ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14190

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 672 del 14/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 14/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 14/09/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14190
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   PILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la società denominata So.ge.a.al. ha pubblicato un avviso per la collocazione delle azioni Sogeaal inoptate che recita:
    «Avviso pubblico per la collocazione di azioni So.ge.a.al. inoptate», di cui alla procedura in oggetto, trasmesso alla Commissione in data 18/05/2015 e pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 103-187402 in data 30/05/2015, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015, e sul profilo di committente della presente Stazione Appaltante;
   nel primo originario bando pubblico è stato previsto che: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 16 luglio 2015 per l'acquisto delle azioni inoptate della società gestione Aeroporti Alghero, So.ge.a.al. SPA c/o Notaio Francesco Pianu – via Roma, 27, 07100 Sassari;
   in seguito, e reiteratamente, sono stati pubblicati, a far data dal 2 giugno 2015, altrettanti avvisi di proroga termini o sospensione degli stessi:
   il primo termine stabilito al 16 luglio 2015, h. 12:30, è stato prorogato al 30 settembre 2015, ore 12:30;
   il termine del 30 settembre 2015, ore 12:30 è stato poi posticipato al 10 novembre 2015, ore 12.30;
   il termine del 10 novembre 2015, ore 12.30 è stato posticipato al 20 dicembre 2015, ore 12:30;
   il termine del 20 dicembre 2015, ore 12.30 è stato posticipato al 5 febbraio 2016 ore 12.30;
   il termine del 5 febbraio 2016, ore 12.30 è stato posticipato al 31 marzo 2016 ore 12.30;
   il termine del 31 marzo 2016, ore 12.30 è stato posticipato al 2 maggio 2016, ore 12:30;
   il termine del 2 maggio 2016, ore 12.30, è stato posticipato al 6 giugno 2016, ore 12:30;
   il termine del 6 giugno 2016, ore 12.30 è stato posticipato al 15 luglio 2016, ore 12:30;
   il termine del 15 luglio 2016, ore 12.30 è stato posticipato al 7 settembre ore 12.30;
   tali reiterati rinvii hanno determinato dal primo bando all'ultimo rinvio un arco temporale di ben 412 giorni, con tutto ciò che questo aspetto, non secondario, ha determinato nella procedura seguita per la cessione di una quota del 71,25 per cento delle quote;
   nessuna di queste proroghe risulta, ad avviso dell'interrogante, motivata e tantomeno giustificata, considerato che una tale collocazione di quote societarie non può essere trattata alla stregua di una «mera trattativa privata»;
   è fin troppo evidente che in 412 giorni le condizioni di mercato e le stesse decisioni comunitarie in materia di gestione aeroportuale hanno modificato anche radicalmente lo status gestionale, finanziario ed economico dell'aeroporto stesso;
   in tal senso si segnala che la giunta regionale con propria delibera n. 45/1 ha adottato è successivamente trasmesso in data 4 agosto 2016 al consiglio regionale un disegno di legge che reca disposizioni per specifici interventi sul capitale della società Gestione aeroporti Alghero – So.ge.a.al. spa, al fine di dare compiuto seguito alle operazioni di privatizzazione avviate in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2010;
   nella relazione di accompagnamento è detto: «si ritiene di poter correttamente ed opportunamente intervenire con un ulteriore apporto finanziario per ricapitalizzare la medesima società, primariamente dopo aver valutato i relativi costi di gestione riportati nel Piano industriale per gli anni 2016/2027, approvato dall'Assemblea della SOGEAAL in data 13 luglio 2016»;
   ben si comprende la portata di un provvedimento di tale natura che, proprio perché non ancora esaminato dal consiglio regionale della Sardegna, genera un evidente grado di indeterminatezza dello stesso avviso pubblico e delle conseguenti eventuali offerte;
   appare all'interrogante rilevante, significativo e al contempo contraddittorio il motivo adotto dalla giunta regionale per l'intervento sul capitale, quale sopra delineato, in considerazione della valutazione del preminente interesse pubblico alla partecipazione, in via diretta ed indiretta, del socio regione Sardegna e della SFIRS alle operazioni sul capitale di Sogeal spa;
   nella stessa relazione si cita, poi, il vigente piano nazionale degli aeroporti dal quale si evince «il ruolo di scalo primario, con forte specializzazione low cost, e traffico internazionale turistico» nell'ambito dei bacini degli aeroporti sardi caratterizzati tra loro, prosegue il piano nazionale, da un forte rapporto di complementarietà destinato a generare condizioni che potranno meglio rispondere alla domanda di traffico dell'intera regione;
   questo presupposto appare non solo anacronistico ma proteso a fornire un dato del tutto non corrispondente alla realtà e privo di riscontri;
   la Commissione europea, infatti, con propria decisione del settembre 2015, quindi posteriore all'indizione del bando, ha ritenuto legittimo il finanziamento dei voli low cost solo a condizione che l'aeroporto avesse una natura pubblica;
   risulta del tutto fuorviante e non veritiero, dunque, il motivo addotto dalla relazione della giunta regionale per privatizzare con il richiamo alla specializzazione low cost dell'aeroporto stesso;
   va inoltre segnalato, come elemento dirimente ai fini dei presupposti iniziali dell'avviso pubblico, il fatto che i dati relativi all'analisi di Assoaeroporti abbiano fatto rilevare un tracollo dell'aeroporto stesso con una riduzione di oltre il 60 per cento nell'ultimo anno del flusso di passeggeri internazionali;
