ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14121

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 670 del 12/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 12/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/09/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14121
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Lunedì 12 settembre 2016, seduta n. 670

   CAPARINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la presente interrogazione muove i presupposti fattuali e giuridici dal piano straordinario di immissione in ruolo del personale docente della scuola pubblica, disposto dall'articolo 1, commi 95 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 («Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti») e dal successivo piano straordinario di mobilità professionale per l'anno scolastico 2016/2017, disposto dall'articolo 1, comma 108, della stessa legge, reso operativo dal Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) dell'8 aprile 2016 e dalla contestuale e conseguente ordinanza Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 241/2016 dell'8 aprile 2016;
   migliaia di docenti precari sono stati lesi nei loro diritti nel momento in cui:
    l'assegnazione definitiva della sede di servizio (disciplinata dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, attualmente in vigore) nell'ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento GAE in cui era inserita prima dell'assunzione in ruolo, dopo l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1o settembre 2015 e il superamento dell'anno di formazione e prova (disciplinato dagli articoli 437, 438 e 440 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dall'articolo 1, commi 115 e 120, della legge n. 107 del 2015), è stata modificata per l'interrogante contra legem trasformandola in assegnazione provvisoria di sede, in contrasto con gli articoli 399, comma 3, 473, commi 4 e 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e con l'articolo 1, comma 99, della legge n. 107 del 2015, l'articolo 2, comma 2, CCNI Comparto Scuola del 2 febbraio 2015 e l'articolo 7, comma 2, CCNI Comparto Scuola del 13 maggio 2015;
   i docenti gravati da quella che appare all'interrogante un'illecita modificazione del quadro legislativo di riferimento sono stati obbligati a partecipare forzatamente, sulla base degli articoli 1, 7 e 2, comma 3, CCNI Comparto Scuola dell'8 aprile 2016, – che per l'interrogante può essere considerato nullo in parte qua – alla procedura di mobilità straordinaria del personale docente disciplinata dall'articolo 1, comma 108, della legge n.107 del 2015, per ottenere una sede lavorativa diversa da quella di assegnazione definitiva, a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza e dal proprio nucleo familiare, oltre che dall'originaria sede di effettiva nomina in ruolo, in flagrante violazione anche dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994;
   per comprendere l'estrema gravità dei comportamenti assunti dall'amministrazione scolastica e dunque dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei confronti delle migliaia di lavoratori e lavoratrici, docenti assunti nelle cosiddette fasi b) e c) dell'articolo 98 della legge n. 107 del 2015 del cosiddetto piano straordinario di assunzioni del precariato scolastico, occorre ripercorrere, in estrema sintesi, le principali vicende legislative che hanno condotto a quella che all'interrogante appare l'attuale situazione di «follia» nella gestione organizzativa del lavoro in un fondamentale settore del pubblico impiego, quale è quello della scuola;
   in data 8 aprile 2016 è stato stipulato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di Comparto, ad eccezione della GILDA-UNAMS, il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, a cui faranno seguito le modifiche all'articolo 1, comma 108, della legge n. 108 del 2015, introdotte con decorrenza dal 29 maggio 2016 a seguito dell'articolo 1-bis del disegno di legge n. 42 del 2016, a sua volta inserito in sede di conversione della legge n. 89 del 2016;
   la disciplina ordinaria vigente in materia di trasferimenti di personale docente e il rapporto «gerarchico» tra le fonti di diritto in subiecta materia di organizzazione degli uffici e di mobilità del personale, dal momento che nessuna modifica sul punto è stata realizzata dalla legge n. 107 del 2015 e, in specie, dai commi 73 e 118 dell'articolo unico, disposizioni che si sono limitate a delineare l'organico dell'autonomia con la ripartizione dell'originario ambito territoriale provinciale dell'organico di diritto in ambiti territoriali subprovinciali (che hanno sostituito l'ambito comunale), con assegnazione del personale docente in una sede definitiva presso il nuovo ambito territoriale subprovinciale, su cui operare dall'anno scolastico 2016/2017 la nuova mobilità professionale per i trasferimenti del personale docente;
   la disciplina vigente in materia di trasferimenti a domanda del personale docente è compiutamente delineata dagli articoli 462-466 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mentre la mobilità d'ufficio è regolata dagli articoli 467-469 del testo unico sulla scuola e riguarda esclusivamente in caso di soppressione di posto o di cattedre o l'accertata situazione di incompatibilità ambientale di permanenza del personale docente nella scuola o nella sede (articolo 467, comma 1);
   gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (sostituito dall'ambito territoriale subprovinciale, nell'organico dell'autonomia), come disciplinato dall'articolo 464 del testo unico, che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso; quelli provinciale e interprovinciale, disciplinati dall'articolo 465 del decreto legislativo n. 297 del 1994;
   l'articolo 470 del decreto legislativo n. 297 del 1994 sulla mobilità professionale individua rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuno dei quali va a modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'articolo 475 dello stesso testo unico;
   è anche noto che le modifiche introdotte dalla cosiddetta riforma «Brunetta» all'articolo 2, commi 2 e 3-bis del testo unico sul pubblico impiego hanno radicalmente riformato l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Inoltre, l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all'organizzazione degli uffici;
