ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14063

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIUDITTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 04/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14063
presentato da
PINI Giuditta
testo di
Venerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   GIUDITTA PINI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza n. 06095/2016 del TAR Lazio depositata in data, 24 maggio 2016 ha disposto la cancellazione del contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno introdotto nel 2012;
   con la sentenza citata sopra sono specificamente annullati gli articoli del decreto ministeriale 6 ottobre 2011, che imponevano ai cittadini di Paesi terzi che chiedevano il rilascio o il rinnovo di permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile trae 80 euro e 200 euro;
   tale sentenza arriva dopo la scelta del TAR Lazio di ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel settembre 2015. La Corte di Giustizia ha quindi sentenziato che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno introdotto dall'Italia era in contrasto con la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo e che gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno alla riscossione di contributi, ma questi non devono avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo;
   per effetto della sentenza il permesso va quindi rilasciato senza richiedere il contributo, solamente dietro il pagamento delle somme necessarie all'acquisizione della marca da bollo e delle spese relative alla stampa del documento ed al pagamento del servizio di Poste Italiane –:
   se gli uffici preposti sul territorio nazionale a svolgere la funzione di rilascio del permesso di soggiorno stanno effettivamente applicando la sentenza e quindi procedano al rilascio del permesso senza richiedere il pagamento del contributo cassato dal TAR Lazio;
   quali disposizioni il Ministero dell'interno (tramite circolari e/o altri strumenti) abbia impartito agli uffici competenti per dare applicazione alla sentenza;
   se tali disposizioni non siano ancora state emesse, in quali tempi vi sia intenzione di emetterle per adeguare l'operato dell'amministrazione alla sentenza.
(4-14063)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di soggiorno

cittadino straniero

violazione del diritto comunitario