ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: PARENTELA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 05/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14078
presentato da
PARENTELA Paolo
testo di
Venerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la possibilità del pascolamento conto terzi, è pratica concessa a seguito dell'introduzione del principio del «disaccoppiamento» e della «condizionalità», introdotti con la revisione della Pac 2006; in sintesi, si poteva e si può dimostrare il mantenimento di buone condizioni agronomiche ed ambientali delle superfici ammissibili, indipendentemente dalla produzione. Con questo sistema si favorivano non solo i soggetti che utilizzavano i terreni per la produzione (allevatori), ma anche gli agricoltori proprietari, che, a prescindere dalla produzione, mantenevano i terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali. La pratica suddetta era utilizzata soprattutto nelle realtà di montagna e permessa anche dal modulo di richiesta della domanda unica. Praticamente, sulle superfici dichiarate a pascolo magro, era possibile il pascolamento sia con bestiame di proprietà, che con bestiame di proprietà di terzi;
   approfittando della suddetta normativa, alcuni allevatori, hanno preso in affitto alpeggi d'alta quota, per aumentare virtualmente la superficie agricola, al fine di riscuotere i premi Pac (cosiddetto «pascoli fantasma»);
   a seguito di continue, denunce per colpa di pochi disonesti, in data 11 ottobre 2013, Agea con circolare n. 979 del 2013, ha ammesso solo il «pascolamento diretto» facendo riferimento ad un audit della Corte dei conti dell'Unione europea dei 2009. Il Tar Lazio è intervenuto sospendendo per la campagna 2014 l'efficacia della succitata circolare a seguito di diversi ricorsi presentati dagli agricoltori, che si erano semplicemente attenuti alla normativa. Il 19 gennaio 2015, però, lo stesso Tar entra nel merito, rigetta il ricorso e restituisce validità alla circolare sospesa; questo consente ad Agea di disporre il blocco dei pagamenti per le domande in corso di validità. L'8 settembre del 2015, infine, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Lazio e sancito, così, la validità definitiva della circolare Agea;
   mentre tutta la vicenda era sub iudice, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 20 marzo 2015 con decreto 1922, all'articolo 9, comma 7, ha recepito la «ratio» della più volte citata circolare;
   dal 2006 al 2013 la pratica del pascolo presso terzi quindi è stata riconosciuta valida; mentre dal 2015 al 2020 la stessa è stata conferma, a dalla gran parte delle regioni interessate da tale consuetudine (tra queste anche la Calabria con delibera n. 70 del 6 luglio 2015). L'unico anno in cui non è stata riconosciuta, o meglio concessa e poi revocata, è stato il 2014, l'anno di riferimento per la formazione dei nuovi titoli Pac 2015-2020;
   dal 6 ottobre 2015 è iniziata la procedura di ricalcolo dei nuovi titoli Pac per il 2015-2020, per far ciò, si sta utilizzando il seguente criterio: importo percepito nell'anno 2014 e terreni dichiarati nell'anno 2015. Praticamente con questo criterio hanno penalizzato solo ed esclusivamente alcuni soggetti: non è stato infatti riconosciuto, nel valore dei nuovi titoli Pac, quello relativo agli stessi titoli attivati per le superfici dichiarate a pascolo magro con capi non appartenenti al beneficiario. Questo metodo ha decretato ufficialmente il tracollo per molte aziende piccole, medie e anche grandi con la conseguente perdita di decine di migliaia di posti di lavoro;
   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sollecitato da alcune organizzazioni agricole, quali Anpa, Confeuro, Confagricoltura, C.I.A., e Copagri, il 26 febbraio 2016, con prot. n. 860, ha inviato una nota all'Avvocatura generale dello Stato comunicando che, verso la fine del 2013 e per tutto il 2014, la quasi totalità degli allevamenti zootecnici italiani furono colpiti dall'epidemia di Blue Tongue, la stessa epidemia che ha costretto il Ministero della salute con nota prot. DGSAF 0017113-P-05/09/2013 di concerto con il CESME (centro studi malattie esotiche) ad adottare misure restrittive movimentazione degli animali a livello nazionale. Nella nota il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto agli Avvocati dello Stato se l'epidemia di blue tongue poteva essere ritenuta causa di forza maggiore e se inoltre, tale evento eccezionale poteva ricadere nei casi disciplinati dal regolamento comunitario n. 639 del 2014. L'articolo 19 del predetto regolamento prevede che, se un agricoltore è stato interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali nel corso dell'anno di riferimento (2014), il valore dei titoli all'aiuto può essere calcolato sulla base dell'ultimo anno di riferimento non interessato da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali. L'Avvocatura dello Stato con nota 10811/2016 ha risposto al quesito del Ministero sostenendo che la pratica del pascolamento di terzi, da parte di agricoltori proprietari, affittuari, o titolari di un diritto d'uso del terreno, in una situazione di emergenza sanitaria nazionale, ha costituito l'unica soluzione, vista l'assoluta impossibilità di utilizzare animali custoditi altrove rispetto alla superficie del pascolo, per garantire il rispetto delle regole sulla condizionalità ambientale; basti pensare che anche chi voleva acquistare bestiame proprio da adibire al pascolamento, per gli stessi motivi, non è riuscito oggettivamente a reperirlo;
   nonostante ripetute e reiterate comunicazioni agli organi competenti, nonostante il riconoscimento dell'evento eccezionale, si è proceduto, purtroppo, al ricalcolo dei nuovi titoli PAC per il 2015-2020 utilizzando come base di calcolo l'importo percepito nel 2014, con la triste conseguenza che i pagamenti richiesti dagli agricoltori sulle superfici a pascolamento di terzi nel 2014, non solo non sono stati erogati per intero, ma sulle somme percepite nel 2014 ci sono stati e ci saranno degli ingenti recuperi da parte degli organismi pagatori regionali e di AGEA. Molte aziende, inoltre, nei prossimi 5 anni non percepiranno nulla, poiché i pochi titoli riconosciuti serviranno solo a compensare il debito derivante da questo assurdo ed iniquo calcolo;
   se non si procede a sanare tale anomala situazione le risorse non pagate agli agricoltori non andranno ad altri agricoltori italiani, ma saranno rimandate a Bruxelles, con una perdita di 26 milioni di euro all'anno e dunque di 130 milioni per i prossimi cinque anni per l'intero comparto. Così facendo, non si penalizzano solo i truffatori, ma indistintamente agricoltori e allevatori sparsi in tutt'Italia che avevano utilizzato e ancora utilizzano con onestà la pratica del pascolamento conto terzi –:
   se e come intenda risolvere la problematica sopra espressa e se non ritenga necessario applicare quanto previsto dal regolamento comunitario n. 639 del 2014, così da evitare perdite per l'intero comparto per 130 milioni di euro oltre a varie decine di migliaia di posti di lavoro che andranno in fumo. (4-14078)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica agricola comune

superficie dell'azienda agricola

terreno erboso