ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 03/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 03/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14023
presentato da
MOLTENI Nicola
testo presentato
Mercoledì 3 agosto 2016
modificato
Giovedì 4 agosto 2016, seduta n. 667

   MOLTENI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   l'associazione «ConDivisa», l'unica associazione che si propone di diffondere gratuitamente la legalità al fianco della divise, promuovendo i valori etici e sociali che caratterizzano gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine, rileva un crescente disagio degli operatori della polizia penitenziaria nelle carceri italiane e, attraverso costanti iniziative e comunicati da parte del presidente Lia Staropoli, tenta di evidenziare le problematiche inerenti il mancato riallineamento dei funzionari di polizia penitenziaria;
   nell'anno 2000, con il decreto legislativo n. 146, sono stati istituti i ruoli direttivi «ordinario» e «speciale» del corpo di polizia penitenziari, ruoli che sin dalla riforma del 1990 costituivano il passo necessario, a lungo atteso, per una effettiva parificazione della polizia penitenziaria alle altre forze di polizia ad ordinamento civile;
   l'emanazione di detto decreto, attuativo della legge delega n. 266 del 1999, doveva rappresentare la possibilità per il corpo di polizia penitenziaria di avere una propria classe dirigente con attribuzioni funzionali e carriera analoga a quella riservata al personale direttivo e dirigenziale delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, quali Polizia di Stato e corpo forestale dello Stato;
   nei fatti, con la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 146 del 2000, si è giunti ad avviso dell'interrogante, ad un contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza e alle mancata attuazione della legge delega n. 266 del 1999, come dimostrano i numerosi ricorsi giurisdizionali pendenti dinanzi al TAR del Lazio;
   attualmente, i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del corpo di polizia penitenziaria, sono stati, infatti, istituiti tradendo le premesse della legge delega, che li concepiva «articolati in qualifiche con ordini gerarchici e con livelli analoghi a quelli dei corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato»;
   con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000, e del decreto legislativo n. 155 del 2001, disciplinanti i nuovi assetti della polizia di Stato e del corpo forestale dello Stato, si è determinata per i funzionari della polizia penitenziaria una gravissima sperequazione di trattamento che mortifica i ruoli direttivi nello status giuridico, nelle attribuzioni funzionali e nel trattamento economico. Di fatto, i funzionari del Corpo sono parificati nell'accesso al ruolo, per effetto della tabella di equiparazione di cui al decreto legislativo n. 257 del 2000, al personale delle forze armate inquadrato nel grado di «sottotenente»;
   sebbene siano trascorsi 15 anni da tale gravissima sperequazione normativa, nessun intervento legislativo è stato sostenuto per ridare dignità, in termini di equiparazione alle altre forze di polizia, alla classe dirigente della polizia penitenziaria quando anche un mero richiamo all'ordinamento della Polizia di Stato, in particolare agli articoli 22-bis e 22-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000, sarebbe stato sufficiente per sanare lo squilibrio esistente;
   si ricorda, in proposito, che i funzionari della polizia penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato per quanto attiene alla qualifica iniziale nei ruoli, successiva ai corsi di formazione, che risulta di «vice commissario» per la polizia penitenziaria (parametro stipendiale 133,25), e di «commissario capo» per le altre forze di polizia (parametro stipendiale pari a 144,50);
   si evidenzia, altresì, che sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari della polizia penitenziaria, considero che il personale del ruolo dei commissari della polizia di Stato e del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di «vice questore aggiunto» e di «vice questore forestale») in ruolo aperto (cui hanno accesso tutti i funzionari) maturando cinque anni e sei mesi di effettivo servizio, laddove la per la polizia penitenziaria è prevista la promozione al livello equivalente (di «commissario coordinatore», oggi da aggiornare con la qualifica di «vice questore aggiunto penitenziario»), attraverso uno «scrutinio per merito comparativo» in ruolo chiuso (consentito solo ad un numero esiguo di funzionari), dopo una permanenza nelle qualifiche doppia a quelle previste nelle altre forze di polizia;
