ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14181

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 672 del 14/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'ARIENZO VINCENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 14/09/2016
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14181
presentato da
D'ARIENZO Vincenzo
testo di
Mercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   D'ARIENZO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   in data 6 luglio 2016 con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fissato un limite di contaminazione ambientale per le sostanze PFOA, PFOS e altri PFAS;
   l'EFSA aveva già fissato, a titolo precauzionale la dose giornaliera massima di assunzione (TDI) per PFOS a 150 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno mentre per il PFOA, una TDI pari a 1,5 microgrammi (1.500 nanogrammi) per chilogrammo di peso corporeo al giorno;
   in una nota inviata alla regione Veneto l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha proposto di «applicare agli scarichi nei corpi idrici, limiti non dissimili ai livelli di performance (obiettivo) già indicati per le acque trattate destinate al consumo umano. Nello specifico: PFOS ≤ 0,03 μg/L, PFOA ≤ 0,5 μg/L, PFBA ≤ 0,5 μg/L e altri PFAS ≤ 0,5 μg/L», indicazioni che sono state inserite nel decreto del direttore della sezione tutela ambientale della regione Veneto n. 37 del 29 giugno 2016;
   nel decreto del 6 luglio 2016 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fissato un limite massimo per la presenza del contaminante PFOA+PFOS nelle acque potabili pari a 6 mila ng/I (il limite di PFOA+PFOS delle acque in uscita dallo scarico del depuratore nella zona contaminata in precedenza era fissato a 15.000 ng/L), mentre questo caso l'ISS aveva fissato la soglia a 500 nanogrammi per litro;
   le sostanze perfluoro alchiliche a catena lunga (ovvero PFOS e PFOA) non sono più utilizzate, mentre quelle a catena corta (gli PFAS appunto) risultano tuttora in produzione;
   per quanto concerne i valori limite per gli altri PFAS, al contrario delle indicazioni dell'ISS, nel decreto il Ministero non li ha indicati –:
   quali siano le ragioni e le basi scientifiche per le quali per i limiti PFOA+PFOS non sono state seguite le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità;
   quali siano le ragioni per le quali non sono stati indicati limiti per le altre sostanze PFAS ovvero se ciò sia avvenuto in ragione del fatto che i limiti per quelle sostanze sono stati fissati dalla regione Veneto acclarando, con questo, che occorre far riferimento ai parametri stabiliti con il decreto del direttore della sezione tutela, ambientale n. 37 del 29 giugno 2016;
   per quanto riguarda invece il limite fissato dal Ministero su PFOS e PFOA, se i limiti fissati possano essere utilizzati per avviare o meno un'eventuale operazione di bonifica della zona contaminata. (4-14181)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-14181
presentata da
D'ARIENZO Vincenzo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti direzioni generali di questo Ministero si rappresenta quanto segue.
  Le sostanze perfluoroalchiliche sono composti formati da una catena alchilica di lunghezza variabile totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale costituito da un acido carbossilico o solfonico. Le sostanze a catena lunga appartenenti a questa famiglia chimica, maggiormente utilizzate in passato sono l'acido perfluorottanoico (Pfoa) e l'acido perfluorottansolfonico (Pfos).
  Il Pfoa, con il regolamento (Unione europea) n. 317 del 2014, è stato inserito nell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006 («regolamento Reach»), che stabilisce restrizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione. Grazie a tali restrizioni, il PFOA non è più immesso sul mercato per la vendita al pubblico come sostanza o come componente di miscele di più sostanze.
  Il PFOS, con il regolamento (Unione europea) n. 757 del 2010, è stato inserito, a causa delle sue proprietà di persistenza nell'ambiente e bioaccumulo, nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 850 del 2004, che attua la convenzione internazionale di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. A seguito di tale inserimento, la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del PFOS sono stati vietati in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
  Infine, con il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che recepisce la direttiva 2013/39/Ue per le sostanze prioritarie nel settore delle acque, è stato fissato lo « standard di qualità ambientale» relativo al PFOS.
