ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14050

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 668 del 05/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/08/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05/08/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/09/2016
Stato iter:
31/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2017
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/03/2017

CONCLUSO IL 31/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14050
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Venerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   VILLAROSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'Unione Italiana dei ciechi (UICI), fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), dotata di personalità giuridica di diritto privato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. L'Unione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e dagli ipovedenti ad essa riconosciute con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;
   ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1047, l'Unione «collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi». Scopo dell'UICI è l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società. A tal fine, promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime;
   il direttivo centrale di Roma dell'Unione italiana ciechi, in data 3 marzo 2016, ha commissariato la sua articolazione territoriale regionale che ha sede ed opera in Sicilia. Dalle motivazioni che si riscontrano dagli atti di adozione del provvedimento, emergono alcuni dubbi riguardo alla proporzione delle contestazioni sollevate e alla consistenza del provvedimento adottato;
   le stesse contestazioni sollevate, poi, ed il relativo deliberato di scioglimento del consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana ciechi, suscitano preoccupazioni e dubbi circa le garanzie costituzionalmente riconosciute e tutelate e che sono volte ad assicurare il rispetto del principio della democrazia, della libertà e dell'autonomia, all'interno delle associazioni; esse fanno scorgere dubbi circa l'ipotesi di una vera e propria violazione del canone di correttezza e buona fede ex articolo 1375 codice civile che deve ispirare anche i rapporti sociali;
   il consiglio regionale siciliano dell'UICI è finanziato, in via ordinaria, con apposite previsioni di legge, dalla regione siciliana per l'espletamento di attività e servizi a sostegno dei bisogni dei ciechi e degli ipovedenti dell'isola ed un provvedimento di commissariamento, dunque, laddove non fosse pienamente conforme alla legge, rischierebbe di gettare ombre ed attivare procedure utili solo a compromettere e pregiudicare lo svolgimento di quelle fondamentali attività in favore di una categoria così sensibilmente debole e svantaggiata;
   il commissariamento, difatti, ha già gravemente minato la credibilità del consiglio regionale siciliano e dei componenti dell'organo commissariato ed incide sulla regolarità e l'efficacia dei rapporti quotidianamente intercorrenti con i soci nonché con le istituzioni politiche e amministrative regionali, rischiando di compromettere le importanti iniziative intraprese. I dubbi sulla legittimità del provvedimento, perciò, hanno inevitabilmente finito col provocare ferme denunce da parte di quanti lo hanno subito; denunce che si sono tradotte nella necessità di un ricorso giudiziario attualmente pendente davanti al foro competente di Roma;
   il consiglio regionale siciliano dell'UICI è stato promotore dell'istituzione della stamperia regionale braille per la produzione di materiale tiflotecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale didattico, anche informatico, utile per l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei minorati della vista. La stessa Unione regionale ha promosso la realizzazione del centro regionale Helen Keller per il recupero socio-lavorativo dei non vedenti e degli ipovedenti, mediante l'acquisizione delle tecniche di autosufficienza, autonomia personale, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco, con annessa scuola per cani guida per ciechi, allevamento, selezione ed addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente ed educazione del non vedente all'utilizzo del cane guida. Numerose leggi regionali (si ricordano, tra le varie la legge regionale 7 agosto 1990 n. 28 e la legge regionale 30 aprile 2001, n. 4) sono state approvate per sostenere le iniziative del consiglio regionale dell'UICI. Le leggi finanziarie regionali, inoltre, stanziano ogni anno importanti contributi economici per finanziare le attività dell'Unione in ambito regionale;
   il nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, così come modellato e poi approvato dal nuovo gruppo dirigente nazionale dell'associazione, ha cancellato del tutto la rappresentanza legale precedentemente assegnata a ciascuno dei presidenti provinciali e regionali dell'Unione italiana ciechi, prevedendo la concentrazione della stessa in capo al solo presidente nazionale. Tale previsione, decisamente accentratrice, ad avviso dell'interrogante, non solo è foriera di pregiudizi a scapito dell'autonomia patrimoniale e fiscale delle articolazioni locali dell'organizzazione, così come oggi tutelate dalla legge, ma rischia altresì di compromettere le prerogative e gli ambiti di interesse delle regioni autonome a statuto speciale e delle stesse regioni a statuto ordinario. Una condizione evidentemente pregiudizievole se si considera che l'eliminazione della rappresentanza legale dei presidenti regionali e provinciali del sodalizio pregiudica appunto l'opportunità di far ricorso ai sostegni finanziari ed ai contributi regionali, e ciò vale sia per le articolazioni regionali dell'organizzazione che già ne usufruiscono, sia per quelle che se ne potranno giovare –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se, per quanto di competenza, il Governo intenda, predisporre un'attenta verifica del nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (attualmente depositato presso la prefettura di Roma ed al vaglio della stessa), al fine di limitare o, meglio, eliminare del tutto, il rischio che tale statuto possa contenere profili e caratteri anti-democratici tali da mettere a rischio gli interessi morali e materiali della categoria e da compromettere nel contempo la struttura democratica dell'associazione. (4-14050)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 marzo 2017
nell'allegato B della seduta n. 771
4-14050
presentata da
VILLAROSA Alessio Mattia