   tale risultato in termini di gestione economica e finanziaria appare non solo rilevante ma fortemente incidente nell'analisi della valutazione del valore delle azioni inoptate;
   un crollo rilevante del valore che, a giudizio dell'interrogante, potrebbe essere stato determinato funzionalmente ad un deprezzamento del valore stesso del capitale azionario tale da avvantaggiare l'eventuale acquirente;
   resta sotteso che tale disegno di legge costituisce, a prescindere al contenuto, un elemento di indeterminatezza assoluta della procedura anomala di vendita delle quote inoptate;
   è noto ai più che esiste una contiguità politica e personale tra l'assessore regionale dei trasporti Massimo Deiana e un consigliere di amministrazione della società F2l ing. Antonello Cabras, società che da settimane svolge un'azione di due diligence presso l'aeroporto di Alghero;
   tale rapporto politico e di notoria costante frequentazione personale potrebbe costituire un elemento di vantaggio rilevantissimo a favore della F2l in assenza di elementi puntuali e predeterminati dell'assetto finanziario e societario della stessa società di gestione dell'aeroporto;
   appare indispensabile una puntuale verifica della conformità ai principi comunitari ed alla normativa nazionale di settore della procedura espletata per la vendita delle azioni inoptate e la conseguente scelta del socio privato di maggioranza della So.ge.a.al. spa;
   l'articolo 1 del codice dei contratti, prescrive che nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato debba svolgersi con procedure di evidenza pubblica;
   nello specifico settore concernente la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti, è l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a prevedere che siano costituite apposite società di capitale, alle quali possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati;
   in seguito, con il decreto ministeriale n. 521 del 1997 «Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono stati stabiliti i criteri per l'applicazione della richiamata disposizione;
   in particolare, all'articolo 2 è stato specificato che: «1. Le società di gestione aeroportuale sono costituite esclusivamente sotto forma di società di capitale, secondo la disciplina del codice civile, ed in qualità di soci possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati; 2. La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati; 3. La cessione a privati delle quote di maggioranza è subordinata all'espletamento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, mediante, pertanto, le procedure di cui al decreto-legge 30 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 [...]»;
   in base alle disposizioni appena richiamate, ai fini della costituzione di una società mista per la gestione aeroportuale, valgono le regole poste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996 in materia di servizi pubblici locali;
   nello specifico occorre, dunque, riferirsi alle norme procedurali degli articoli 2 e 3 del predetto regolamento, secondo il quale nelle gare per l'individuazione del socio privato di maggioranza, la lettera d'invito deve specificare «gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori»;
   la finalità della normativa sulla costituzione di società miste a prevalente capitale privato è certamente quella di garantire l'imparzialità della scelta del contraente, considerando anche che il socio di maggioranza è colui che conduce l'azione sociale, identificandosi necessariamente con il gestore del servizio;
   la scelta del predetto socio deve avvenire con le stesse modalità che la legge prescrive per l'aggiudicazione di un contratto d'appalto o di una concessione di servizi;
   ben prima del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sulla gara a doppio oggetto, per le società miste in materia di servizi pubblici locali degli enti territoriali e – per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 – anche per quelle operanti nel settore della gestione aeroportuale, il legislatore nazionale aveva previsto l'obbligo di conformare la gara per la scelta del socio a quelle per l'affidamento di appalti e concessioni, valutando le offerte in base alle modalità di esecuzione del servizio e ad un piano economico-finanziario;
   per le società di gestione dei servizi pubblici locali a prevalente capitale privato, la selezione mediante gara (intesa come appalto-concorso di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è stata prevista normativamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996, mentre i contrasti interpretativi superati con le indicazioni della Corte di giustizia sull'obbligo di gara a doppio oggetto, hanno riguardato il modello della società per azioni a capitale pubblico maggioritario;
   la motivazione di tale circostanza può essere rinvenuta nella considerazione che – in base alle disposizioni del codice civile sulle società di capitali – non può esistere partecipazione maggioritaria, da cui non consegua il controllo della gestione della società ed al contempo del servizio ad essa affidata;
   è contraria alle disposizioni ed ai principi comunitari in materia di affidamenti pubblici di appalti e concessioni qualsivoglia altra interpretazione con particolare riferimento ad ipotesi che prevedano la cessione al privato dell'intero pacchetto di maggioranza di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico in un momento successivo alla costituzione della società;
   ritenere possibile applicare le sole procedure di cui al decreto-legge n. 332 del 1994 e non più le disposizioni del regolamento n. 533 del 1996 appare all'interrogante un palese aggiramento delle norme sottese alla tutela della trasparenza e al confronto realmente concorrenziale sull'affidamento non solo del pacchetto azionario ma soprattutto della gestione della società;