  Per quanto riguarda le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, non sono state attivate dalla Commissione europea procedure per l'adozione di restrizioni in relazione a specifiche caratteristiche di pericolosità ambientale o sanitaria. La Norvegia ha recentemente avviato un'attività di valutazione per stabilire se una di queste sostanze (Pfbs, numero CAS 375-73-5) risponda ai criteri stabiliti dal regolamento Reach per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Al termine di tale processo di valutazione, tutt'ora in corso, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) e gli Stati membri dell'Unione europea stabiliranno se per questa sostanza perfluoroalchilica a catena corta occorra adottare specifiche misure di gestione del rischio o particolari restrizioni.
  Maggiori informazioni sulla eventuale pericolosità delle sostanze attualmente utilizzate, comprese le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, potranno essere messe a disposizione delle autorità nazionali e della Commissione europea, oltre che dell'Echa, non appena sarà completata la fase di registrazione delle sostanze chimiche presenti sul mercato, la cui conclusione è prevista, ai sensi del regolamento Reach, entro il 31 maggio 2018.
  In relazione agli aspetti relativi alla definizione dei valori soglia concernenti i Pfas per le acque sotterranee, riportati nel decreto ministeriale del 6 luglio 2016, si precisa quanto segue.
  Il decreto ministeriale 6 luglio 2016 (pubblicato in gazzetta il 16 luglio 2016) con cui sono stati fissati i valori soglia (VS) che definiscono il buono stato chimico delle acque sotterranee, costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2014/80/Ue per la protezione delle acque sotterranee e fa seguito ad un'attività già avviata da anni dal Ministero e che ha portato nell'ottobre del 2015 alla formalizzazione del citato decreto legislativo n. 172 del 2015 che, in attuazione della direttiva 2013/39/Ue, definisce altresì gli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.
  Tali provvedimenti sono il frutto di un lavoro intenso portato avanti nell'ambito di un gruppo tecnico di lavoro appositamente costituito nel 2013 e coordinato dal Ministero dell'Ambiente, di cui fanno parte esperti dei principali istituti scientifici nazionali (Ispra, Cnr-Irsa, Iss).
  Nella fissazione di tali valori il gruppo tecnico ha applicato le procedure rigorose disciplinate a livello europeo nell'ambito della direttiva quadro 2000/60/Ce, facendo riferimento in particolare alle linee guida, emanate dalla commissione europea, «Guidarne on groundwater status and trend assessment» n. 18 del 2009 e « Technical Guidarne for deriving environmental quality standards» (Tgd-Eqs) n. 27 del 2011.
  L'intera procedura è della massima trasparenza e tutti i dati utilizzati e i calcoli effettuati sono stati pubblicati in una rivista internazionale sottoposta a referaggio internazionale indipendente (Valsecchi et al., 2016) e sono disponibili sul sito (https://www.researchgate.net/publication/301743024 Deriving–environmental quality standard sfor perfluorooctanoic acid PFOA and related short chain perfluorinated alkvl acids ?ev=prf pubehttps://www.researchgate.net/publication/302961889 Dossiers for EQS PFAS-SupplMaterial JHM ?ev=prf pub).
  Per ciascuna sostanza presa in esame sono stati calcolati standard di qualità (QS) per ciascuno degli obiettivi di protezione previsti dalla Tgd-Eqs, purché risultino disponibili dati di quantità e qualità sufficiente alla definizione degli stessi secondo i requisiti della Tgd-Eqs stessa. Una volta stabiliti gli standard di qualità per ciascuno degli obiettivi di protezione, inclusa la protezione della salute umana per il consumo di acqua potabile, il valore più protettivo tra tutti questi è stato adottato come standard di qualità ambientale (Sqa) per quella sostanza.
  Si evidenzia che l'applicazione della suddetta procedura di derivazione dei VS e degli Sqa richiede ovviamente la disponibilità dei dati di monitoraggio, ragion per cui è stato possibile definire i suddetti parametri solo per alcuni Pfas.
