ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14204

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 673 del 15/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGANI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 15/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/09/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/10/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14204
presentato da
PAGANI Alberto
testo di
Giovedì 15 settembre 2016, seduta n. 673

   PAGANI e BARUFFI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il Trattato di Roma stabilisce che gli Stati membri per raggiungere gli obiettivi comuni, fissati dallo stesso in materia di agricoltura, creino un'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM);
   l'articolo 40 del Trattato impone il divieto di attuare qualsiasi discriminazione tra produttori: sia il regolamento (CE) 2200/96, istitutivo della OCM nel settore degli ortofrutticoli, sia il successivo regolamento (CE) 361/2008 prevedono la costituzione di organizzazioni di produttori sotto qualsiasi forma giuridica;
   gli articoli 3 e 41 della Costituzione, in ossequio ai principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata, vietano di porre limiti alle scelte dell'imprenditore riguardo alle forme mediante le quali svolgere la propria iniziativa economica quando perseguono uno scopo del tutto analogo;
   l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo», annovera tra gli imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i consorzi di imprenditori agricoli;
   si sta diffondendo la tendenza degli agricoltori a cooperare tra loro costituendo società consortili;
   tali società costituiscono consorzi di imprenditori agricoli che non perseguono scopo di lucro, ma uno scopo consortile-mutualistico. Il legislatore del codice civile è stato chiarissimo nel consentire a un consorzio di funzionare come una società commerciale (organi sociali, divisione del capitale e altro) con il vincolo di non poter perseguire scopo di lucro (articolo 2615-ter del codice civile);
   la recentissima sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016 della Corte di Cassazione – Sezioni Unite, anche riferendosi ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza 24 marzo 2014 n. 6835, equipara lo scopo mutualistico delle società consortili, ex articolo 2615-ter del codice civile, a quello delle società cooperative consortili differenziandosi entrambi in egual misura agli scopi previsti per le società lucrative del capo 3 e seguenti del titolo 5 – libro 5 del codice civile;
   per mezzo delle aggregazioni consortili gli agricoltori trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e perseguono nel settore agricolo-ortofrutticolo gli scopi fissati dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 riguardo alla organizzazione comune di mercato (O.C.M.) e partecipano a organizzazioni di produttori (O.P.) e in diverse realtà sono anch'esse organizzazioni di produttori (O.P.) riconosciute dalla Unione europea;
   la legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce che l'inquadramento previdenziale nei diversi settori produttivi viene effettuato dall'Inps con riferimento all'attività effettivamente esercitata; la classificazione dei datori di lavoro è stabilita in ragione del settore di appartenenza: industria; artigianato; agricoltura; terziario; credito; attività varie;
   in agricoltura, per identificare il preciso regime contributivo cui l'azienda è assoggettata è anche prevista una tabella di codici numerici (codice «tipo ditta») che suddivide le imprese per tipologia aziendale;
   in particolare, sono previsti:
    il codice tipo ditta 14 per le aziende in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro e i relativi contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;
    il codice tipo ditta 18 per le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli ex legge n. 240 del 1984;
   è controverso l'inquadramento previdenziale agricolo da attribuire alle imprese consortili costituite da agricoltori;
   l'Inps non ha adottato sul territorio nazionale criteri uniformi per l'applicazione della disciplina in esame;
   l'inquadramento nel «tipo ditta 14» è pregiudizievole per le imprese, in quanto tale classificazione determina un incremento contributivo di circa il 15 per cento tale da metterle fuori mercato rispetto a quelle che pur effettuano le medesime attività di condizionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, a prescindere dal fatto che siano inquadrate in agricoltura «tipo ditta 18» od anche nel settore del commercio che ha un analogo trattamento contributivo al «tipo ditta 18»;
   la legge n. 240 del 1984 (cui si riferisce il tipo ditta 18) stabilisce che sono inquadrati nel settore dell'agricoltura «le imprese cooperative e i loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli»;
   la sentenza n. 3479 del 9 aprile 1999 della Corte di Cassazione – sezione lavoro impone un'interpretazione della legge 240 del 1984 che passi attraverso la preliminare valutazione secondo la quale in materia previdenziale ed assistenziale ai fini classificatori, è costante in dottrina e giurisprudenza la considerazione che il legislatore ha inteso inquadrare le singole imprese alla stregua di un criterio sostanzialistico dell'attività in concreto svolta e al suo carattere di mutualità, senza peraltro che assuma valore decisivo la forma che l'esercizio di detta attività riveste, perché scopi di cooperazione tra soci possono essere conseguiti, con ricadute in termini di inquadramento nel settore agricolo, anche attraverso imprese collettive, enti cooperativi di fatto o anche attraverso residue forme societarie, che risultino compatibili in ragione del tipo assunto e della disciplina cui sono assoggettate alla realizzazione di finalità di cooperazione tra soci;
   la Corte, con la menzionata sentenza ha, altresì precisato che «non può essere condivisa l'opinione secondo cui l'espressione “imprese cooperative”, ripetuta più volte negli articoli 1 e 2 della legge n. 240 del 1984, debba essere interpretata – contro la lettera e lo specifico significato giuridico – nel senso di “società cooperative”». Il legislatore con tale locuzione ha, pertanto, inteso ricomprendere tutte le imprese senza scopo di lucro che abbiano finalità di cooperazione tra soci, a prescindere dalla forma che l'esercizio di detta attività assume;
   sulla scorta di quanto sopra esposto, risulta agli interroganti che l'incertezza interpretativa rappresenti un ostacolo di rilievo all'auspicata aggregazione dei produttori agricoli –:
   di quali elementi dispongano in relazione a quanto esposto in premessa e quali iniziative il Governo intenda adottare per superare la situazione descritta, determinata dall'Istituto previdenziale, pregiudizievole agli interessi e allo sviluppo del settore agricolo. (4-14204)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione comune di mercato

prodotto agricolo

gruppo di produttori