   per tali ragioni l'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha recentemente disposto l'equiparazione delle carriere dei ruoli direttivi della polizia penitenziaria a quelle dei corrispondenti ruoli direttivi della polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni, reperendo nella legge finanziaria gli esigui fondi rivolti a risolvere definitivamente la menzionata sperequazione giuridica ed economica dei funzionari di polizia penitenziaria;
   in tale sperequato panorama normativo nasce, quindi, la necessità di adeguare materialmente l'inquadramento dei funzionari della polizia penitenziaria a quello della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato attraverso un provvedimento normativo che si limiti a raccordare i principi contenuti nel decreto legislativo n. 334 del 2000 e decreto legislativo n. 146 del 2000, in ossequio ai principi ribaditi dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
   si rappresenta infatti come l'imminente riallineamento sia propedeutico anche all'imminente attività di riordino delle forze di polizia, il cui principale ed ineludibile fondamento su cui si regge la stessa legge delega cosiddetta Madia, è l'equità tra forze di Polizia. Ed infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, alla base del «riordino» è imposta una «sostanzia – ergo effettiva – equiparazione tra i ruoli dei diversi corpi». Per quarto attiene al ruolo apicale del corpo, questo si traduce nella necessità che tutte le forze di polizia abbiano garantita, in maniera proporzionale, le stesse percentuali di dirigenti, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione ed alle medesima legge delega. Ed infatti l'unico criterio previsto dalla legge delega di cui sopra, è il principio di equiordinazione tra forze di polizia nazionali;
   tale equiparazione deve necessariamente riguardare anche la progressione in carriera e la denominazione, oltre che l'articolazione delle qualifiche, comportando peraltro la fondamentale modifica della qualifica di «commissario coordinatore» in «vice questore penitenziario», così come accaduto per l'omologo grado del corpo forestale dello Stato, pena la palese violazione della delega stessa;
   si rammenta, peraltro, che il Ministro Orlando in occasione della festa del corpo di polizia penitenziaria tenutasi nel maggio 2015, alla presenza del Presidente della Repubblica, aveva testualmente affermato: «... Posso qui annunciare, finalmente, che è stata già predisposta una norma con individuazione anche delle risorse economiche. Essa sarà presentata dal Governo come emendamento al disegno di legge relativo al processo penale e all'ordinamento penitenziario, pendente in commissione giustizia alla Camera. L'esame del testo sarà avviato nei prossimi giorni e ne è prevista la calendarizzazione nel prossimo mese di giugno (2019), in vista di una definitiva approvazione che auspico rapida. Si tratta di un impegno che avevo preso lo scorso anno (2014) e che ora si trova a portata di mano in un'azione concreta e immediatamente praticabile...» Pertanto a distanza di oltre un anno risulta palese il mancato rispetto dei solenni impegni presi con i Funzionari del Corpo;
   il mancato riallineamento, inoltre, non costituisce l'unico pregiudizio per i funzionari di polizia penitenziaria, i quali vengono ammessi alla qualifica superiore con eccezionale e costante ritardo da parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, registrando una incommentabile media di 3 anni e 6 mesi di ritardo, che in alcuni casi ha superato anche i 4 anni –:
   quali iniziative si intendano intraprendere al fine di evitare il ripetersi dei gravi e reiterati ritardi nelle promozioni al grado superiore funzionari di polizia penitenziaria ed in particolare quali iniziative normative ed entro quale tempistica verranno adottate per dare attuazione all'articolo 1, comma 973, della legge 208, del 28 dicembre 2015 e consentire, quindi, l'adeguamento giuridico ed economico delle carriere dei funzionari del Corpo a quelle degli omologhi funzionari della polizia di Stato e del corpo forestale dello Stato, assicurando che per la polizia penitenziaria, così come avviene per il corpo forestale dello Stato e per la polizia di Stato, vi sia la denominazione di vice questore penitenziario, in luogo di quella di commissario coordinatore, che costituisce un unicum nel panorama delle forze di polizia e delle forze armate. (4-14023)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

funzionario

guardia forestale

carriera professionale