ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARRO CARLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05/08/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05/08/2016
MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 02/09/2016
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 27/10/2017
Stato iter:
27/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2017
BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 02/09/2016

ATTO MODIFICATO IL 12/09/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/10/2017

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/10/2017

CONCLUSO IL 27/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14076
presentato da
RUSSO Paolo
testo presentato
Venerdì 5 agosto 2016
modificato
Lunedì 12 settembre 2016, seduta n. 670

   RUSSO e SARRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il 31 maggio 2016 il consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura dei direttori delle Aziende Sanitarie e ulteriori misure di razionalizzazione»;
   in particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge regionale sopra citata, nel modificare l'articolo 18-bis della legge regionale n. 32 del 1994, in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, abroga il comma 5 e sostituisce il comma 6 del medesimo articolo 18-bis;
   i commi 5 e 6 dell'articolo 18-bis sopra citato prevedevano per la nomina dei direttori generali delle asl, una doppia selezione: la prima, ad opera di una commissione di esperti, volta alla formazione di un elenco regionale di idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale; la seconda, avviata con apposito avviso pubblico rivolto esclusivamente agli iscritti negli elenchi, ad opera di un'altra commissione di esperti, volta a proporre al presidente della regione ed alla giunta una rosa di cinque candidati con i migliori punteggi;
   le disposizioni previste nella legge della regione Campania 8 giugno 2016, n. 15, sia pur in linea con i principi stabiliti in materia dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 si pongono a giudizio degli interroganti in evidente contrasto con la legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia) che, all'articolo 11, prevede una delega al Governo in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici ufficiali e specificatamente, alla lettera p), anche con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e di direttore dei servizi sociosanitari;
   il legislatore ha previsto che il decreto di delega dovrà prevedere, quale principio in materia di tutela della salute ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, una «selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni»;
   il 19 luglio 2016 la commissione affari sociali (XII) della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, (305) sul quale si sono espressi la Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché il Consiglio di Stato;
   nel testo dello schema di decreto e in entrambi i pareri resi dalle citate istituzioni si conferma la necessità di mantenere un meccanismo di nomina che, da un lato, preveda la formazione di un elenco, in questo caso nazionale, dal quale le regioni devono attingere e dall'altro, una procedura selettiva per titoli e colloquio, previo avviso pubblico dell'incarico da ricoprire, volte a determinare una rosa (rectius «terna») di nominativi tra i quali il presidente della regione individua il candidato più idoneo; nella terna proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del servizio sanitario nazionale;
   è dunque evidente secondo gli interroganti, che la legge regionale in questione si pone in netto contrasto con la normativa nazionale vigente violando l'articolo 117 della Costituzione, soprattutto nella parte in cui non prevede un'adeguata selezione da attuarsi per il tramite di un sistema cosiddetto bifasico come già presente nel vigente articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;
   il sistema di nomina dei direttori generali come stabilito dalla legge regionale 8 giugno 2016, n. 15, si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale che ha censurato ogni norma contrastante con il sistema di stabilità gestionale e di indipendenza funzionale del direttore generale (Corte costituzionale n. 104 del 19 marzo 2007; Corte costituzionale 5 febbraio 2010, n. 34);
   il Ministero della salute con nota del 6 luglio 2016 ha ritenuto che le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, della legge regionale Campania n. 15 del 2016 possano essere censurate per la violazione del «principio di ragionevolezza», laddove sopprimono le procedure per la nomina dei direttori generali delle asl e ripristinano procedure che, pur compatibili formalmente con quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, operano una reformatio in peius rispetto alla garanzia di trasparenza ed imparzialità che il legislatore ha inteso assicurare con la riforma operata con la legge n. 124 del 2015, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
   nonostante le evidenti criticità sopra riportate, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante le sedute di giunta del 13 e 20 luglio 2016 ha provveduto, sulla base della legge regionale n. 15 del 2016, alla nomina dei direttori generali dell'asl Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, dell'azienda ospedaliera dei Colli, dell'asl di Caserta e dell'asl di Salerno;
   il 28 luglio 2016 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e del Ministro interrogato, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;
   nello specifico il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie italiane. L'elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Ministero della salute e composta da 5 esperti che parteciperanno a titolo gratuito. Il direttore generale dovrà essere scelto all'interno di una rosa individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all'albo nazionale in possesso di comprovati requisiti di merito. L'operato del direttore generale è sottoposto a valutazione e, in caso di gravi motivi o di una gestione che presenta un disavanzo importante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, la regione provvede alla sostituzione. Il testo recepisce le indicazioni dei pareri parlamentari e tiene conto delle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;
   nella stessa sede, il Consiglio dei ministri ha esaminato la legge della regione Campania n. 15 del 2016 e deciso di non impugnarla, nonostante tale legge preveda che il presidente della giunta possa nominare direttamente il direttore generale e sopprime il secondo livello di valutazione, da effettuarsi tramite un avviso pubblico per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali;