  Successivamente, allorché a seguito dell'attuazione dei programmi di monitoraggio previsti nei piani di gestione relativi al sessennio 2015-2021 aumenterà la disponibilità di dati, sarà possibile inserire nella valutazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei altri composti appartenenti alla famiglia dei Pfas.
  È inoltre necessario evidenziare che il gruppo di lavoro, tenendo conto della metodologia prevista dalla direttiva 2000/60/Ce, ha deciso di derivare valori per sostanze singole e non per sommatorie di sostanze per le quali l'incertezza valutativa e analitica risulta maggiore.
  A valle della descrizione del percorso seguito per la definizione dei valori soglia per le acque sotterranee, si sottolinea che tali valori concorrono a stabilire il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei e discendono da metodologie di derivazione e scopi diversi dai limiti sanitari delle acque potabili. Essi sono comunque ricavati tenendo conto di tutti i dati di tossicologia umana ed ambientale presenti nella letteratura scientifica, come previsto dalla linea guida CIS (Common implementation strategy) n. 18 « Groundwater status and trend assessment» e dalla direttiva europea per la protezione delle acque sotterranee (2006/118/CE).
  Bisogna altresì ricordare che la maggior parte delle acque, anche se estratte da pozzi che attingono a falde sotterranee, vengono sottoposte a trattamento di abbattimento degli inquinanti e disinfezione, per cui non vi è nessuna controindicazione al fatto che i valori soglia per le acque sotterranee o anche gli SQA per le acque superficiali siano superiori ai limiti di potabilità, pur tenendo conto che è necessario minimizzare al massimo i trattamenti di potabilizzazione, come prevede la direttiva quadro acque.
  I limiti per le acque potabili proposti da ISS si basano prioritariamente su criteri sanitari, nonostante le incertezze sugli aspetti tossicologici che emergono dalla letteratura più recente, affermando contestualmente la necessità che tali sostanze siano «assenti» e per tale ragione si indicano dei limiti di «performance», basati sulle BAT (Best Available Techniques — Migliori tecniche disponibili) di rimozione dei contaminanti. I limiti definiti per i Pfas nelle acque destinate al consumo perseguono l'obiettivo di raggiungere, anche attraverso trattamenti di potabilizzazione delle acque captate basati sulle migliori tecnologie, la «virtuale assenza» dei composti prima del consumo. Tale aspetto si inquadra nei criteri espressi al considerando (8) della direttiva 98/83/Ce sulla qualità delle acque destinate al consumo umano secondo cui «per consentire alle imprese erogatrici di rispettare le norme di qualità per l'acqua potabile, occorre garantire – grazie a idonee misure di protezione delle acque – la purezza delle acque di superficie e sotterranee; che lo stesso scopo si può raggiungere applicando opportune misure di trattamento delle acque prima dell'erogazione». I valori parametrici per le acque potabili possono essere definiti anche ampiamente al di sotto di soglie di sicurezza basate su criteri tossicologici e tale approccio ha ispirato la fissazione dei limiti sulle acque potabili in Veneto considerando la natura antropogenica dei PFAS che non dovrebbero essere presenti nelle acque destinate al consumo umano.
  Infine, per quanto riguarda i valori di riferimento per i PFAS da applicare per eventuali operazioni di bonifica, si rappresenta che il procedimento di bonifica oggetto dell'interrogazione non è di competenza di questo Ministero, trattandosi di area non ricadente all'interno di un sito da bonificare di interesse nazionale (SIN); inoltre, trattandosi di sostanza non prevista dall'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'eventuale adozione di un valore limite di concentrazione (CSC) per la bonifica deve essere richiesta nell'ambito del procedimento di competenza regionale dal responsabile del procedimento medesimo ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Infine, si evidenzia che sulla questione sono interessate altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori elementi, si provvederà ad un aggiornamento.
  In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare costantemente le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumo alimentare

acqua potabile

alimentazione umana