  Risposta. — Nell'interrogazione indicata in esame, viene richiamata l'attenzione di questa Amministrazione sul nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti che, così come modellato e poi approvato dal gruppo dirigente nazionale dell'associazione, cancellerebbe la rappresentanza legale precedentemente assegnata a ciascuno dei presidenti provinciali e regionali dell'Unione italiana ciechi, prevedendo la concentrazione della stessa in capo al solo presidente nazionale.
  In particolare, l'interrogante chiede al Ministero dell'interno di predisporre un'attenta verifica del menzionato statuto per evitare che possa contenere elementi tali da mettere a rischio gli interessi morali e materiali della categoria e compromettere, nel contempo, la struttura democratica dell'associazione.
  In merito a tale problematica, occorre innanzitutto rilevare che l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è un ente con personalità giuridica di diritto privato, articolato in strutture regionali e provinciali e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990.
  Come accade per tutti gli enti di diritto privato rientranti nel novero degli organismi di promozione sociale, quindi, le finalità istituzionali dell'Unione italiana ciechi e la nomina degli organi direttivi sono regolate dalle norme statutarie, mentre all'Amministrazione dell'interno viene riconosciuto un generico potere di vigilanza che non comprende l'approvazione delle delibere, neanche di quelle aventi un più rilevante significato.
  Peraltro, non essendo prevista in capo a questo Ministero la nomina della maggioranza dei componenti degli organi direttivi, non viene a configurarsi alcuna influenza dominante del soggetto pubblico.
  Solo nelle fattispecie previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 e, in particolare, quando il bilancio non venga deliberato o si verifichino disavanzi per due esercizi consecutivi, è previsto il potere di commissariamento governativo.
  Al di fuori di queste ipotesi, la vigilanza sull'ente deve comunque esplicarsi nel rispetto dell'autonomia statutaria e non comporta la facoltà di incidere sulle delibere, neanche quelle di più rilevante impatto.
  Quanto alle modifiche statutarie, la Prefettura di Roma ha reso noto di averle approvate con provvedimento del 18 maggio 2016, avendole ritenute conformi alla normativa vigente e coerenti con le altre disposizioni dello statuto.
  Tali modifiche erano state adottate dall'ente in data 5-8 novembre 2015 con delibera del XXIII Congresso nazionale e successivamente sottoposte all'approvazione della menzionata Prefettura – ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 – per l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.
  Tra i cambiamenti di maggior rilievo, si annovera la modifica dell'articolo 17, con cui è stata disposta la costituzione di una direzione regionale avente funzioni di organo esecutivo con prerogative analoghe, a livello territoriale, a quelle della direzione nazionale.
  Altra modifica riguarda l'articolo 25 che ha previsto – in applicazione dei princìpi di partecipazione democratica di cui all'articolo 1, comma 5, dello Statuto – che le candidature per le elezioni del Consiglio nazionale vengano presentate tramite liste collegate alla carica di presidente nazionale, a tutela e garanzia delle minoranze.
  L'articolo 27 del nuovo statuto, poi, ha riconosciuto anche ai consigli regionali e alle sezioni territoriali la facoltà di presentare proposte di modifica dello Statuto.
  Quanto al commissariamento dell'articolazione siciliana dell'Unione, risulta a questa Amministrazione che la Direzione nazionale dell'ente abbia deliberato lo scioglimento del Consiglio Regionale UIC della Sicilia « avendo ravvisato la sussistenza di gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa»; in conseguenza di ciò, ha provveduto a nominare un commissario straordinario che ha assunto i poteri del Consiglio stesso.
  Avverso la deliberazione di scioglimento i diretti interessati hanno aperto un contenzioso dinanzi al tribunale civile di Roma per l'annullamento o la declaratoria di nullità della medesima ai sensi dell'articolo 23 del codice civile, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento.
  Per quanto concerne la fase di merito, si informa che la causa è stata rinviata al 6 febbraio 2017, onde consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero (vertendo la causa su materia di associazioni riconosciute ed essendo, quindi, obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero).
  Per ciò che riguarda invece la fase cautelare, il giudice si è riservato di decidere sull'istanza di sospensione.
  In conclusione, nel ribadire che la vigilanza che l'Amministrazione esercita sull'ente deve comunque esplicarsi nel rispetto che è dovuto all'autonomia statutaria del medesimo, si ritiene opportuno che la soluzione delle questioni richiamate nell'interrogazione sia rimessa alle decisioni dell'autorità giudiziaria già investita dai diretti interessati.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoDomenico Manzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disabile fisico

autonomia dei disabili

aiuto finanziario