lunedì 26 settembre 2016, seduta n. 679

   PAGLIA, PLACIDO, AIRAUDO, MELILLA, FASSINA, NICCHI, COSTANTINO, CARLO GALLI e DURANTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 – limitatamente agli articoli 1, comma 1, articolo 2, commi 1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente, articolo 1, articolo 3 – è stato annullato nei suoi effetti dalla sentenza n. 06095/2016 del TAR del Lazio che – preso atto di una pronuncia della Corte di giustizia europea cui il TAR si era rivolto nel settembre 2015 – ha conseguentemente deciso di procedere alla «disapplicazione della normativa nazionale, che impone ai cittadini di Paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra euro 80 e euro 200»;
   la succitata pronuncia della Corte di giustizia europea – sulla quale il TAR ha basato la sua sentenza accogliendo il ricorso di CGIL e INCA – afferma che «La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di Paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra euro 80 e euro 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima»;
   dal momento in cui la sentenza del TAR del Lazio è stata depositata ad oggi, si sono accumulate segnalazioni su un generalizzato non adeguamento alla nuova situazione, come sottolineato da altre interrogazioni parlamentari, seppure sia da segnalare che tante questure avessero già adeguato il sistema informatico per accettare le domande senza contributo a partire da luglio 2016;
   in data 5 settembre 2016 l'Avvocatura dello Stato, per conto di Presidenza del Consiglio e dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, ha presentato a sua volta ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio che a fine maggio ha cancellato il contributo da 80, 100 o 200 euro; al ricorso è unita la richiesta di sospendere immediatamente in via cautelare gli effetti della sentenza, in attesa della decisione finale, e quindi di costringere subito i cittadini immigrati a saldare le somme aggiuntive per il rilascio o il rinnovo dei loro permessi;
   a seguito del suddetto ricorso dell'Avvocatura dello Stato, il presidente del Consiglio di Stato si è assunto la responsabilità di sospendere gli effetti della sentenza del TAR, per cui attualmente i cittadini immigrati sono tenuti a versare nuovamente il contributo fino a 200 euro, oltre a quel che già devono e che non era oggetto di annullamento, cioè 30,46 euro per la stampa del permesso, 16 euro di marca da bollo e 30 euro a Poste Italiane per un totale di 76,46 euro; occorre rilevare che si tratta di cittadini immigrati regolari che vivono, lavorano, pagano tasse e contributi in Italia e che non meritano un trattamento che, nei fatti, risulta essere discriminatorio –:
   se, per quanto di competenza, non intendano fornire le ragioni di questo ricorso con caratteri di urgenza da parte del Governo;
   come il Governo intenda ottemperare alle sentenze di TAR del Lazio e Corte di giustizia europea. (4-14303)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

Corte di giustizia CE

diritto di soggiorno