   trattandosi di società costituita per la gestione di un servizio pubblico, deve comunque escludersi che un privato – attraverso l'acquisto successivo dell'intero pacchetto di maggioranza – possa acquisirne l'affidamento (del servizio stesso), senza il previo esperimento di un confronto concorrenziale, nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica che abbia ad oggetto il servizio;
   nel caso che si sottopone all'attenzione, infatti, non si sta pianificando una mera modificazione della compagine societaria, ma attraverso l'acquisto della titolarità della maggioranza delle azioni, il privato verrebbe immesso nella gestione di un servizio pubblico in regime di monopolio naturale – quale è quello concernente la gestione aeroportuale – che in precedenza era nella titolarità dell'ente pubblico affidante, seppure attraverso la società di gestione;
   in via generale – secondo una interpretazione conforme alle disposizioni in tema di affidamenti pubblici – deve ritenersi che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto n. 521 del 1997 non possa trovare applicazione nei casi come quello che si segnala, in cui in precedenza sia stato disposto l'affidamento diretto del servizio di gestione aeroportuale ad una società a totale partecipazione pubblica;
   disponendo, infatti, la procedura della cessione del pacchetto di maggioranza ad un privato – seppure individuato in presunte procedure di non discriminazione e trasparenza – si realizza il medesimo assetto di un affidamento a società mista a prevalente partecipazione privata, senza il necessario previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica;
   in buona sostanza, ad avviso dell'interrogante, attraverso la procedura in essere, si contravviene agli obblighi procedurali posti dal comma 2 del medesimo articolo;
   la So.ge.a.al avrebbe dovuto conformarsi agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996 recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, in quanto richiamati dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 521 del 1997;
   in base alla lettura fornita dal Consiglio di Stato della già citata comunicazione del 2004 della Commissione sui partenariati pubblico-privati «L'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità» (Consiglio di Stato sezione V, sentenza 18 dicembre 2009, n. 8376);
   per questi motivi, nell'impostazione del legislatore nazionale la necessità di una chiara definizione dei compiti operativi assegnati può emergere solo nel caso in cui si costituisca una società mista a prevalente capitale pubblico. Diversamente, per quelle a capitale privato maggioritario non può revocarsi in dubbio che vi sia l'apporto del privato nella gestione dell'ente. Per questa ragione la selezione mediante gara secondo le procedure per l'affidamento degli appalti è stata prevista normativamente sin dal 1996;
   con la procedura sottoposta ad urgente valutazione dell'Autorità il socio eventualmente subentrante acquisirebbe la maggioranza delle azioni della società, ottenendo al contempo – attraverso l'esercizio dei poteri allo stesso riconosciuti dal codice civile – anche il controllo dominante sulla gestione della So.ge.a.al. e soprattutto su quella del servizio alla stessa assegnato mediante affidamento diretto;
   la So.ge.a.al, per esplicito mandato del soggetto pubblico, la regione Sardegna, ha dato mandato per ricercare un mero socio finanziatore, assegnando a quest'ultimo una quota largamente maggioritaria delle azioni, per cui la procedura per la cessione delle azioni deve essere, comunque, conforme ai principi di trasparenza e non discriminazione, per garantire la massima partecipazione e, conseguentemente, la massimizzazione degli introiti e per questo sarebbe stato opportuno non riservare la partecipazione ai soli operatori di settore;
   la procedura per la vendita delle azioni inoptate al 71,25 per cento del capitale sociale della So.ge.a.al. spa, non risulterebbe, secondo l'interrogante, conforme agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, in quanto l'aggiudicazione avverrebbe in favore della miglior offerta a rialzo sul prezzo delle azioni, senza prevedere alcun confronto competitivo sulle modalità di gestione del servizio considerato che la busta C prevista dal bando verrebbe aperta solo nell'ipotesi, del tutto surreale, di un'offerta identica degli eventuali partecipanti;
   appare anche evidente che proprio nell'eventualità di un unico partecipante al bando la parte dei servizi e della gestione verrebbe affidata senza alcun tipo di concorrenzialità ma anche senza alcuna verifica-valutazione delle proposte gestionali che ricadrebbe totalmente in regime privatistico e monopolistico del soggetto concorrente;
   tale procedura e l'eventuale definizione del provvedimento di vendita non sarebbero conformi al principio in base al quale una qualunque modifica della lex di gara, idonea ad incidere sulla soddisfazione dell'interesse pubblico alla par condicio ed alla massimizzazione delle domande presentate, è soggetta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione, con decorrenza ex novo dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta –:
   se non ritenga di dover assumere iniziative per bloccare tali procedure, alla luce delle competenze in materia sia di gestione aeroportuale che di concessioni aeroportuali;
   se non ritenga di dover assumere ogni iniziativa di competenza in relazione alla citata procedura al fine di scongiurare il compimento di eventuali atti non conformi alla legge da parte dei soggetti richiamati, controllati dal Ministero attraverso Enac, con grave pregiudizio sia del patrimonio pubblico che dell'assetto gestionale e operative di una infrastruttura delicata come un aeroporto. (4-14190)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concessione di servizi

azione

aeroporto