   gli interroganti rilevano l'assoluta mancanza di ragioni di urgenza per procedere alla nomina dei direttori generali con una procedura difforme da quella introdotta con la legge delega e con il decreto legislativo, già vigente in Campania, atteso che tale asserita urgenza, invocata in tutte le sedi dall'attuale presidente della regione, è stata causata, ad avviso degli interroganti, dall'avere bloccato, per un anno intero le procedure già avviate dall'ente, concluse, o in via di conclusione, con l'individuazione delle cinquine di tecnici qualificati, nel cui ambito si sarebbero potute effettuare da tempo le nomine –:
   se il Governo non intenda chiarire le motivazioni che hanno determinato la decisione di non impugnare la legge della regione Campania n. 15 del 2016, nonostante l'evidente violazione del principio di ragionevolezza rilevato dal Ministero della salute. (4-14076)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 27 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 880
4-14076
presentata da
RUSSO Paolo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  Con la legge 8 giugno 2016 n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione» la regione Campania detta una serie di modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994 n. 32, recante «Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale», intervenendo in particolare in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1 della legge regionale in esame, nel modificare l'articolo 18-
bis della legge regionale 3 novembre 1994 n. 32, in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale della aziende sanitarie locali e della aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), abroga il comma 5 e sostituisce il comma 6 del medesimo articolo 18-bis.
  I commi 5 e 6 dell'articolo 18-
bis sopra citato prevedevano, per la nomina dei direttori generali delle Asl, una doppia selezione: la prima, ad opera di una commissione di esperti, volta alla formazione di un elenco regionale di idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale (secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto-legge n. 158 del 2012 convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189); la seconda – avviata con apposito avviso pubblico rivolto esclusivamente agli iscritti negli elenchi – ad opera di un'altra commissione di esperti, volta a proporre al Presidente della regione ed alla Giunta una rosa di cinque candidati con i migliori punteggi. La legge regionale n. 15 del 2016 prevede pertanto la nomina da parte del presidente della Giunta dei direttori generali del servizio sanitario regionale direttamente tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli idonei, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.
  A giudizio dell'interrogante le disposizioni previste dalla legge della Campania 8 giugno 2016, n. 15, sia pur in linea con i principi stabiliti in materia dall'articolo 3-
bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, si pongono in evidente contrasto con la legge 7 agosto 2015 n. 124 che, all'articolo 11, prevede una delega al Governo in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici ufficiali e specificatamente, alla lettera p), anche con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari. L'interrogante rammenta che il decreto di delega dovrà prevedere «una selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale... per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regionale o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni».
  Ciò premesso, si fa presente che il Ministero della salute, nel corso dell'istruttoria per l'esame di legittimità costituzionale della legge della regione Campania n. 15 del 2016, aveva rilevato che tale legge, nel modificare l'articolo 18-
bis della legge regionale n. 32 del 1994, in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sopprime la seconda procedura selettiva, attribuendo la possibilità al Presidente della regione di scegliere discrezionalmente all'interno dell'elenco regionale di idonei il soggetto cui conferire l'incarico. Tali disposizioni regionali, sia pur in linea con i principi stabiliti in materia dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, si ponevano in contrasto con il citato articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124 del 2015.
  È opportuno sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la normativa regionale va verificata sulla base della normativa vigente al momento dell'emanazione delle norme stesse. La legge in questione è stata pubblicata sul BUR in data 9 giugno 2016 ed è superfluo ricordare che il decreto legislativo di attuazione della delega Madia approvato in via definitiva al Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2016 non era all'epoca ancora né conosciuto né compiutamente definito. Peraltro, è ben noto, che qualsiasi provvedimento normativo entra in vigore solo a seguito della sua pubblicazione in G.U., condizione che ancora non si era comunque determinata. La possibilità di utilizzare i principi di una legge delega come parametri di riferimento per la proposizione del giudizio di incostituzionalità di una legge regionale è stata asseverata dalla Corte stessa solo nel casi in cui gli stessi fossero ben definiti senza la necessità delle successive previsioni delle norme dei decreti delegati attuativi. Questo non appariva in modo inequivocabile in questa situazione. Sulla base di tale considerazioni, il Ministero della salute ha preso atto dell'impiego, assunto dal Presidente della regione Campania, con nota del 27 luglio 2016, successivamente alla formulazione del proprio parere espresso in corso di istruttoria, di «adeguare la disciplina regionale di nomina dei direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere ... ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
p), della legge n. 124 del 2015, non appena la imminente riforma governativa in materia sarà pienamente operativa» (normativa introdotta, da ultimo, con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126) e, pertanto, ha desistito dalla richiesta di impugnativa della legge in argomento.
  In considerazione degli elementi sopra esposti, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 luglio 2016, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 15 del 2016.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Gianclaudio Bressa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

nomina del personale

servizio sanitario nazionale

professione sanitaria