ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14200

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 673 del 15/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: MARTELLI GIOVANNA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 15/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 15/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/09/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14200
presentato da
MARTELLI Giovanna
testo di
Giovedì 15 settembre 2016, seduta n. 673

   MARTELLI e PLACIDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'Inps ha recapitato impropriamente diversi provvedimenti contestando, a numerosi lavoratori dello spettacolo che hanno avuto redditi da lavoro autonomo per l'anno 2010, il mancato pagamento della contribuzione obbligatoria, chiedendo, quindi di provvedere entro 30 giorni a versare alla gestione separata dell'INPS la contribuzione con le relative sanzioni;
   la lettera di contestazione con la relativa richiesta di versamento contributivo non contiene alcun riferimento ai novanta giorni disponibili per fare il ricorso e non dà alcuna indicazione circa la compilazione del ricorso stesso. Molti lavoratori che hanno provato a compilare il ricorso se lo sono visto rigettato per questioni di forma (tra queste, andava indirizzato alla gestione separata e andava indicata precisamente la motivazione del ricorso: la richiesta di annullamento);
   in tale caso, l'Inps non ha tenuto in alcun conto il fatto che indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro sia esso subordinato che autonomo, i lavoratori dello spettacolo sono iscritti alla gestione ex Enpals e quindi soggetti alla contribuzione ex Enpals;
   dopo il passaggio dell'ENPALS all'INPS, quest'ultimo ha confermato con numerose circolari l'obbligo per il datore/committente di versare l'aliquota contributiva pari al 33 per cento, (9,19 per cento a carico del lavoratore, 23,81 a carico del datore/committente);
   il Slc – Cgil ha verificato come i lavoratori siano disinformati, in quanto spesso non controllano la propria posizione e questo permette ad alcuni committenti di non pagare i contributi. L'evasione all'ENPALS è un fenomeno diffuso, ma l'INPS ha smantellato tutti i controlli, mentre c’è necessità di rimettere in piedi un sistema ispettivo, perché è evidente che in tale contesto il lavoratore è la parte debole rispetto a chi gli deve versare i contributi;
   il SLC — CGIL ha immediatamente contestato i provvedimenti dell'INPS con un comunicato del 5 luglio 2016, specificando che la contribuzione richiesta dall'INPS ai lavoratori dello spettacolo con i provvedimenti emessi era già stata assoggettata a contribuzione ex-Enpals, e quindi non dovuta;
   è da tenere in considerazione che la richiesta del versamento dei contributi, da parte dell'Inps, è in relazione ai contributi del 2010, e non è più possibile recuperare i contributi non versati dai committenti in quanto sono trascorsi 5 anni, con il rischio per i lavoratori questi contributi vadano persi o debbano versarli volontariamente;
   a seguito delle note e del confronto avvenuto con la SLC.CGIL, l'INPS con un messaggio non pubblicato sul sito internet e quindi non reso pubblico, n. 3005 dell'8 luglio 2016 ha fornito istruzioni alle proprie sedi dando come indicazione quella di verificare, «solo in caso di contestazione da parte del lavoratore interessato», la correttezza del provvedimento, e qualora dalla verifica risulti che il reddito contestato è pari all'imponibile già coperto da contribuzione presso altra gestione in questo caso ex Enpals, il provvedimento deve essere annullato –:
   quali iniziative intenda avviare nei confronti dell'Inps affinché richieste di versamenti contributivi con le modalità illustrate in premessa non abbiano più a verificarsi;
   se non ritenga necessario che in relazione alle richieste inviate, di cui in premessa, si proceda ad una verifica della relativa contribuzione versata alla gestione separata ex Enpals indipendentemente dal ricorso presentato e, ove risultassero versamenti non effettuati, siano inviate solo in relazione a questi le richieste di versamento contributivo con una comunicazione completa nella quale indicare anche il termine di novanta giorni per il ricorso, rendendo pubblica tale procedura anche sul sito dell'Inps;
   se non ritenga necessario e improcrastinabile la ripresa di efficaci controlli da parte dell'Inps per contrastare quello che sembra essere un fenomeno diffuso di evasione nel versamento dei contributi ex Enpals da parte dei committenti, come in questo caso per i redditi 2010, evitando così che l'onere ricada solo sui lavoratori. (4-14200)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione per la vecchiaia

sindacato

contratto di lavoro