   le citate disposizioni di legge del testo unico sulla scuola in materia di trasferimenti a domanda e di mobilità professionale sono state illegittimamente derogate dal CCNI dell'8 aprile 2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi «B» e «C» del piano straordinario di immissioni in ruolo;
   ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del CCNI dell'8 aprile 2016, «le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 297 del 94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico»;
   in buona sostanza, il CCNI dell'8 aprile 2016 poteva operare nei confronti dei docenti assunti nelle fasi «B» e «C» del piano straordinario della legge n. 107 del 2015, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, commi 1-2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, solo in quanto «docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva», dal momento che soltanto docenti delle fasi «0» e «A», peraltro arbitrariamente in base a disposizioni amministrative e non alla norme legali e contrattuali (che lo vietavano e lo vietano), potevano essere considerati tra i soggetti «immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 297 del 94»;
   l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 vieta espressamente ai docenti neo assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi «B» e «C» del piano straordinario (e di tutti gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016);
   l'articolo 2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 inventa, contra legem, la mobilità professionale a domanda o d'ufficio per i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni: «3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'articolo 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'articolo 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle province previste dall'apposita OM.»;
   l'articolo 2, comma 3, del CCNI 8 aprile 2016 si pone in contrasto, secondo l'interrogante, con gli articoli 399, comma 3, 436, 462, 467, 470, 475, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e l'articolo 7, comma 2, del CCNI 13 maggio 2015, che alle disposizioni di legge si era conformato sul divieto di assegnazione provvisoria di sede agli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2015, obbligando invece, a parere dell'interrogante, con modalità di dubbia legittimità i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a partecipare ad una procedura di mobilità professionale che era per gli stessi vietata dalla legge;
   va, peraltro, segnalato che il CCNI 8 aprile 2016 appare all'interrogante radicalmente nullo, oltre che inesistente per aver disciplinato su materia esclusiva dal campo di applicazione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego e in contrasto con le norme vigenti, anche per la violazione dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, perché la delegazione di parte pubblica non poteva procedere alla stipula del contratto integrativo in mancanza della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo (comma 2), nonché del parere positivo congiunto di compatibilità economico-finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da esprimere anche con silenzio-assenso entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle due relazioni;
   le modifiche all'articolo 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015, introdotte in sede di conversione con decorrenza dal 29 maggio 2016 dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 di conversione del decreto-legge n. 42 del 2016, in cui è stato introdotto l'articolo 1-bis, le cui disposizioni possono essere utilizzate a sanare ex post l'illegittima mobilità professionale imposta ai docenti delle fasi «B» e «C» del piano straordinario di immissioni in ruolo dal CCNI dell'8 aprile 2016; confermando invece le predette modifiche, per le ragioni già ampiamente illustrate, si verificherebbe, per l'interrogante, la strumentalità, l'arbitrarietà e la dubbia legittimità dell'intera operazione «congiunta» di reclutamento e di mobilità professionale extra ordinem;
   ovviamente, è sufficiente una semplice operazione informatica e un sistema operativo di non particolare complessità per realizzare quanto previsto dall'articolo 1, comma 73, della legge n. 107 del 2016, cioè l'assegnazione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), dell'articolo unico della stessa legge agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 (sostituendo cioè l'indicazione dell'ambito comunale in cui la sede definitiva è allocata con il nuovo ambito territoriale, coincidente con il territorio comunale o dimensioni più ampie subprovinciali), senza effettuare alcuna mobilità professionale che, peraltro, è stata consentita anche agli assunti nelle fasi «0» e «A» per l'anno scolastico 2015/2016, ma soltanto a domanda, pur essendo espressamente vietata dall'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 –:
   se il Ministro intenda porre rimedio urgente, anche assumendo iniziative normative emergenziali, disponendo la reintegrazione dei docenti che hanno, ad avviso dell'interrogante, illegittimamente subito la «mobilità professionale per l'anno scolastico 2016/2017» nella sede di assegnazione definitiva e di prima nomina effettiva, in cui è stato superato l'anno di formazione e prova, partendo dall'acclarato presupposto che secondo l'interrogante l'articolo 2, comma 3, del CCNI 8 aprile 2016 è totalmente nullo, tamquam non esset, nella parte in cui obbliga i docenti interessati dal piano straordinario di mobilità a presentare domanda di mobilità professionale vietata dall'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 per la già avvenuta assegnazione definitiva della sede in cui era stato superato il periodo di formazione e prova, il tutto in conformità ai principi sanciti dagli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE e agli articoli 8, 14, 17 della CEDU in combinato con l'articolo 1, protocollo 1 addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in correlazione alle succitate normative interne. (4-14121)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

contratto collettivo

assunzione